Comparazione giuridica e certezza del diritto costituzionale*

* Farà parte della Raccolta di scritti in onore di L. Pegoraro, dal titolo La ciencia del derecho constitucional comparado, in corso di stampa per i tipi della Porrúa (Messico).

Sommario: 1. La comparazione al servizio della certezza e il suo fondamento, culturale ancora prima che positivo, in una norma consuetudinaria di riconoscimento della sua idoneità allo scopo. – 2. Interpretazione sistematica, interpretazione conforme (specie a diritto internazionale e sovranazionale), interpretazione comparatistica. – 3. Integrazione sovranazionale e comparazione giuridica (con specifico riguardo al rilievo di quest’ultima in ordine alla messa a punto ed al radicamento delle tradizioni costituzionali comuni). – 4.Costituzione “intercostituzionale” e interpretazione “intersistematica”, che ha nella comparazione lo strumento necessario e il più efficace per potersi affermare e far valere. – 5. Riforme costituzionali e rilievo della comparazione, in sede ed al fine della produzione giuridica, ancora prima che in vista dell’interpretazione degli enunciati una volta formati.

1. La comparazione al servizio della certezza e il suo fondamento, culturale ancora prima che positivo, in una norma consuetudinaria di riconoscimento della sua idoneità allo scopo

Esiste una correlazione tra i termini che danno il titolo a questa riflessione? In particolare, si può ritenere che l’una possa dimostrarsi servente l’altra? E, se sì, a quali condizioni ed entro quali limiti?

Avverto subito che, a mio modo di vedere, alla prima domanda è da dare una risposta affermativa, alla seconda anche, ma unicamente in certi contesti e – così come lascia intendere il terzo quesito – a certe condizioni ed entro certi limiti. Insomma, una risposta “secca”, nell’uno ovvero nell’altro senso, rischia di portare ad esiti teorico-ricostruttivi esasperati talune premesse pure fondate, spendibili a sostegno tanto dell’una che dell’altra tesi. Se, poi, volessimo comunque tentare di raggiungere una sintesi complessivamente apprezzabile, credo che si possa dire che tendenzialmente la comparazione giova alla certezza, con specifico riguardo alle esperienze costituzionalmente rilevanti[1]. Nulla, invece, mi sento di dire per campi diversi dal diritto costituzionale, in relazione ai quali non mi riconosco alcuna competenza che mi dia titolo per pronunziarmi. Restando nel campo a me familiare, poi, si tratta di stabilire in quali ambiti materiali ed al verificarsi di quali contesti la conclusione sopra raggiunta possa considerarsi avvalorata.

Muovo dall’assunto che la certezza del diritto dipenda da molte cose[2]. In sistemi, quale il nostro, tradizionalmente annoverati tra quelli di civil law, farsene carico è, in primo luogo, compito del legislatore. Laddove questi venga meno al compito istituzionalmente assegnatogli e lasci scoperti interi territori materiali, privandoli della necessaria regolazione, ovvero intervenga ma in modo maldestro, contravvenendo a canoni elementari di buona legislazione, non solo non offrirebbe un servizio alla certezza ma – di più e peggio – ne metterebbe a serio rischio l’appagamento, in tal modo per intero (ed innaturalmente) gravante sulle spalle degli operatori restanti, e segnatamente dei giudici.

In altri luoghi ho fatto notare che la scrittura costituzionale, storicamente nata – come si sa – al fine di dare certezze di diritto costituzionale (rammentiamo tutti i moti di fine settecento e primo ottocento per la Costituzione), può rivoltarsi contro di esse, rendendone viepiù precaria la condizione, laddove le innovazioni costituzionali prendano corpo a mezzo di enunciati complessivamente carenti, portatori di formule discordanti o, diciamo pure, in reciproco, aperto conflitto o, ancora, dal sibillino significato[3]. Molti dei problemi venuti ad emersione nella pratica giuridica, in ispecie in quella giudiziale, hanno proprio qui la radice della loro esistenza. Alle volte, insomma, è preferibile una “non legge” ad una cattiva legge; ed un sano diritto costituzionale non scritto, specie laddove profondamente radicato e diffuso nel corpo sociale sì da concretarsi in pratiche consuetudinariamente osservate, dà maggiori certezze o minori incertezze di un diritto costituzionale mal scritto[4]. Ciò che, poi, equivale a dire che il “silenzio” della Costituzione (e, più largamente, del diritto scritto)[5], anche in relazioni a porzioni consistenti della materia costituzionale[6], non necessariamente è da valutare negativamente, portando a lacune comunque pregiudizievoli per la certezza del diritto. Alle volte, piuttosto è proprio l’inverso; e si tratta, dunque, di stabilire caso per caso, avuto riguardo ai valori fondamentali dell’ordinamento ed alle loro pressanti pretese di tutela, quale dei due corni dell’alternativa maggiormente li serva ovvero pregiudichi.

Dal canto loro, gli operatori (e, in particolar misura, i giudici, ai quali qui si presterà specifica attenzione) portano una quota assai rilevante di responsabilità in ordine all’appagamento della certezza. Perché quest’ultima, pur laddove le leggi siano fatte a modo, richiede pur sempre, allo scopo di essere preservata e trasmessa al meglio, il passaggio obbligato dell’interpretazione, di coloro cioè cui è demandato il compito di convertire il diritto vigente in diritto vivente; e – sembra persino ovvio dover qui esplicitare – di un’interpretazione fatta come si deve, sì da portare i frutti che da essa si attendono.

Si tratta allora di stabilire se la comparazione possa annoverarsi tra i canoni dell’interpretazione, segnatamente – per ciò che qui specificamente importa – di quella costituzionale.

Ora, la circostanza per cui essa non risulti positivamente prescritta (in ispecie, non se ne faccia parola nell’art. 12 delle preleggi) non appare decisiva al fine di dare una risposta negativa al quesito, per almeno una duplice ragione.

In primo luogo, non risulta affatto provato che il disposto normativo ora richiamato, ammesso che possa considerarsi ancora oggi vigente e, se vigente, valido, valga altresì per l’interpretazione costituzionale, la quale parrebbe presentare connotati almeno in parte suoi propri e non riportabili, dunque, a quelli usualmente considerati tipici dell’interpretazione delle leggi comuni[7]. Il punto è – come si sa – assai controverso e richiederebbe un lungo discorso per essere come si conviene nuovamente trattato; peraltro, come tenterò di dire a momenti, non sembra necessario far luogo ad una complessiva riconsiderazione delle più vessate questioni riguardanti l’interpretazione costituzionale, la tesi qui patrocinata potendo rinvenire ugualmente argomenti a suo sostegno.

In secondo luogo, anche ad ammettere che i canoni indicati nelle preleggi valgano ancora oggi e che valgano altresì per l’interpretazione costituzionale, in partenza nulla esclude né che la comparazione possa farsi riportare ad essi né che, non riportandovisi, se ne possa ugualmente fare utilizzo ad integrazione dei canoni suddetti; e si tratta, appunto, poi di vedere come stanno realmente, al riguardo, le cose.

La tesi contraria dovrebbe altrimenti poggiare non soltanto nella previa dimostrazione della perdurante vigenza dei canoni in parola anche in relazione all’interpretazione costituzionale ma anche sul riconoscimento che essi soli possano essere utilizzati nella pratica giuridica, con esclusione pertanto di ogni altro: come se, insomma, si dia una norma esclusiva, che faccia divieto di guardare a ciò che avviene fuori delle nostre mura domestiche in sede di ricognizione dei significati degli enunciati costituzionali. La qual cosa, francamente, sarebbe un po’ troppo.

Forse, dunque, non v’è un obbligo di far ricorso alla comparazione; ammettiamo pure che le cose stanno davvero così (e si vedrà, invece, che così non è); ma perché mai non dovrebbe essere possibile siffatto ricorso? Perché, cioè, esso non sarebbe consigliabile, perlomeno in relazione a certi ambiti materiali ed in certi contesti? E consigliabile, appunto, in funzione della ottimale salvaguardia della certezza?

Se, insomma, dovessimo avere conferma che la certezza risulti ancora meglio servita grazie al ricorso alla comparazione, piuttosto che facendo a meno di essa, non sarebbe già questa una prova altamente attendibile della opportunità (e, forse, pure della necessità) del suo utilizzo?

Decisiva, ad ogni buon conto, a me sembra essere la circostanza per cui della comparazione si fa uso frequente nella pratica giuridica, un uso incoraggiato ed alimentato dagli studi di una sensibile e crescente dottrina[8] e che tende col tempo a farsi sempre più fitto e ricorrente, anche – per ciò che qui maggiormente importa – per iniziativa di giudici viepiù consapevoli del servizio che la comparazione stessa può rendere alla pratica stessa, con riguardo a questioni relative sia alla parte organizzativa che (e soprattutto) a quella sostantiva della Carta[9].

Così, d’altronde, si è avuto anche per canoni diversi, dei quali pure non si fa (né poteva farsi) specifica menzione nelle preleggi, quale quello dell’interpretazione conforme, in linea con la scelta di fondo fatta dal redattore delle preleggi, volta a non fare espressa e separata menzione della Carta costituzionale del tempo nel catalogo delle fonti. La qual cosa – com’è assai noto – non ha impedito di considerare sicura l’esistenza del canone ora richiamato, cui l’operatore – per giurisprudenza ormai consolidata – è obbligato a fare ricorso, pur se – secondo una tesi accreditata – lo stesso sarebbe riportabile ad altro canone, e segnatamente a quello relativo all’interpretazione sistematica[10].

Questa conclusione può, a mio modo di vedere, considerarsi valevole anche per la comparazione, limitatamente però ad alcuni ambiti materiali di esperienza, in relazione ai quali essa – come si vedrà a momenti – si presenta quale passaggio necessario per un adeguato esercizio dell’interpretazione, mentre per ciò che attiene alla possibilità (e non alla doverosità) di farvi ricorso il fondamento che la giustifica e sorregge può rinvenirsi in una norma consuetudinaria di riconoscimento della sua validità: una norma culturale, più (e prima ancora) che positiva, che tuttavia va sempre di più diffondendosi e radicandosi, con esiti anche nell’immediato futuro ad oggi non in tutto chiaramente prevedibili. Una norma, dunque, che – come si diceva – non sembra aver ad oggi raggiunto un grado sufficiente, complessivamente apprezzabile, di maturazione, ma la cui esistenza è nondimeno innegabile.

2. Interpretazione sistematica, interpretazione conforme (specie a diritto internazionale e sovranazionale), interpretazione comparatistica

V’è un dato di fondo che vigorosamente spinge a favore di un uso intenso e diffuso della comparazione; ed è quello dato dall’integrazione sovranazionale avanzata e dai vincoli sempre più fitti discendenti dal diritto internazionale che naturalmente portano ad un sempre più vistoso radicamento del canone in discorso.

Per l’aspetto ora considerato, il fondamento costituzionale della comparazione può rinvenirsi nel principio di apertura al diritto internazionale e sovranazionale (e, dunque, negli artt. 10 e 11) o, meglio, è anche (ma, come si vedrà, non solo) nel principio suddetto, nel suo fare “sistema” coi principi fondamentali restanti, ove si convenga – come a me pare si debba – che la comparazione è strumento per l’ottimale servizio che l’operatore può offrire al principio suddetto. Poi, è pur vero che si danno campi di esperienza e circostanze in cui ciò si rende maggiormente visibile e campi e circostanze in cui, a prima impressione, non sembra aversene riscontro. Ciò che, nondimeno, conta è avere conferma delle più marcate linee di tendenza delle pratiche interpretative e delle esigenze che in esse si manifestano e, nel modo più pressante, reclamano tutela.

In generale, può dirsi che in ambito organizzativo il rilievo dei vincoli discendenti dall’Unione europea e dalla Comunità internazionale si presenta in minor misura rispetto ad altri ambiti materiali. Se volessimo, solo per maggior comodità dell’analisi, riprendere la nota bipartizione interna della Carta in “Costituzione dei diritti” e “Costituzione dei poteri”, pur nella consapevolezza dei limiti cui va incontro siffatta teorizzazione[11], dovremmo dire che i vincoli suddetti si palesano maggiormente appariscenti con riguardo agli ambiti di cui alla prima rispetto alla seconda parte della Carta. Non si trascuri tuttavia la circostanza per cui non di rado l’Unione ha addirittura indicato il livello istituzionale al quale la propria normativa avrebbe dovuto essere attuata, in buona sostanza così incidendo anche sul riparto costituzionale delle competenze tra centro e periferia.

La stessa interpretazione degli enunciati relativi all’organizzazione risente, insomma, ora in maggiore ed ora in minore misura dell’appartenenza del nostro Stato all’Unione; e non si tratta di un dato rilevabile al solo piano del riparto suddetto.

La stessa forma di governo, infatti, non si sottrae a siffatta influenza. Se, ad es., il Capo dello Stato si è trovato costretto, specie negli anni a noi più vicini e per effetto della crisi economica devastante in atto, ad assumere iniziative ai confini del pur vasto campo costituzionale assegnatogli (e, forse, anche oltre…), ciò non ha forse avuto una delle ragioni giustificative (non dico la sola ma, appunto, una tra le principali) nella pressione che ci veniva dall’alto, dall’Unione e dai mercati internazionali, per far fronte alla quale le iniziative stesse sono state adottate? E la Corte costituzionale, se ha dato vita ad alcune decisioni esse pure in inusitata misura politicamente colorate, non l’ha fatto sempre per la medesima ragione?

Ci si deve allora chiedere dove vada a parare questo ragionamento. A me sembra che l’esito pressoché obbligato di una riflessione teorica così impostata sia nel senso che le stesse formule costituzionali relative alla forma di governo e persino alla forma di Stato siano fatte oggetto di una quotidiana, incessante, ridefinizione semantica fortemente segnata dal principio di apertura al diritto internazionale e sovranazionale, una ridefinizione che, con ogni probabilità, si è talora rivestita di forme esasperate, come tali inaccettabili.

Si tratta poi di stabilire – è qui il punctum crucis della questione, che nondimeno non è ora consentito neppure di sfiorare – se la limitazione della sovranità si mantenga entro una soglia accettabile, tale da non convertirsi in vera e propria cessione, la quale poi fatalmente si tradurrebbe in una cessione della stessa Costituzione, della sua forza, della sua tipica funzione di fonte fondante l’ordinamento. Perché – checché se ne dica dalla giurisprudenza e da una parte non poco consistente della dottrina – i “controlimiti” al diritto internazionale e sovranazionale, al tirar delle somme, non sono stati (e non sono) fatti valere come pure avrebbe richiesto una lettura equilibrata degli artt. 10 e 11 in rapporto coi principi fondamentali restanti. La circostanza per cui si è dato, di recente, un caso in cui ciò è avvenuto, risolto con la nota sent. n. 238 del 2014, sembra essere la classica eccezione che conferma la regola.

Possiamo, insomma, dire che il canone dell’interpretazione conforme al diritto di origine esterna si è ormai affermato e stabilmente si pone quale il canone dominante, che piega al proprio servizio ed attrae a sé i canoni restanti, fagocitandoli, quale un autentico “buco nero”, e prevalendo perciò all’occorrenza su di essi.

Come nel gioco delle scatole cinesi, l’interpretazione conforme appare species dell’interpretazione sistematica, ovverosia si pone quale una delle sue peculiari e maggiormente salienti manifestazioni, mentre l’interpretazione comparatistica – se così vogliamo chiamarla – è species dell’interpretazione conforme.

3. Integrazione sovranazionale e comparazione giuridica (con specifico riguardo al rilievo di quest’ultima in ordine alla messa a punto ed al radicamento delle tradizioni costituzionali comuni)

L’ultima affermazione ora fatta, in realtà, richiede ancora un supplemento di argomentazione a suo sostegno. Si potrebbe infatti osservare che il fine non necessariamente ha bisogno del mezzo appena indicato, vale a dire che l’obiettivo dell’interpretazione conforme non per forza di cose deve passare attraverso la comparazione.

Come dicevo, può anche darsi che alle volte sia così; il più delle volte, però, a mia opinione, non è così e – ciò che più importa – non è così nel campo di esperienza nel quale si situano i beni costituzionali meritevoli della maggior protezione, i diritti fondamentali.

Per avvedersene, occorre preliminarmente far riferimento al modo con cui va costruendosi ed affermandosi l’integrazione sovranazionale. Una integrazione che non si presenta sempre uguale a se stessa, per grado di avanzamento, forme espressive, limiti[12]. Persino per uno stesso campo di esperienza, qual è quello, vastissimo, cui fa riferimento la prima parte della Carta, l’integrazione appare essere “plurale”, avendosene riscontro in maggior misura con riferimento a certi diritti o interessi oggetto di regolazione da parte dell’Unione ed in minor misura per altri diritti o interessi. Pur laddove la regolazione stessa poi si abbia, può presentarsi – come si sa – idonea a penetrare ora più ed ora meno a fondo dentro le mura della cittadella statale, esprimendo dunque vincoli di varia intensità; e basti solo, a tal proposito, rammentare la diversa vis normativa espressa da norme eurounitarie minute e dettagliate ovvero da norme di carattere direttivo.

Tutto ciò posto, mi sembra essere ormai provato che, in relazione ai diritti, l’integrazione esibisca una maturazione in apprezzabile misura raggiunta (seppur, per vero, essa pure ad oggi non del tutto compiuta), diversamente da ciò che si ha in altri campi di esperienza.

Ho più volte richiamato, nelle mie riflessioni degli ultimi anni, la nota sent. n. 388 del 1999, in cui la Corte ha lapidariamente affermato che la Costituzione e le Carte internazionali dei diritti “si integrano reciprocamente nella interpretazione”. L’esperienza nondimeno insegna che l’integrazione stessa alle volte non ha luogo, laddove dovrebbe invece averlo, ovvero ha luogo in modo parziale ed in forme comunque inadeguate, talora obiettivamente forzose rispetto alle indicazioni del modello, quale sinteticamente rappresentato dall’affermazione della Corte ora riportata.

Il canone della massimizzazione della tutela vorrebbe, infatti, che l’integrazione interpretativa costantemente si volga al conseguimento della sintesi ottimale, in prospettiva assiologicamente orientata, dei beni della vita in campo, in ragione del caso e delle sue più pressanti esigenze[13]. Convergono verso quest’esito e in esso appieno si riconoscono (perlomeno, secondo modello) tanto la nostra Carta (che – come si è tentato di argomentare altrove – lo impone alla luce dei principi di cui agli artt. 2 e 3, ancora prima che di quello dell’apertura al diritto internazionale e sovranazionale o, meglio, di quest’ultimo nel suo fare “sistema” con quelli) quanto le stesse Carte di origine esterna, e segnatamente la CEDU e la Carta di Nizza-Strasburgo, entrambe all’art. 53.

Di qui, il bisogno di attingere ora più da questa ed ora più da quella Carta al fine di fissare il più in alto possibile il punto di sintesi assiologica raggiungibile nel singolo caso. Sappiamo purtroppo da un’esperienza non sporadica che non sempre è così e che la tentazione all’affermazione di un nazionalismo esasperato, altrove qualificato come “ingenuo ed infecondo”[14], è sempre molto forte e ad essa non riescono a sottrarsi né le Corti nazionali né le stesse Corti europee.

L’integrazione, ad ogni buon conto, resta e va sempre di più affermandosi: la linea di tendenza è, insomma, tracciata e si tratta solo di spingerla sempre più in avanti, fin dove possibile in modo lineare, rifuggendo da percorsi tortuosi e deformanti nei riguardi del modello; e di spingerla però – qui è il punto – in armonia coi valori fondamentali di libertà, eguaglianza, solidarietà, giustizia[15].

Ora, il “dialogo” tra le Corti – com’è usualmente, e sia pure con una certa approssimazione ed una non rimossa ambiguità, chiamato – non potrebbe neppure essere avviato né prendere forma se privo del sostegno che gli è offerto dalla comparazione.

Si pensi solo al modo con cui ha luogo il reperimento e la rielaborazione, per le specifiche esigenze dell’Unione, delle c.d. “tradizioni costituzionali comuni”[16]. L’uno presuppone il raffronto dei materiali costituzionali; l’altra, col fatto stesso di realizzarsi ad opera di un organo dalla struttura composita, i cui membri sono tratti da ordinamenti diversi e sono, dunque, portatori di istanze culturali parimenti e sia pur in parte diverse, incarna in se stessa ed esprime emblematicamente quell’idea di interpretazione comparatistica che – come si viene dicendo – va sempre di più proponendosi quale une delle espressioni maggiormente caratterizzanti le relazioni interordinamentali, forse proprio quella che più di ogni altra può dimostrarsi servente la causa della integrazione.

Non si trascuri, poi, la circostanza per cui le tradizioni in parola, una volta messe a punto in ambito sovranazionale, tornano negli stessi ambiti nazionali ed in questi esprimono un vincolo normativo formidabile, che dunque si rende manifesto anche al piano delle pratiche interpretative.

Volendo, può anche dirsi che l’interpretazione di disposti nazionali in modo conforme alle tradizioni in discorso racchiuda e nasconda dentro di sé ovvero presupponga la comparazione. Ciò che nondimeno conta è che senza di questa né le tradizioni stesse potrebbero prendere forma né se ne potrebbe assicurare il rispetto in ambito interno.

4. Costituzione “intercostituzionale” e interpretazione “intersistematica”, che ha nella comparazione lo strumento necessario e il più efficace per potersi affermare e far valere

Dobbiamo, a questo punto, fare ancora un passo avanti, richiamando una distinzione, altrove argomentata, tra la certezza del diritto costituzionale in senso oggettivo e la certezza in senso soggettivo, dei diritti costituzionali[17]. La prima, infatti, ha senso, con specifico riferimento alle vicende riguardanti i diritti, se ed in quanto si traduca e risolva, per intero ed incondizionatamente, nella seconda, vale a dire, in buona sostanza, nella effettività della tutela dei diritti, la massima possibile alle condizioni di contesto.

La Costituzione, nell’accezione invalsa negli ordinamenti di tradizioni liberali, è nata – come si sa – proprio per questo, secondo quanto mirabilmente sintetizzato nella sempre attuale formula di cui all’art. 16 della Dichiarazione del 1789.

Ora, se la Costituzione ha bisogno, al fine di potersi far valere al meglio di sé (in ispecie nella sua coppia assiologica fondamentale, di cui agli artt. 2 e 3, nel suo fare “sistema” col principio dell’apertura al diritto internazionale e sovranazionale, nonché coi principi restanti), di integrarsi con le altre Carte, se ne ha – a me pare – che il “sistema”, tanto secondo modello quanto secondo esperienza, è, e non può che essere, un “sistema di sistemi”, un sistema integrato (o, diciamo meglio, in via di progressiva integrazione) appunto. Per logica necessità, l’interpretazione c.d. sistematica è allora essa pure, e non può che essere, una interpretazione “intersistematica”, che ha nel metodo della comparazione il suo tratto strutturale maggiormente saliente ed espressivo.

Se la Costituzione ha, e vuol avere, per sua stessa ammissione, struttura e carattere “intercostituzionale”, “intercostituzionale” dunque non può che essere anche il modo con cui è interpretata, fatta vivere, servita[18].

Una soluzione, questa, che specificamente s’impone – come s’è veduto – sul terreno della salvaguardia dei diritti ma che finisce col riflettersi a raggiera per l’intero tessuto costituzionale, per plurime ragioni.

In primo luogo, rileva il carattere essenzialmente unitario della Costituzione, nella congiunta ed armonica composizione dei suoi enunciati, che si porta ben oltre la rigida e schematica articolazione nelle due parti in cui si divide, essendo ormai provato che la seconda è in funzione della prima e che perciò l’interpretazione dei disposti della parte sostantiva proietta la propria luce sull’interpretazione della parte organizzativa. D’altro canto, per fare ancora un richiamo all’art. 16 della Dichiarazione del 1789, già menzionata, uno dei due segmenti di cui esso si compone, con richiamo al principio della separazione dei poteri quale canone informativo dell’intera organizzazione dello Stato, ha senso e giustificazione – com’è a tutti noto – proprio nel bisogno di assicurare tutela ai diritti, il vero principio fondante l’ordinamento liberale.

In secondo luogo, va rammentato che la Costituzione è, in sé e per sé, un “sistema” (… nel “sistema”) e che i diritti sono solo una parte di questo, di sicuro la più rilevante ed espressiva, al punto di connotare l’intero ordinamento, ma non sono o fanno il “tutto”. Non a caso, la giurisprudenza costituzionale più recente ha, in modo particolarmente insistito, martellante, fatto richiamo all’idea di “sistema” in sede d’interpretazione e bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti[19], facendo osservare che i diritti hanno pur sempre da fare i conti con altri beni della vita meritevoli di essere protetti, con la conseguenza che, in non pochi casi, sono proprio questi ultimi ad avere la meglio in sede di definizione dei casi stessi.

Nessuno è così sprovveduto da non sapere che questa giurisprudenza molte volte rinviene giustificazione nel bisogno di sacrificare, anche in considerevole misura, i diritti ad interessi di ordine economico o di altro genere[20]. Né sfugge ad alcuno che talora la soluzione somministrata dal giudice delle leggi ha carattere strumentale al raggiungimento di un obiettivo politico che il giudice stesso si prefigge di raggiungere, sempre nel superiore interesse della Repubblica.

Non è qui il punto. Le singole pronunzie e gli stessi indirizzi da esse composti, visti nel loro insieme, possono condividersi come non condividersi ma la partenza teorica del ragionamento non si discute: l’interpretazione della Costituzione o è “sistematica” oppure semplicemente non è; e, se lo è – come dev’ essere –, non può che creare “ordine”, non già – come invece opina una pur sensibile dottrina – “disordine”[21].

Così stando le cose ed acclarato – come si è veduto – che il “sistema”, nella sua stessa struttura elementare (e, dunque, nella sua essenza), si presenta col tratto nitido, marcato e, a mia opinione, irreversibile di “sistema di sistemi”, se ne ha che è specificamente attraverso la via della comparazione che esso viene a prendere forma, ad affermarsi, a rinnovarsi, radicandosi nei fatti interpretativi ed al fine dell’appagamento delle più pressanti esigenze che ad essi fanno capo.

5. Riforme costituzionali e rilievo della comparazione, in sede ed al fine della produzione giuridica, ancora prima che in vista dell’interpretazione degli enunciati una volta formati

La tesi qui patrocinata rinviene, poi, il terreno elettivo nel quale ha modo di manifestarsi con particolare evidenza con riguardo ad enunciati dotati di forte carica d’innovatività rispetto a quelli anteriori, che fanno cioè luogo ad incisive riforme del dettato originario, specie laddove diano mostra di attingere alcune indicazioni da ordinamenti diversi dal nostro, cui lo stesso promotore delle riforme in parola lasci pertanto intendere di essersi largamente ispirato. Quando, infatti, gli enunciati si pongono non già quale “razionalizzazione” di esperienze pregresse bensì quale base normativa per l’affermazione di nuove esperienze, l’utilità offerta dalla comparazione risulta per tabulas, ferma restando ovviamente la necessità di verificare fino a che punto sia possibile tenere conto di dati positivi e pratiche (giuridiche e non) altrove venuti a formazione in sede d’interpretazione di enunciati pensati per far parte del nostro ordinamento e che, perciò, sono destinati a comporsi, sono tenuti a comporsi, in “sistema” con gli enunciati a contorno.

Questa conclusione è, a mia opinione, da tener ferma tanto per la parte sostantiva quanto per quella organizzativa della Carta ed acquista uno speciale significato nella presente congiuntura del nostro Paese, segnata da una riforma in itinere che potrebbe far cambiare il volto non alla sola nostra forma di governo ma alla stessa forma di Stato (nell’un caso e nell’altro, temo in peius).

Il punto è molto importante e merita di essere rimarcato, per almeno tre ragioni, con la cui illustrazione chiudo questa succinta riflessione.

Per un verso, conferma che la comparazione può avere un ruolo non secondario da giocare già in sede di progettazione delle riforme ed al fine della complessiva messa a punto dei testi che vi danno forma. Lascia (o diciamo, con maggior cautela, può lasciare) un segno ora più ed ora meno marcato sulla stessa produzione giuridica, prima ancora che sulle pratiche interpretative (specie, come si è veduto, quelle giudiziali) aventi ad oggetto gli enunciati una volta bell’e fatti. Dalla comparazione, cioè, possono venire indicazioni e suggestioni che accendono il motore della produzione e variamente ne orientano lo svolgimento.

Per un altro verso, poi, la comparazione può tracciare un solco lungo il quale si muovono le pratiche interpretative degli enunciati ormai confezionati, spingendo per la formazione di un nuovo “diritto vivente” ovvero per la correzione di uno preesistente.

Infine, non si trascurino le implicazioni che si danno, alle volte in consistente pur se non appariscente misura, tra le innovazioni di ordine organizzativo e le disposizioni di carattere sostantivo[22]. Di modo che, pur laddove queste ultime non dovessero essere fatte oggetto, in modo diretto, di revisione, ugualmente potrebbero mutare senso per effetto del mutamento recato da quelle.

Tutto – come suol dirsi – si tiene, fa “sistema”. È la finale conferma che la comparazione può (e deve) fare tutta quanta la propria parte, offrendo alle pratiche interpretative materiali ed indicazioni nondimeno bisognosi di essere quindi sottoposti a verifica, in ragione sia del tessuto normativo in cui le novità in parola s’inscrivono che del contesto in cui sono destinate a svolgersi.

L’utilità, insomma, che ne può venire per la pratica giuridica, in ciascuna delle sue manifestazioni, non si discute; e, con essa, il soccorso che può aversene in vista del raggiungimento ed appagamento, nei limiti in cui possano in concreto aversi, della certezza del diritto costituzionale e, per ciò stesso, della certezza dei diritti costituzionali.

 


[1] In un certo senso, è vero anche l’inverso, acquisite talune, e sia pur relative, certezze in ordine al significato degli enunciati costituzionali è resa più agevole la comparazione con gli omologhi enunciati di altre Carte. Qui, nondimeno, interessa percorrere unicamente il verso che porta dalla comparazione alla certezza.

[2] Un interessante confronto sulla certezza del diritto tra studiosi di diverse discipline si è di recente avuto in occasione del convegno su Le dimensioni della certezza del diritto, svoltosi presso l’Università di Milano-Bicocca il 9 giugno 2015.

[3] Sulle contraddizioni interne alla Carta, tuttavia, occorre intendersi. C’è chi, come R. Bin, Che cos’è la Costituzione?, in Quad. cost., 1/2007, 11 ss., ritiene che la Costituzione di un ordinamento pluralista non possa non essere contraddittoria, e chi invece è dell’avviso che la contraddizione non vi sia, o meglio possa non esservi, fermo restando che i casi della vita assai di frequente (per non dire sempre) richiedono complesse e delicate operazioni di bilanciamento tra interessi costituzionalmente protetti, in vista del raggiungimento di sintesi equilibrate e complessivamente appaganti (il saggio sopra richiamato ha alimentato un fitto dibattito: v., nella stessa Rivista, che lo ospita il mio Teorie e “usi” della Costituzione, 3/2007, 519 ss.; G. Bognetti, Cos’è la Costituzione? A proposito di un saggio di Roberto Bin, e O. Chessa, Cos’è la Costituzione? La vita del testo, entrambi nel fasc. 1/2008, rispettivamente, 5 ss. e 41 ss., e, ancora ivi, A. Barbera, Ordinamento costituzionale e carte costituzionali, 2/2010, 311 ss.; nuovamente G. Bognetti, Costantino Mortati e la Scienza del diritto, e F. Di Donato, La Costituzione fuori del suo tempo. Dottrine, testi e pratiche costituzionali nella Longue durée, entrambi nel fasc. 4/2011, rispettivamente 803 ss. e 895 ss. Inoltre, F. Gallo, Che cos’è la Costituzione? Una disputa sulla rifondazione della scienza giuridica, in www.rivistaaic.it, 1/2011; M. Carducci, Brevi note comparate su Costituzione-fondamento e Costituzione-limite, in Studi in onore di F. Modugno, I, Jovene, Napoli 2011, 519 ss. e, pure ivi, G. Razzano, Il concetto di costituzione in Franco Modugno, fra positivismo giuridico e “giusnaturalismo”, III, 2771 ss.;F. Rimoli, L’idea di costituzione. Una storia critica, Carocci, Roma 2011; M. Luciani, Dottrina del moto delle Costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana, in www.rivistaaic.it, 1/2013; G. Azzariti – S. Dellavalle, Crisi del costituzionalismo e ordine giuridico sovranazionale, con introduz. di L. Ventura, ESI, Napoli 2014 e, con specifica attenzione alle prospettive di riforma, A. Poggi, Riforme costituzionali e “concezioni” della Costituzione, in Lo Stato, 4/2015, 83 ss.).

Contrariamente a quanto da R. Bin ritenuto, l’armonia del sistema è, anzi, a mio modo di vedere, una precondizione stessa dell’idea di Costituzione, del suo essere – come si vedrà – un “sistema” nel “sistema” e, a un tempo, un “sistema di sistemi”. La qual cosa, poi, rivista dalla prospettiva della teoria dell’interpretazione ed avuto riguardo agli effetti conseguenti a ciascuna pratica interpretativa, significa che l’esito di ogni operazione di bilanciamento è, e non può non essere secondo modello, un fatto di “ordine”: di “ordine” sia tra le norme che tra gli interessi dalle stesse espressi, in ragione delle esigenze complessive del caso e secondo valori (ulteriori svolgimenti sul punto anche infra).

[4] Maggiori ragguagli sul punto, volendo, nel mio Costituzione scritta e diritto costituzionale non scritto, Editoriale Scientifica, Napoli 2012. Cfr. al mio punto di vista quello espresso da Q. Camerlengo, I fatti normativi e la certezza del diritto costituzionale, Giuffrè, Milano 2002.Si è tornati di recente a discorrere dei rapporti tra diritto costituzionale scritto e diritto non scritto in occasione del Convegno AIC di Catanzaro del 17-18 ottobre 2014 su Prassi, convenzioni e consuetudini nel diritto costituzionale (alcuni dei contributi possono vedersi in www.rivistaaic.it). V., inoltre, utilmente, ma in prospettiva e con svolgimenti teorici assai distanti da quelli presenti nel mio scritto sopra cit., R. Bin, I fatti, le norme e la responsabilità dell’interprete, in www.forumcostituzionale.it, 20 gennaio 2015.

[5] Su ciò, di recente, Q. Camerlengo, Nel silenzio della Costituzione, in Dir. soc., 2/2014, 267 ss.

[6] Sui diversi modi di guardare a quest’ultima, nell’intento di coglierne l’essenza e fissarne i confini, tanto in prospettiva dogmatica, in relazione ad un ordinamento dato, quanto da un punto di vista teorico-generale, indicazioni possono, volendo, aversi dal mio La Costituzione allo specchio: linguaggio e “materia” costituzionale nella prospettiva della riforma, Giappichelli, Torino 1999.

[7] La questione è – come si sa – assai controversa. Le oscillazioni della dottrina tra i due corni opposti dell’alternativa trovano, a mia opinione, spiegazione nella circostanza per cui, per un verso, la Costituzione – come essa stessa si definisce – è la “legge fondamentale” della Repubblica; come tale, parrebbe soggiacere alle regole usualmente considerate valide per l’interpretazione delle leggi in genere. Per un altro verso, però, in quanto fonte fondante e non fondata, ponendosi cioè quale un unicum nel corpo delle leggi in genere (in larga accezione), quale genuina espressione di potere costituente, e non di potere costituito, sembra richiedere l’adozione di canoni almeno in parte suoi propri. Ciò che si coglie con singolare evidenza laddove si tratti di individuare prima e di interpretare poi i principi fondamentali, nei quali per comune sentire si rinviene il quid proprium della Costituzione, la sua essenza identificante, in ordine ai quali il riferimento costante alla vicenda costituente è di cruciale rilievo al fine di coglierne i tratti più immediatamente espressivi e significanti.

[8] Nella ormai incontenibile lett., v., tra gli altri e di recente, G. Repetto, Argomenti comparativi e diritti fondamentali in Europa. Teorie dell’interpretazione e giurisprudenza sovranazionale, Jovene, Napoli 2011; A. Schillaci, Diritti fondamentali e parametro di giudizio. Per una storia concettuale delle relazioni tra ordinamenti, Jovene, Napoli 2012; S. Romano, Nuove pratiche nell’interpretazione dei diritti costituzionali: i metodi comparativi, in AA.VV., Lo stato costituzionale di diritto e le insidie del pluralismo, a cura di F. Viola, Il Mulino, Bologna 2012, 205 ss.;P. Gori, La rilevanza del diritto comparato nelle decisioni della Corte EDU, recenti sviluppi, in www.europeanrights.eu, 21 giugno 2013; AA.VV., The Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges, a cura di T. Groppi – M.C. Ponthoreau, Hart Publishing, Oxford 2013; L. Pegoraro, in molti scritti, tra i quali e di recente, Comparación y globalización (Las categorías del derecho civil y el parassitismo metodológico de los constitucionalistas en el estudio del derecho comparado), in AA.VV., El constitucionalismo contemporáneo. Homenaje a Jorge Carpizo, a cura di L.R. González Pérez – L. Raúl, Unam, México 2013, 265 ss.;M. Carducci – P. Riberi, La dinamica delle integrazioni regionali latinoamericane. Casi e materiali, Giappichelli, Torino 2014.

[9] Basti solo por mente all’infittirsi del “dialogo” tra le Corti, specie tra quelle europee e le nazionali, su cui si è riversata una pioggia torrenziale di commenti, secondo quanto si dirà, per alcuni aspetti, anche a breve. Un “dialogo” che – si faccia caso – prende corpo non soltanto nei casi in cui le Corti in modo esplicito si fanno richiamo a vicenda ma altresì in quelli in cui il riferimento è sottinteso e, nondimeno, rilevante, alle volte persino decisivo, su di esso poggiando la decisione e, talora, interi indirizzi giurisprudenziali (di un “travaso per comparazione” ha efficacemente discusso A. Baldassarre, La Corte costituzionale italiana e il metodo comparativo, in Dir. pubbl. comp. eur., 2/2006, 989).

Maggiormente diradati, invece, i riferimenti che le Corti (specie quelle costituzionali) si fanno a vicenda al piano dei rapporti “orizzontali” tra gli ordinamenti, laddove cioè è fatta attenzione alla condizione di certi istituti presso ordinamenti statali diversi da quello di appartenenza della Corte richiamante (per ciò che qui specificamente importa, della nostra). La cosa, nondimeno, ha una sua pronta spiegazione nella circostanza per cui da nessun ordinamento statale derivano vincoli giuridici a carico di altri, diversamente da ciò che – come si sa – è proprio delle relazioni tra diritto internazionale o sovranazionale e diritto interno. Il vero è che, al di là dei profili legati ai vincoli stessi ed agli effetti giuridici in cui si concretano, non è ancora giunta ad una grado di apprezzabile maturazione la consapevolezza dell’utilità sostanziale che dalla comparazione può venire in sede di ricognizione semantica degli enunciati, specie appunto di quelli costituzionali. I raffronti, ad es., presenti nella nostra giurisprudenza costituzionale sono, sì, poco frequenti – come ha di recente mostrato uno studio accurato (P. Passaglia, Il diritto comparato nella giurisprudenza della Corte costituzionale: un’indagine relativa al periodo gennaio 2005 – giugno 2015, in Consulta OnLine, 2/2015, 13 luglio 2015, 589 ss.) –e, aggiungo, forse pure, a dirla tutta, non sempre fatti a modo; se, tuttavia, poniamo a raffronto i dati emergenti dagli anni a noi più vicini con quelli della giurisprudenza del passato, sembra di poter dire che la maturazione in parola vada sempre di più portandosi avanti. Si tratta, allora, d’incoraggiare e sostenere con tutti i modi il processo culturale in atto. La dottrina più sensibile (per tutti, ricordo qui solo l’apporto dato da L. PEGORARO, La Corte costituzionale e il diritto comparato nelle sentenze degli anni ‘80, in Quad. cost., 1987, 601 ss., e L. PEGORARO – P. DAMIANI, Il diritto comparato nella giurisprudenza di alcune Corti costituzionali, in Dir. pubbl. comp. eur., 1999, 411 ss.) lavora da tempo in tal senso; occorre, tuttavia, produrre uno sforzo ulteriore al fine del radicamento di siffatta tendenza, che risponde ad un bisogno metodico, ancora prima che teorico, indisponibile.

[10] Sull’interpretazione conforme e sul modo con cui serve a fare ed a rinnovare il sistema, indicazioni, di recente, nei miei L’interpretazione conforme e la ricerca del “sistema di sistemi” come problema, in www.rivistaaic.it, 2/2014, e L’interpretazione conforme a CEDU: i lineamenti del modello costituzionale, i suoi più rilevanti scostamenti registratisi nell’esperienza, gli auspicabili rimedi, in www.federalismi.it, 10/2015, 20 maggio 2015.

[11] … da tempo, peraltro, rilevati dalla più accorta dottrina (per tutti, M. Luciani, La “Costituzione dei diritti” e la “Costituzione dei poteri”. Noterelle brevi su un modello interpretativo ricorrente, in Scritti in onore di V. Crisafulli, II, Cedam, Padova 1985, 497 ss.).

[12] Ho già indagato il tema in altri contributi (tra cui, di recente, Pluralismo assiologico, pluralismo istituzionale, integrazione di sistemi, in www.dirittifondamentali.it, 24 marzo 2015), ai quali ora mi rifaccio con ulteriori precisazioni.

[13] Molto studiato, specie nel tempo a noi più vicino, il canone in parola: tra gli altri, dopo G. Silvestri, L’effettività e la tutela dei diritti fondamentali nella giustizia costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli 2009, 13 ss., v., part., S. Gambino, Livello di protezione dei diritti fondamentali (fra diritto dell’Unione, convenzioni internazionali, Costituzioni degli Stati membri) e dialogo fra le Corti. Effetti politici nel costituzionalismo interno ed europeo,in www.federalismi.it, 13/2014; G. D’Amico, La massima espansione delle libertà e l’effettività della tutela dei diritti,in AA.VV., Il diritto e il dovere dell’uguaglianza. Problematiche attuali di un principio risalente, a cura di A. Pin, Editoriale Scientifica, Napoli 2015, 17 ss., nonché negli Scritti in onore di G. Silvestri; pure ivi, E. Castorina – C. Nicolosi, “Sovranità dei valori” e sviluppo della tutela dei diritti fondamentali: note sull’evoluzione della giurisprudenza statunitense; L. Cappuccio, La massima espansione delle garanzie tra Costituzione nazionale e Carte dei diritti, e C. Panzera, Rispetto degli obblighi internazionali e tutela integrata dei diritti sociali, spec. al § 3 (quest’ultimo può vedersi anche in Consulta OnLine, 2/2015, 3 giugno 2015, 488 ss.); v. inoltre, L. Tria, La tutela dei diritti fondamentali. Le tecniche di interrelazione normativa indicate dalla Corte costituzionale. L’abilità di usare il patrimonio di sapienza giuridica ereditato dal passato per preparare il futuro, in www.cortecostituzionale.it, dicembre 2014; T. Giovannetti – P. Passaglia, La Corte ed i rapporti tra diritto interno e diritto sovranazionale, in AA.VV., Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2011-2013), a cura di R. Romboli, Giappichelli, Torino 2014, 389 ss.; C. Amalfitano – M. Condinanzi, Unione europea: fonti, adattamento e rapporti tra ordinamenti, Giappichelli, Torino 2015, 126 ss. e 168 ss.; A. Spadaro, Sull’aporia logica di diritti riconosciuti sul piano internazionale, ma negati sul piano costituzionale. Nota sulla discutibile “freddezza” della Corte costituzionale verso due Carte internazionali: la CSE e la CEAL,inConsulta OnLine, 2/2015, 3 giugno 2015; G.M. Salerno, I diritti fondamentali tra le tradizioni costituzionali comuni e i controlimiti a tutela dell’identità costituzionale, in Il Filangieri, Quad. 2014 su Unione europea e principi democratici, Jovene, Napoli 2015, 103 ss.

[14] Così, nel mio CEDU, diritto “eurounitario” e diritto interno: alla ricerca del “sistema dei sistemi”, in Consulta OnLine, 19 aprile 2013, § 4.

[15] Tristemente istruttivo è, tuttavia, ciò che è avvenuto con la vicenda (non finita) della gestione dei migranti, prima, e della Grecia, poi, nel corso delle quali l’Unione ha mostrato il proprio volto peggiore, quello di una “Unione dei poteri”, non pure di una “Unione dei diritti” e della solidarietà; vicende, entrambe, del cui andamento ed esito dovrebbe provare vergogna non la sola Germania, che ne ha pilotato lo svolgimento, ma ogni altro Paese – compreso il nostro – che non vi si è opposto, portando (con specifico riguardo, ora, alla seconda) allo strangolamento di un intero popolo, della sua dignità. Vicende, dunque, tristemente emblematiche di ciò che rischia di diventare, se già non è diventata, l’Unione, se non si provvede subito a porvi rimedio attraverso una radicale inversione di rotta.

[16] Riferimenti, di recente, in O. Pollicino, Corte di giustizia e giudici nazionali: il moto “ascendente”, ovverosia l’incidenza delle “tradizioni costituzionali comuni” nella tutela apprestata ai diritti dalla Corte dell’Unione, in Consulta OnLine, 1/2015, 20 aprile 2015, 242 ss., e in G.M. Salerno, op. et loc. ult. cit.

[17] Ne ho discorso a partire dal mio Il giudicato all’impatto con la CEDU, dopo la svolta di Corte cost. n. 113 del 2011, ovverosia quando la certezza del diritto è obbligata a cedere il passo alla certezza dei diritti, in www.rivistaaic.it, 2/2011, e in Legisl. pen., 2/2011, 481 ss.

[18] Di una Costituzione “intercostituzionale” e di un “sistema di sistemi” si tratta in alcuni miei scritti recenti: per tutti, se si vuole, può vedersi Salvaguardia dei diritti fondamentali ed equilibri istituzionali in un ordinamento “intercostituzionale”, in www.rivistaaic.it, 4/2013. Si sono rifatti, con originali svolgimenti, a questa indicazione, tra gli altri, A. Gusmai,Il valore normativo dell’at­ti­­vità interpretativo-applicativa del giudice nello Stato (inter)costituzio­nale di diritto, in www.rivistaaic.it, 3/2014, spec. al § 4, e, dello stesso, ora, Giurisdizione, interpretazione e co-produzione normativa, Cacucci, Bari 2015, spec. al cap. II, e, in prospettiva comparata, M. Carducci – V. De Oliveira Mazzuoli, Teoria tridimensional das integrações supranacionais. Uma análise comparative dos sistemas e modelos de integração da Europa e América Latina, Forense, Rio de Janeiro 2014, spec. il cap. I.

[19] Ex plurimis, v. Corte cost. nn. 236 del 2011; 264 del 2012; 1, 170 e 202 del 2013; 10 e 49 del 2015.

[20] Si pensi, ad es., alle misure richieste al fine di fronteggiare in modo efficace il terrorismo, in vista dell’appagamento del bene della sicurezza individuale e collettiva, un bene che è appunto dell’intera comunità ma che è pure riportabile ad un diritto fondamentale di ciascun essere umano. In argomento, tra i molti altri, T.F. Giupponi, in più scritti (e, spec., in Le dimensioni costituzionali della sicurezza, Libreria Bonomo, Bologna 2010, e, dello stesso, Sicurezza, migrazioni e autonomie territoriali, in AA.VV., La Repubblica e le migrazioni, a cura di L. Ronchetti, Giuffrè, Milano 2014, 105 ss.); M. Ruotolo, Le declinazioni costituzionali del concetto di sicurezza. Il problema del bilanciamento tra sicurezza e diritti fondamentali, in Id., Sicurezza, dignità e lotta alla povertà. Dal “diritto alla sicurezza” alla “sicurezza dei diritti”, Editoriale Scientifica, Napoli 2012, 15 ss.; C. Mosca, La sicurezza come diritto di libertà. Teoria generale delle politiche della sicurezza, Cedam, Padova 2012; AA.VV., L’ordinamento della sicurezza: soggetti e funzioni, a cura di N. Gallo e T.F. Giupponi, FrancoAngeli, Milano 2014; A. Pace, La sicurezza pubblica nella legalità costituzionale, in www.rivistaaic.it, 1/2015. Infine, G. De Minico, Le libertà fondamentali in tempo di ordinario terrorismo, in www.federalismi.it, 10/2015, 20 maggio 2015.

[21] Così R. Bin, A discrezione del giudice. Ordine e disordine. Una prospettiva “quantistica”, FrancoAngeli, Milano 2013, spec. 61 ss. Non escludo, ovviamente, che la previsione avanzata da questo studioso possa talora (e, se si vuole, anche molte volte) trovare riscontro: si sarebbe tuttavia in presenza di pratiche devianti dal modello, non già di una fatale e sistematica proiezione di questo, per ciò che è al piano della sua ricostruzione teorica.

[22] Una loro chiara illustrazione corredata da acute notazioni critiche, con specifico riguardo alla riforma in cantiere, può ora vedersi in C. Salazar, Revisione costituzionale e diritti fondamentali, in AA.VV., Crisi dello Stato nazionale, dialogo intergiurisprudenziale, tutela dei diritti fondamentali,a cura di L. D’Andrea – G. Moschella – A. Ruggeri – A. Saitta, in corso di stampa per i tipi della Giappichelli di Torino.

Viene allora da chiedersi cosa ne sarà dei diritti, specie di quelli alla cui cura si volgono le autonomie territoriali e, ulteriormente specificando, le autonomie regionali (e non è cosa da poco, secondo quanto ha di recente mostrato la corposa ricerca su Diritti e autonomie territoriali, a cura di A. Morelli e L. Trucco, Giappichelli, Torino 2014). Un quesito che inquieta, sol che si pensi alla palese contrazione delle autonomie stesse prefigurata dalla riforma Renzi. Si tratta, insomma, di stabilire, nei limiti in cui ciò si renda possibile in vitro (e non in vivo), se i diritti ne avranno un guadagno in conseguenza del previsto ritorno al centro di materie e funzioni ovvero se ne soffriranno ancora di più. Ai posteri – come suol dirsi – l’ardua sentenza… Non posso, tuttavia, trattenermi dal confessare di temere il peggio.