Questione di legittimità costituzionale della legge Cirielli per contrasto con la CEDU
La mia sezione della Cassazione con una decisione dell’11 giugno scorso ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma transitoria della cosidetta legge Cirielli in materia di prescrizione per contrasto con la Cedu, in particolare con la sentenza Scoppola II. E’ vero che la Corte ha già esaminato la costituzionalità della norma della norma della legge Cirielli con la 393/l 2006 (che stabilisce notoriamente per i processi in corso norme transitorie che derogano all’immediata applicazione della lex mitior), prendendo in esame anche la compatibilità con la giurisprudenza ed i principi sovranazionali ( UE e Consiglio d’Europa); ma con la Scoppola II la Corte dei diritti dell’uomo ha nettamente affermato nel settembre 2009 l’applicabilità della legge più favorevole” senza se e senza ma”. Si imponeva quindi una nuova valutazione della questione.
L’ordinanza a me sembra ineccepibile, visto il sistema accentrato prescelto dalla Corte e visto le affermazioni ripetute (sulle quali ho qualche perplessità, ma sui cui rinvio al testo di Roberto Conti uscito su federalismi) per cui non si potrebbe in alcun modo “interpretare” le sentenze di Strasburgo.
Sarà molto interessante vedere che cosa dirà la Corte; se riterrà di dover bilanciare come nel 2006 gli interessi in gioco o se opterà per l’incostituzionalità della norma alla luce di una sentenza (Scoppola II) che non lascia nel suo impianto alcun margine.
Ricordo infine che sia la sentenza del 2006 della nostra Corte, sia la Scoppola II menzionano la Carta di Nizza, pur traendone conseguenze diverse e che con la 28/2010 la Corte cost. ha valorizzato il principio dell’imemdiata applicabilità della lex mitior come principio costituzionale comune (anche se in un caso definibile” di diritto comunitario” ex art. 51 carta di Nizza) .