Il Tribunale Costituzionale spagnolo riconosce la costituzionalità dei diritti della laguna del Mar Menor e del suo bacino: verso i diritti della natura in Europa

Il 26 dicembre 2024, il Tribunale Costituzionale spagnolo ha pubblicato il testo della sentenza 142/2024, del 20 novembre, con la quale si rigetta integralmente il ricorso presentato da cinquantadue deputati del gruppo parlamentare Vox rispetto alla legge 19/2022, del 30 settembre, che riconosce personalità giuridica al Mar Menor e al suo bacino. La decisione merita attenzione, dal momento che si tratta della prima legge approvata in Europa volta a riconoscere diritti in capo a un’entità naturale.
Tra le motivazioni del ricorso si trova la presunta violazione del sistema costituzionale di distribuzione di competenze tra lo Stato e le comunità autonome, rispetto alla gestione in materia di protezione ambientale. Si tratta di una preoccupazione già segnalata anche dalla letteratura spagnola (B. Lozano Cutanda e A. García de Enterría, 2022; P. García Guijarro, 2023), che non ha mancato di sottolineare come la legge in questione avesse tradito la sua natura “di cornice”, non avendo una portata territoriale generale e potendosi applicare, di fatto, a una sola comunità. In effetti, la legge ha per oggetto solo una porzione circoscritta di territorio, che insiste sulla Regione di Murcia. Risolvendo il punto, Tribunale Costituzionale, da una parte ribadisce l’assetto di riparto delle materie di competenza dello Stato, richiamandosi ad alcune proprie decisioni precedenti, e dall’altra dichiara legittimo l’intervento statale limitatamente a una porzione del territorio nazionale, in quanto il carattere della ley de bases non presuppone né omogeneità geografica, né uniformità di regolamentazione.
Fatta chiarezza sulla questione competenziale, argomento prioritario in quanto il suo riconoscimento di incostituzionalità avrebbe travolto la norma nella sua interezza, il Tribunale passa all’analisi degli altri motivi addotti dai ricorrenti. Si tratta di disposizioni specifiche della legge, che spostano il tenore della riflessione da questioni d’indole tecnica a un confronto tra posizioni ideologiche.
Tralasciando il dubbio di incostituzionalità rispetto all’art. 2, su cui lo stesso TC non si sofferma per difetto di pertinenza, tutti gli altri motivi di ricorso sembrano concorrere all’intento comune di opporre resistenza all’attribuzione di personalità giuridica all’ecosistema lagunare e, più in generale, alla possibilità di introdurre un drastico cambiamento nel modello costituzionale. In questo senso gli artt. 1, 2 e 6 della legge 19/2022 sono ritenuti contrari all’interpretazione costituzionale consolidata in dottrina e giurisprudenza specificamente nella misura in cui riconoscono l’ambiente come un soggetto giuridico, tutelato nella titolarità di diritti propri. Gli artt. 4 e 5, invece, secondo il parere dei ricorrenti, sarebbero ragione di confusione e incertezza giuridica, per aver dato rilevanza di illecito a condotte poco definite nel contenuto. In fondo, insistere nel considerare la legge 19/2022 incostituzionale e per questo impugnarla, significa, in ultima istanza, voler favorire una visione conservatrice del diritto, che fa dell’antropocentrismo un assioma infrangibile, per il solo motivo di essere un’abitudine ermeneutica consolidata e rassicurante. Se si opta per una linea interpretativa statica, infatti, è inevitabile incorrere in situazioni di contrasto tra il riconoscimento della natura come soggetto di diritto e il tenore delle norme di rango superiore, che nel caso spagnolo consistono tanto nella Costituzione quanto nelle leggi organiche (C. Rogel Vide, 2022). In questa prospettiva ermeneutica, sono considerati altrettanto gravi il rischio di una denaturalizzazione del concetto di persona, cui fanno riferimento i ricorrenti, o la possibilità di una regressione dei diritti, delle libertà e, in generale, della qualità di vita degli esseri umani, paventata nel voto particolare dai cinque giudici che dissentono dalle conclusioni della sentenza.
La legge 19/2022 comporta, e questo è innegabile, una torsione inedita nel consueto sentiero del diritto; e le inversioni di rotta non vengono sempre accettate, o capite subito e da tutti. Si tratta qui, ancora una volta, di scegliere da che parte stare nella diatriba che da tempi immemori si contende le sorti del diritto, ovvero se intenderlo come uno strumento per garantire ordine e per mantenere lo status quo o se riconoscervi una capacità di innovazione oltre che di preservazione (A. Mastromarino e A. Pedrolli, 2024).
Il Tribunale Costituzionale spagnolo, con la sentenza 142/2024, prende posizione nel dibattito e si schiera a favore dello sviluppo di un nuovo paradigma giuridico, sebbene preferisca mantenere una posizione prudente, definendo il nuovo modello nei termini di un ecocentrismo moderato. Ciononostante, la sentenza è chiara nel trovare uno spazio in accordo con il dettato costituzionale ai diritti del Mar Menor e del suo bacino, e apre alla possibilità di una loro eventuale proliferazione.
Per i diritti della natura, la breccia d’entrata nel sistema giuridico spagnolo dipende dall’interpretazione dell’art. 45 CE, che impegna i poteri pubblici nella protezione della qualità della vita dai cittadini spagnoli, nonché alla conseguente difesa e ripristino dell’ambiente. Il Tribunale, infatti, torna più volte sul punto per illustrarne gli indirizzi. Già da una prima analisi, compiuta nelle note sulla cornice costituzionale di riferimento, il suo parere risulta esplicito rispetto all’assenza, nel testo dell’articolo 45 CE, di previsioni specifiche e definite rispetto ai metodi ai quali il legislatore deve attenersi per garantire la tutela del diritto. Ciò induce, dunque, il Tribunale a preferire un’interpretazione della disposizione non escludente, che consenta di accogliere nel modello costituzionale di protezione dell’ambiente i diversi meccanismi giuridici che possono svilupparsi nel tempo e nell’evoluzione della teoria del diritto. Più avanti, la sentenza ritorna ancora sull’art. 45 CE. Nello specifico, lo fa in occasione delle considerazioni rispetto all’impugnazione degli artt. 1, 2 e 6, ai quali si imputa, tra le altre cose, anche di aver violato proprio l’art. 45 CE. In questo frangente, il TC ribadisce la legittimità del cambio di paradigma nell’interpretazione del concetto di ambiente, e si allinea alla giurisprudenza previa nel ricordare che è il legislatore a dover determinare le tecniche più appropriate a tradurre il principio rettore dell’art.45 CE.
La posizione del giudice costituzionale apre, dunque, alla possibilità di virare verso un approccio ecocentrico e al riconoscimento di soggettività giuridica in capo alla natura, ma lo fa dentro i limiti del diritto alla difesa e alla restaurazione dell’ambiente, dove la titolarità di diritto della laguna si costituisce come mezzo per garantire ai cittadini un ambiente sano in cui vivere. Non si spinge, invece, fino a proporre una lettura ecocentrica dell’intero art. 45 CE (J.M. Ayllón Díaz-González, 2023), che sancirebbe l’inclusione della natura nel gruppo dei soggetti titolari del diritto a godere di un ambiente adeguato. Sarebbe stato un passo più lungo verso l’ecocentrismo, e più audace, dal momento che così facendo la natura sarebbe entrata a far parte di quel todos, titolare del diritto, che rappresenta la cittadinanza spagnola. Del resto, è lo stesso TC a dichiarare di star legittimando la possibilità che il legislatore trasli sì verso il paradigma ecocentrico, ma a patto che questo sia moderato.
I diritti della laguna del Mar Menor vengono, dunque, difesi dal Tribunale, ma l’ambito entro i quali vengono circoscritti rimane vincolato all’interesse umano. Infatti, la sentenza si situa espressamente nel solco della più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, che in più occasioni ha ribadito il nesso diretto tra il benessere degli ecosistemi e quello degli esseri umani (il TC cita il caso Verein Klimaseniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland; ma si veda anche Flamenbaum and Others v. France).
Rimanendo saldo a una grammatica antropomorfa, inoltre, il Tribunale spagnolo menziona anche la rilevanza che ricoprono i diritti della natura nella tutela delle future generazioni. Qui cita invece il caso italiano di revisione costituzionale, altro esempio di normativa che rimane distante da un approccio ecocentrico. Si ricordi, infatti, che la riforma degli artt. 9 e 41 Cost. non prevede la titolarità giuridica per le future generazioni né, tantomeno, per l’ambiente. Sebbene il TC non si astenga dal lanciarsi in allusioni alle esperienze di diritto comparato oltreoceano, richiamando il movimento internazionale che promuove lo sviluppo di un paradigma ecocentrico e dei diritti della natura, non ha però l’ardire di accoglierne pienamente le istanze. In definitiva, la laguna spagnola e il suo bacino sono dichiarati meritevoli di soggettività giuridica, ma limitatamente alla necessità di tutelare la cittadinanza dal degrado ambientale.
Possono attenuarsi, dunque, i timori espressi nel voto particolare, dove i diritti della natura vengono illustrati come l’introduzione tanto forzata quanto inutile di tecniche costituzionali estranee sia alla tradizione occidentale sia alla sua cultura politica, sociale, economica e giuridica. A tranquillizzare gli animi più restii all’innovazione giuridica, non deve essere, tuttavia, solo la parzialità del vincolo che la recente esperienza spagnola intrattiene con le sperimentazioni che in America Latina stanno impegnando Paesi come Ecuador, Bolivia e Colombia nell’implementazione di una nuova concezione del diritto a partire proprio dalla soggettivazione della natura (R. Martínez Dalmau, 2023). La ragione che può consentire di rassicurare le ultime inquietudini è, anzi, locale e ha a che fare con l’origine popolare dell’iniziativa legislativa che ha portato all’approvazione della legge 19/2022 (T. Vicente Giménez e E. Salazar Ortuño, 2022). Tale genesi ci racconta, appunto, di una sensibilità già viva nella società spagnola, che non si stranisce davanti alla soggettivazione della natura, ma addirittura la propone. È il sintomo di una cittadinanza che ha già mutato i modi di percepire l’ambiente e di porvisi in relazione, di modo che mi sembra possibile sostenere che, nei fatti, la legge 19/2022 traduca un cambiamento sociale in un cambiamento giuridico – non il contrario, come invece argomenta chi invoca l’imposizione culturale. È, a ben vedere, la società spagnola che sta chiedendo al diritto di seguirla nelle sue evoluzioni, e di non aver paura di mutare per farlo.
A partire da questa consapevolezza, la decisione del massimo Tribunale spagnolo va accolta con entusiasmo. A dispetto dei toni a volte moderati, infatti, il giudice costituzionale ha pur sempre promosso la prima norma euromediterranea che attribuisce personalità giuridica a un ente naturale. Un passo è stato compiuto. Sarà il tempo a rivelare le sorti della legge e a mettere alla prova la volontà spagnola a costruire un nuovo contratto sociale (E. Martínez García, 2023). Si appurerà così se la personalità giuridica del Mar Menor è davvero in grado di sopperire alla grave insufficienza dell’attuale sistema giuridico di protezione, come auspica la stessa legge 19/2022 nel proprio preambolo, o se tale previsione è destinata invece a risolversi in un atto dal solo valore simbolico, come ipotizzano i cinque giudici autori del voto particolare insieme a parte della letteratura (F. Sanz Larruga, 2022). Tuttavia, nemmeno nella peggiore delle ipotesi tale decisione sarà andata sprecata. Infatti, il valore simbolico delle disposizioni di cui si è disquisito non va affatto disprezzato, in quanto, laddove il simbolico rappresenta una credenza solida nel piano sociale, presto o tardi finirà per avere effetti di realtà. In fondo, anche i diritti e i doveri sono fittizi, della consistenza di costruzioni astratte, ma acquisiscono concretezza nella misura in cui è reale la credenza nella loro esistenza da parte dei soggetti e degli operatori sociali (M. Carducci, 2023). Lo stesso può valere per i diritti della laguna del Mar Menor e del suo bacino. Insomma, simbolicamente e giurisprudenzialmente il cammino europeo dei diritti della natura è ormai iniziato.