L’uomo e la sua privacy (I). Il marchese de Sade approda a Strasburgo

Nel tempo, il diritto alla privacy è stato diversamente declinato sui due versanti dell’Atlantico a seconda dei valori di fondo delle rispettive culture giuridiche: se in Europa ha seguito la tradizione della dignità come controllo dell’immagine di sé proiettata in pubblico, negli Stati Uniti la privacy si traduce nel «right to be let alone», lo spazio precluso allo Stato e costituzionalmente protetto che si estende intorno al singolo e si lega alla sua libertà ed autonomia personale.

L’articolo che alla privacy diede il nome per mano di Samuel Warren e Louis D. Brandeis, pubblicato ad Harvard nel 1890, costruiva sulla classica accezione lockeana del diritto di proprietà quello spazio intimo che sono la coscienza, le convinzioni, i sentimenti, i gusti, le scelte personali che ciascuno, con piena autonomia e secondo un personalissimo ed assoluto principio di autodeterminazione, matura e gestisce. Dal che, a cascata, è venuta la protezione costituzionale di diritti che quello spazio di solitudine individuale sottratto alle ingerenze esterne via via reclamava con l’assertività del diritto di esclusiva proprietà sulla propria coscienza.
Eppure, resta a tutt’oggi piuttosto nebulosa la definizione di privacy (che per la Corte Suprema comprende il diritto all’aborto ed all’interruzione volontaria dei trattamenti medici vitali ma non al suicidio assistito), salvo l’incerto riferimento salvifico ed epocale al «right to be let alone» e al profilo di un individuo solo e bastante a se stesso, le cui scelte autonome, per le quali chiede la protezione dei suoi diritti, sono il mezzo con cui allacciare relazioni con i suoi simili.
Un concetto simile di autonomia personale non compare nel testo della CEDU (del resto, come non compare nella Costituzione degli Stati Uniti), ma affiora tra le righe dell’art. 8 dedicato al diritto al rispetto della vita privata – analogo alla privacy americana –, ed in ogni caso intride l’interpretazione anche di altre garanzie previste dalla Convenzione. Se, fino a qualche anno fa, la CoEDU pareva procedere con maggior prudenza sul piano dell’autonomia personale degli individui, gli ultimi due numeri monografici della rivista francese «Droits» inducono a qualche riflessione. I contributi contenuti nei due volumi richiamano la giurisprudenza di Strasburgo in materia di sadismo, contro, cioè, le sanzioni penali comminate dagli Stati a carico di soggetti consenzienti coinvolti in pratiche erotiche molto violente consumate in privato: con il revirement del caso K.A. et A.D. v. Belgium (2005), la Corte ha deciso che «le droit d’entretenir des relations sexuelles découle du droit de disposer de son corps, parte intégrante de la notion de autonomie personelle». Laddove, dunque, una persona acconsenta a sottoporsi a pratiche sadomasochiste, l’afflizione anche grave che ne deriva è frutto della sua libera scelta e ha titolo alla protezione ex art. 8 della Convenzione.
Così, secondo i redattori di «Droits» (e di Bernard Edelman in particolare), la Corte di Strasburgo ha accolto l’uomo nuovo, «égoïste, hédoniste, à la recherche de son seul plaisir; sa préoccupation première, essentielle, c’est l’amour de soi, l’émerveillement de soi, la satisfaction de soi, et l’État est sommé d’y satisfaire». Ecco la nascita de «l’homme sadien» il cui credo, come il marchese eponimo, è l’egoismo integrale e l’appagamento di ogni voluttà ed aspirazione. Il consenso a sottomettersi a pratiche molto violente dà prova della sua autonomia di scelta, come alla negoziazione di un contratto. Il corpo è oggetto di scambio come una merce, l’individuo rappresentato quale homo oeconomicus di se stesso. «Et c’est là, précisément, que se situe le renversement: en instituant la liberté en droit individuel, en droit subjectif, c’est le sujet lui-même qui devient cause des droits de l’homme: non pas le sujet dans son rapport à altrui, mais le sujet dans son rapport avec lui-même, le sujet dans son désir. De ce fait, les droits d’autrui, les droits collectifs sont soumis à sa souveraineté».
Così, l’uomo determina il corso della sua esistenza padrone delle sue scelte con cui financo consente a disporre del suo corpo; egli è sicuro di sé e sa di vivere una buona vita in quanto ne ha il controllo, nella convinzione che l’esistenza più degna sia quella che si conduce esercitando la libertà di scelta. Va da sé che l’elaborazione della CoEDU del principio di autonomia personale in questi termini oggi si raccosta molto al concetto statunitense di privacy, compresa la frustrazione di una definizione precisa che sfugge («la notion de “vie privée” est une notion large non susceptible d’une définition exhaustive», Pretty v. U.K.).
Su entrambi i versanti dell’oceano, l’autonomia personale si candida dunque a tutelare le scelte con cui l’individuo definisce la sua identità, anche quando siano autolesionistiche o dannose per il soggetto medesimo. Torna in mente uno dei casi più controversi della giurisprudenza americana, Lochner v. New York, deciso nel 1905: allora la Corte Suprema decretò l’incostituzionalità delle leggi statali che fissavano un orario massimo di lavoro per i panettieri onde evitarne l’inumano sfruttamento. La motivazione dei giudici stava nella difesa della libertà contrattuale dei lavoratori: se essi avessero voluto lavorare più del consentito, perché una legge avrebbe dovuto limitarne l’autonomia di scelta? In quel caso la Corte Suprema si era in verità schierata contro la legislazione sociale a tutela dei lavoratori a favore di una inesistente parità e libertà contrattuale tra le parti. Eppure, l’autonomia che definisce l’identità di ciascuno potrebbe riguardare anche il proprio orario di impiego fino a negare la tutela delle più elementari tutele contro l’asservimento. Chissà se l’«homme sadien» lavora…

 

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