L’Alta Corte Distrettuale di Sapporo dichiara l’incostituzionalità del divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso
Il 14 marzo 2024 l’Alta Corte Distrettuale di Sapporo ha dichiarato l’incostituzionalità delle disposizioni del Codice civile e della legge sul registro delle famiglie nella parte in cui non prevedono il matrimonio per le persone dello stesso sesso.
Nell’ordinamento nipponico vige un sistema di giustizia costituzionale diffuso. Al progredire del grado della Corte che pronuncia l’illegittimità costituzionale di una norma conseguono, pertanto, effetti giuridici maggiormente incisivi sul sistema politico-costituzionale. Da qui si evince la rilevanza della decisione in commento, la prima in Giappone emanata da una Corte di seconda istanza sul diritto delle coppie same-sex al matrimonio egualitario.
Nel marzo 2021, il Tribunale distrettuale di Sapporo aveva dichiarato, per la prima volta nella storia dell’ordinamento nipponico, l’incostituzionalità delle disposizioni che non contemplavano il matrimonio per le coppie same-sex, in quanto ritenute in violazione del principio di eguaglianza (art. 14 Cost.). Il Giudice di prime cure negava, tuttavia, un risarcimento alle coppie che avevano agito in giudizio, in quanto riteneva che non potessero derivare danni da un’attività rimessa alla discrezionalità del Legislatore. Esortava, dunque, il Parlamento nipponico ad estendere eguali diritti e tutele giuridiche previste per le coppie eterosessuali a quelle dello stesso sesso.
Le tre coppie (due maschili e una femminile), a fronte dell’inerzia della Dieta (il Parlamento nipponico), impugnavano la decisione dinnanzi all’Alta Corte distrettuale di Sapporo. Al Giudice d’Appello chiedevano, in particolare, di accertare l’illegittimità costituzionale della disciplina vigente, in quanto l’impossibilità per le coppie same-sex di contrarre matrimonio avrebbe violato l’art. 13 Cost. (diritto alla felicità), l’art. 14 Cost. (principio di eguaglianza), nonché l’art. 24 Cost. (libertà di contrarre matrimonio ed eguaglianza dei coniugi). Veniva, altresì, avanzata richiesta di risarcimento danni di 1 milione di Yen per persona.
L’Alta Corte distrettuale di Sapporo nella decisione del 14 marzo 2024 ha riconosciuto che l’inesistenza di una disciplina matrimoniale per le coppie same-sex viola gli artt. 14 e 24 della Cost., ma non l’art. 13 Cost., non essendo il diritto al matrimonio direttamente riconducibile al diritto alla felicità. L’Alta Corte, in particolare, ha osservato che l’assenza di eguali diritti nell’ambito coniugale tra coppie eterosessuali e coppie dello stesso sesso viola la dignità umana delle persone lgbti+, limita i loro diritti (si pensi ad esempio ai profili ereditari o alla possibilità di assistere il coniuge in ospedale) e fa sorgere numerose difficoltà per tali individui nel contesto sociale. Al contrario, il riconoscimento del diritto al matrimonio egualitario non creerebbe alcun problema nell’ordinamento. In prospettiva comparata, l’Alta Corte ha altresì rilevato che sono ormai molteplici gli ordinamenti stranieri che prevedono il matrimonio egualitario, senza che ciò abbia determinato alcun sconvolgimento nelle rispettive società.
Il Giudice d’Appello di Sapporo ha poi ritenuto che il sistema di certificazione delle partnership same-sex adottato da alcune autonomie locali in Giappone non è sufficiente a garantire pari dignità alle coppie dello stesso sesso. Gli effetti giuridici che le certificazioni sono in grado di produrre non possono essere in alcun modo paragonati ai diritti e ai doveri derivanti dal matrimonio. Ha così riconosciuto che l’art. 24 co. 1 Cost. va interpretato nel senso che garantisce la libertà di contrarre matrimonio tanto alle coppie eterosessuali quanto a quelle dello stesso sesso. L’Alta Corte distrettuale di Sapporo ha pertanto considerato superata quell’impostazione che interpretava l’incipit dell’art. 24 co. 1 Cost. (“Il matrimonio si basa solo sul consenso reciproco di entrambi i sessi”) nel senso di un divieto di introduzione ed equiparazione del matrimonio per le coppie same-sex nell’ordinamento giapponese. Poiché l’orientamento sessuale è una condizione della persona e non una scelta dell’individuo – l’Alta Corte ha osservato – non è possibile, solamente sulla base di tale elemento, prevedere un trattamento giuridico differenziato. Ciò darebbe, infatti, luogo ad una disciplina irragionevole e discriminatoria, contraria al principio di eguaglianza, di cui all’art. 14 co. 1 Cost. L’Alta Corte ha sancito, inoltre, che non sussiste alcuna discrezionalità per il Legislatore in ordine alla previsione di una eguale disciplina giuridica per le coppie same-sex.
Non è stato tuttavia riconosciuto alcun risarcimento alle coppie, ritenendo l’Alta Corte che l’omissione del Legislatore non potesse configurare una specifica responsabilità patrimoniale in capo al Governo. La Corte d’Appello di Sapporo ha dunque nuovamente sollecitato il Legislatore nipponico ad introdurre il matrimonio egualitario per le coppie same-sex in Giappone.
Nonostante la fermezza del monito proveniente dall’Alta Corte, il Governo nipponico, attualmente espressione della coalizione di maggioranza composta da Partito Liberal Democratico e Kōmeitō, non sembra in alcun modo disposto a conformarsi alle pur crescenti decisioni giurisdizionali che in tutto il Giappone stanno dichiarando l’illegittimità costituzionale della mancata previsione del matrimonio same-sex. Il capo segretario di gabinetto Yoshimasa Hayashi ha dichiarato in conferenza stampa che le sentenze non sono affatto definitive e che occorre monitorare da vicino l’evoluzione della giurisprudenza sul tema, prima di intraprendere qualunque modifica in relazione all’istituto del matrimonio. Tale situazione di stallo induce a ritenere che la questione potrebbe presto essere portata dalle parti attrici all’attenzione della Corte Suprema per tentare di conseguire, attraverso una pronuncia di incostituzionalità, effetti riformatori maggiormente stringenti per la Dieta e più in generale su tutto l’ordinamento giapponese.
Nella stessa giornata del 14 marzo 2024, inoltre, la Corte distrettuale di Tokyo è giunta alla medesima conclusione cui è pervenuta l’Alta Corte distrettuale di Sapporo, dichiarando incostituzionale la normativa giapponese a causa dell’inaccessibilità dell’istituto matrimoniale per le coppie same-sex. Il Giudice di Tokyo ha riconosciuto che l’omissione del Legislatore viola l’art. 24 co. 2 Cost., essendo lesiva della dignità della persona. Nel negare il risarcimento alle coppie che avevano agito in giudizio, ha auspicato l’adozione del matrimonio egualitario da parte della Dieta.
A tal proposito, è bene menzionare che tali pronunce non sono affatto isolate nel panorama giurisprudenziale nipponico. Negli anni precedenti, infatti, anche altre Corti di prima istanza si erano espresse nel senso dell’incostituzionalità della mancata previsione del matrimonio per le coppie same-sex. Tra queste, in particolare si annoverano la Corte distrettuale di Tokyo, la Corte distrettuale di Nagoya e la Corte distrettuale di Fukuoka. È rimasta, invece, unica nel suo genere la decisione della Corte distrettuale di Osaka, che aveva ritenuto la vigente normativa costituzionalmente conforme.
Tale risultato è frutto di una specifica strategic litigation avviata nel settembre 2019 da diverse coppie same-sex presso quattro diversi tribunali giapponesi (Sapporo, Tokyo, Nagoya e Osaka), con l’obiettivo di infrangere il monopolio detenuto dal matrimonio eterosessuale nel diritto di famiglia giapponese, alla luce tanto della nuova assiologia dettata dalla Costituzione post-bellica quanto dell’evoluzione della coscienza sociale.
In un ordinamento fortemente conservatore, in cui la Costituzione eterodiretta del 1946 fatica ad imporsi su una cultura giuridica millenaria, stupisce la radicale presa di posizione recentemente assunta da Corti di prima e di seconda istanza. La giurisprudenza costituzionale in Giappone, infatti, ha a lungo dimostrato un peculiare atteggiamento di deferenza verso il Legislatore, tanto che parte della dottrina ha parlato di judicial passiveness delle Corti nipponiche e addirittura di un sistema di judicial review “failed”. Negli ultimi anni, tuttavia, tale paradigma sembra in via di superamento, come appunto ben dimostrano le molteplici pronunce emanate in relazione al diritto al matrimonio egualitario per le coppie same-sex.
Il filone giurisprudenziale in parola presenta profili giuridici di grande interesse, nella misura in cui propone una trasformazione del sistema giuridico giapponese attraverso l’uso del diritto costituzionale, nel tentativo di inverare il principio di eguaglianza nella società nipponica. Noto che il diritto di famiglia costituisce uno dei settori culturalmente più delicati di un sistema giuridico, il progressivo sforzo di affermare i diritti lgbti+ in Giappone rappresenta un coinvolgente banco di prova per l’effettività e il potenziale trasformatore del costituzionalismo in Asia nel XXI secolo, come tale indubbiamente meritevole della massima attenzione negli anni a venire.