La guerre des juges franco-europea (Atto III)

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ATTO III: Il 22 giugno 2010 la CGE, con un’attesa decisione in Gran Camera (Melki (C-188/10 & C-189/10)), ha risposto alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Cassazione francese e riaffermato con chiarezza i principi fondamentali sui quali si regge l’architettura dell’UE. Dopo aver ribadito l’importanza dell’art. 267 TFUE quale meccanismo di raccordo con i giudici nazionali, richiamato la sua giurisprudenza Simmenthal (C-70/77 [1978]) e riaffermato l’obbligo per i giudici nazionali di sollevare rinvio pregiudiziale in caso di dubbio di validità o interpretazione del diritto UE; la CGE ha statuito che il diritto UE si oppone ad una legislazione nazionale che introduce una procedura incidentale di controllo di costituzionalità delle leggi nella misura in cui il carattere prioritario di tale procedura ha l’effetto di impedire ai giudici nazionali di assicurare immediatamente l’efficacia del diritto UE o di adire in via pregiudiziale la CGE. Ammettendo i rilievi del governo francese – che basava la difesa della Loi organique sull’interpretazione che di essa aveva fornito il Consiglio Costituzionale nella Décision 2010-605 DC – tuttavia, la CGE non si è pronunciata in concreto sulla compatibilità con il diritto UE del modello di giustizia costituzionale francese, e ha invece invitato lo stesso giudice rimettente a verificare se la legge francese consente in effetti ai giudici comuni di adire la CGE, di garantire l’efficacia provvisoria del diritto UE e di disapplicare l’eventuale diritto nazionale con esso in contrasto. Con il che, la parola ritorna ora alla Cassazione…