Omofobia: un legislatore poco accorto
L’iter parlamentare del ddl in materia di omofobia ha assunto negli ultimi giorni aspetti sconcertanti, al di là dell’opinione che ciascuno abbia maturato sull’opportunità o meno del provvedimento.
La ciliegina sulla torta è il subemendamento approvato oggi in aula alla Camera, che esenta dall’applicazione delle aggravanti previste dalla legge Mancino le opinioni omofobe espresse nell’ambito di “organizzazioni che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all’attuazione dei principi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni”.
Come è noto, il subemendamento è servito per garantire il patto politico tra pd e scelta civica, evitando che la norma venisse affossata, ma al contempo che potesse essere inibita la libertà di manifestazione del pensiero di associazioni di ispirazione religiosa.
Ora, è di tutta evidenza l’approssimazione della tecnica normativa e la follia del valore che essa vuole proteggere. Perché così si va verso un testo di legge che prevede l’applicazione dell’aggravante se l’opinione è espressa da un quivis de populo, mentre non la prevede se questa sarà espressa da un associato, un leader, un contrattualizzato, un aderente, un affiliato di un’associazione (sindacato, partito, chiesa, setta, … … … …). Al di là dell’ovvia considerazione politica che la gravità di queste opinioni sta proprio nella loro diffusione attraverso associazioni e gruppi organizzati che perseguono ideali discriminatori (ed a prescindere dall’opportunità che queste siano punite con lo strumento penalistico), è di tutta evidenza l’incostituzionalità della discriminazione tra opinioni espresse uti singuli ed opinioni espresse come associati, che è del tutto estranea dall’impianto liberale del nostro art. 21 Cost.. E con l’aggravante che di fronte al giudizio di costituzionalità sarà l’intera sanzione a cadere, vista l’impossibilità di estendere in via giurisprudenziale il trattamento penale più gravoso.
Veramente un bel colpo!
Aggiungo soltanto che le opinioni espresse all’interno di tali organizzazioni sarebbero state comunque coperte dalla scriminante, nel testo originario della disposizione, purchè non istiganti all’odio e alla violenza.
D’altro canto, un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, così come risulta dal subemendamento Gitti, dovrà necessariamente escludere che tra “i valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni” possa rientrare l’istigazione all’odio e alla violenza contro gli omosessuali. Insomma l’integrazione risultante dal subemendamento, oltre ad essere estremamente discutibile sul piano della tecnica legislativa, mi sembra inutile e dannosa, foriera di incertezza in un ambito nel quale era più che necessaria una parola chiara. E getta così un’ombra sinistra sul risultato, pure importante, di aver esteso le aggravanti Mancino ai casi di omofobia, superando il testo base (per parte sua, del tutto
Inefficace) su cui era stato raggiunto l’accordo in Commissione.
ma il vero guaio è che se io vengo incriminato per aver pronunciato un’opinione omofoba passibile di condanna, e mi si applica l’aggravante in ragione della mia mancata appartenenza a dette associazioni, chiederò la sollevazione di un incidente di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost., vista la discriminazione, che non ha pregio costituzionale, tra opinione espressa uti singuli ed opinione espressa in associazione, che la legge ha istituito. E tale ricorso prelude alla declaratoria di illegittimità di tutta l’aggravante, non all’estensione dell’aggravante anche alle opinioni “associative”. Quindi l’aggravante salta… è un vermicello dentro una mela: dagli il tempo, la svuoterà tutta.
Oltre tutto, mi sembra che sia palesemente violato a contrario il primo comma dell’art. 18 Cost. secondo cui “i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”.
L’emendamento infatti consentirebbe di fare a livello associato quanto vietato a livello individuale.
Salvatore Curreri