Indipendenza e imparzialità dei giudici costituzionali in Bosnia ed Erzegovina. Osservazioni sul caso Simić v. Bosnia-Erzegovina (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ric. n. 75255/10)
La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo n. 75255/10, nel caso Simić v. Bosnia-Erzegovina, mette in evidenza una delle tante problematiche questioni riguardanti l’ordinamento interno della Bosnia ed Erzegovina. Il caso infatti mette in luce i nervi scoperti del fragile equilibrio esistente tra il potere politico e il funzionamento della Corte Costituzionale e l’essenziale necessità di efficaci garanzie che limitino qualsiasi forma di condizionamento dell’una sull’altra.
Il caso trae origine dal ricorso del sig. Kristian Simić avverso il provvedimento di rimozione dalla carica di giudice costituzionale della Bosnia ed Erzegovina, disposta dalla Corte Costituzionale l’8 maggio del 2010 in base all’art. 101 del Regolamento sulla Corte Costituzionale, che prevede il diritto della stessa di rimuovere dall’incarico un suo componente in caso di incompatibilità, assenza di imparzialità e indipendenza, incapacità di esercitare le proprie funzioni e danneggiamento dell’immagine della Corte. Nel caso del giudice Simić il provvedimento si fondava in particolar modo sulla violazione dei principi di indipendenza e imparzialità dei giudici costituzionali che derivava, secondo la Corte, dalla circostanza che Simić, prima di assumere l’incarico, fosse stato leader del partito “Alleanza dei social-democratici Indipendenti” (SNSD) e avesse mantenuto nel contempo un rapporto preferenziale con lo stesso, venuto alla luce in seguito ad una corrispondenza intercorsa tra lui e il segretario del partito, allora Primo Ministro della Republika Srpska (RS).
Il giudice Simić a sua volta proponeva ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo su due principi altrettanto fondamentali quali la libertà di espressione e il diritto ad un equo processo (art. 10 e 6 c.1 CEDU), sostenendo di essere stato vittima di un provvedimento ingiusto e di essere stato in realtà rimosso dal suo incarico, non per un’effettiva causa di incompatibilità, ma per aver rivolto esplicite critiche contro la Corte Costituzionale e il suo operato, attraverso il coinvolgimento dei mass-media. Inoltre sosteneva che gli fosse stato negato il diritto ad un ricorso effettivo innanzi ad un’autorità nazionale (art. 13 della CEDU) per rivendicare la violazione dei diritti previsti negli articoli precedentemente nominati.
Come stabilito dall’ art VI par. 1 (a) della Costituzione della Bosnia ed Erzegovina, i giudici della Corte Costituzionale vengono scelti rispettivamente dalla Camera dei Rappresentanti della Federazione e dall’Assemblea della Republika Srpska, le due Entità che compongono la Bosnia ed Erzegovina. Il giudice Simić, dunque, eletto dal Parlamento della Repubblica Srpska, aveva dovuto rinunciare nel 2007 alle sue cariche politiche per non incorrere in cause di incompatibilità.
Le modalità di elezione dei giudici costituzionali – selezionati tra distinguished jurist of high moral standing ed eletti a maggioranza semplice – e i frequenti casi di precedente coinvolgimento in attività politiche, hanno messo frequentemente al centro dell’attenzione il fragile equilibrio tra la funzione di giudice e il principio di indipendenza e imparzialità degli stessi nello svolgimento delle loro funzioni. Tipico è proprio il caso del giudice Simić, il quale, come anticipato, a maggio del 2009, non condividendo le posizioni assunte dalla maggioranza dei giudici della Corte Costituzionale, aveva inviato una lettera al segretario dal suo partito. Oltre alle criticità presentate il giudice mostrava anche una inconfondibile volontà e disponibilità a concretizzare un possibile intervento politico nell’ambito giurisdizionale. Come si leggeva infatti nella lettera: “In any event I am always at your disposal but in the hassle and bustle that surrounds you I am afraid that you do not use my experience and opportunities sufficiently enough. My attitude is not to impose as I am aware of the problems you are in…”.
A novembre del 2009, venuta a conoscenza di questa lettera tramite l’intervento di una organizzazione non governativa, la Corte Costituzionale della Bosnia ed Erzegovina aveva invitato il giudice Simić a rilasciare una dichiarazione scritta di chiarimento. Inoltre egli era stato sentito anche nella sessione plenaria di marzo 2010, durante la quale aveva confermato di essere l’autore della lettera esplicando anche i motivi che l’avevano spinto a tale comportamento.
Durante il procedimento volto a verificare la sua posizione, la Corte Costituzionale aveva concesso al giudice Simić il tempo utile per poter esaminare i fascicoli e nominare un rappresentante legale. Quest’ultimo tuttavia non solo non si era avvalso dei diritti attribuiti e non si era presentato nella successiva sessione ma aveva continuato nel contempo ad avanzare pesanti critiche nei confronti della Corte Costituzionale anche attraverso diversi interventi sui mass-media, relativi, in particolare, al suo operato e ai problemi di corruzione e di soggezione ad interferenze politiche. Si trattava, evidentemente, degli stessi elementi su cui la Corte stessa ha fondato in seguito la decisione della sua rimozione dall’incarico. (Decisione K-l-15/10 del 8/5/2010).
Nell’ultima sessione dunque, tenuta l’8 maggio del 2010, la Corte Costituzionale, nel ribadire i principi di indipendenza e imparzialità della stessa e dei giudici, ha sottolineato anche che il comportamento del giudice Simić destava seri dubbi riguardo alla sua indipendenza e imparzialità, mostrando di avere un rapporto preferenziale con il suo partito d’origine e di conseguenza con l’esecutivo di una delle due Entità della Bosnia ed Erzegovina. Tenendo conto di tutto ciò e facendo riferimento all’art. 94 del Regolamento sulla Corte Costituzionale (che prevede: “The judges shall be obliged to perform the function of a judge conscientiously. The judge uphold the reputation and dignity of the constitutional court and dignity of a judge”) e alla formula del giuramento (secondo la quale “I Solemnly declare that in the performance of my function as Judge of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina and that I will exercise my functionsas a judge honorably and impartially and that I will keep secret all deliberations”), la Corte ha deciso all’unanimità la rimozione dall’incarico del giudice Simić per aver violato entrambi gli articoli adottando un comportamento incompatibile con le sue funzioni giurisdizionali e con i principi di indipendenza e imparzialità dei giudici e della Corte. Inoltre, secondo la Corte, il sig. Simić aveva anche ignorato consapevolmente l’obbligo di moderazione nell’esercizio del suo diritto di libertà di parola, danneggiando così volontariamente l’immagine sia della Corte Costituzionale che dei singoli giudici di fronte all’opinione pubblica.
In seguito alla decisione della Corte, il sig. Simić ha avviato un procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado dello Stato della Bosnia-Erzegovina cercando di annullare la decisione della Corte Costituzionale. Il Tribunale ha tuttavia respinto la sua richiesta, sostenendo che non rientrasse nelle sue competenze riesaminare il caso. La decisione è stata confermata anche dalla Corte d’Appello nel gennaio 2011.
Esperite così tutte le vie di giudizio, egli si è rivolto alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Nella sua pronuncia, la Corte Europea ha deciso unanimemente di dichiarare il ricorso irricevibile e di respingere la richiesta del sig. Simić di riesaminare il caso. Secondo la Corte, infatti, le dichiarazioni del sig. Simić non erano del tutto corrette e le motivazioni del suo ricorso erano manifestamente infondate.
Infatti, come anticipato, il sig. Simić fondava il suo ricorso sulla violazione degli artt. 6 c. 1, 10 e 13 della CEDU affermando di essere stato vittima di un’ingiustizia causata dalle sue dichiarazioni pubbliche e di essere rimosso dall’incarico senza un equo processo. Inoltre invocava anche l’art. 13 per affermare che gli era stato negato un effettivo ricorso davanti ad un’autorità nazionale. Secondo la Corte Europea, tuttavia, la tesi sostenuta dal ricorrente non era del tutto corretta in quanto, al contrario, quest’ultimo aveva avuto l’opportunità di esercitare il diritto di difesa davanti alla Corte Costituzionale, sia in forma scritta che orale. Inoltre, pur essendogli stato concesso tempo sufficiente per esaminare il fascicolo e nominare un rappresentante legale, aveva rinunciato all’esercizio di tali diritti. Per quanto concerneva il suo reclamo relativo all’assenza di un’udienza pubblica, la Corte ha desunto che egli non aveva presentato una simile richiesta in nessuna fase del processo, tantomeno nella seduta plenaria del marzo 2010 durante la quale era stato ascoltato. Pertanto si poteva ritenere che egli avesse rinunciato a tale diritto. Di conseguenza la Corte ha concluso dichiarando che il reclamo presentato in merito all’articolo 6 c. 1 era manifestamente infondato, ragion per cui ha dovuto respingere la richiesta del sig. Simić in quanto irricevibile.
La Corte è giunta alla medesima decisione anche con riferimento all’articolo 10 della CEDU. A tal riguardo, il sig. Simić si era rivolto alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sostenendo di essere stato vittima di un trattamento ingiusto dovuto alla sua opinione contraria alle posizioni tenute dalla Corte Costituzionale e di essere stato rimosso per aver espresso liberamente la sua opinione riguardo all’operato della stessa. Anche in questo caso la Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo la revoca del mandato non dovuta alle manifestazione delle sue opinioni, ma alla sua corrispondenza con il segretario del partito SNDS. Tale comportamento, al contrario, secondo la Corte, si poneva in esplicito contrasto con i principi di imparzialità e indipendenza della Corte costituzionale, danneggiando la sua l’immagine di fronte all’opinione pubblica.
Infine, la Corte EDU ha dichiarato inammissibile il ricorso anche in relazione all’articolo 13, affermando che lo stesso trova applicazione solo nel caso il ricorrente deduca che siano stati violati i diritti previsti nella CEDU. Qualora, come nel caso di specie, non vi siano prove di tale violazione, l’articolo non trova applicazione e il ricorso risulta manifestamente infondato.
Il caso appena esaminato consente di formulare alcune riflessioni sul delicatissimo tema dell’equilibrio dei rapporti tra politica e giurisdizione costituzionale in Bosnia ed Erzegovina. Infatti, le modalità di elezione dei giudici della Corte, ai quali non si richiedono specifiche esperienze professionali ma esclusivamente garanzie di integrità morale, hanno spinto a privilegiare soggetti ritenuti autorevoli per le esperienze politiche nelle Entità di riferimento. Inoltre la loro elezione a maggioranza semplice da parte dei Parlamenti delle Entità, senza alcun intervento da parte di altri organi, genera un ulteriore fattore di politicizzazione che rischia di violare l’indipendenza e l’imparzialità dell’organo.
Alla luce di tali considerazioni, sarebbe utile introdurre nell’ordinamento bosniaco ulteriori strumenti di garanzia volti a tutelare i principi di imparzialità e indipendenza della Corte Costituzionale, tra i quali, sulla base dei modelli offerti dal diritto comparato: la modifica delle modalità esclusivamente parlamentari di nomina dei giudici e/o l’introduzione di maggioranze qualificate; la modifica dei criteri di selezione, inserendo, oltre all’alto livello morale, anche requisiti di esperienza professionale. Sono infatti trascorsi ben 27 anni dall’avvio della transizione democratica della Bosnia ed Erzegovina, sufficienti per poter selezionare candidati la cui esperienza professionale non sia condizionata dal passato regime comunista.
L’introduzione di simili strumenti, a garanzia dell’imparzialità e dell’indipendenza della Corte costituzionale, permetterebbe di svincolarne l’operato da logiche politiche che rischiano di inficiare l’esercizio corretto delle sue funzioni