Chi governa in Turchia? Brevi considerazioni sullo scontro interno all’Islam politico turco e con l’opposizione laica a seguito della decisione della Corte costituzionale sul judicial review dei decreti

Con la decisione E2018/117 K2023/212 del 7 dicembre 2023 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 4 giugno 2024), la Corte costituzionale turca (Anayasa Mahkemesi – AYM) ha annullato alcune disposizioni del decreto (Kanun hükmünde kararname – KHK) n. 703 recante ‘Emendamenti ad alcune leggi e decreti legge per l’adeguamento alla riforma costituzionale’ emanato il 2 luglio 2018 ai sensi della legge di autorizzazione n. 7142 del 10 maggio 2018. In altre parole, la AYM ha annullato alcune delle micro-disposizioni contenute nel KHK n. 703/2018 aventi lo scopo di dare attuazione alla riforma costituzionale che nel 2017 aveva introdotto il cosiddetto “governo del Presidente” in sostituzione della forma di governo parlamentare (legge n. 6771, 21 gennaio 2017).
Contro questo decreto, il principale partito di opposizione (il Partito popolare repubblicano, Cumhuriyet Halk Partisi – CHP) aveva fatto ricorso alla Corte costituzionale, implicitamente richiedendole di prendere una posizione contro la costruzione dell’autoritarismo (quantomeno) competitivo che il Partito della giustizia e dello sviluppo (Adalet ve Kalkınma Partisi – AKP) sta realizzando nel paese sin dalla sua prima elezione nel 2002. Il ricorso si inserisce altresì nell’annosa questione relativa alla competenza della AYM al judicial review dapprima dei decreti legge e, a seguito dell’introduzione del presidenzialismo, dei decreti presidenziali.
Sul punto, in effetti, i giudici costituzionali hanno seguito una giurisprudenza ondivaga. Nella vigenza del sistema parlamentare, ma prima che l’AKP divenisse forza di governo, la Corte aveva stabilito che i decreti dell’Esecutivo potessero essere considerati legittimi solo se emanati in casi di necessità, urgenza e importanza (AYM E1989/4, K1989/23, 16 maggio 1989); la AYM aveva altresì disposto che tali decreti non potessero mai riguardare materie relative ai diritti e alle libertà fondamentali e potessero disciplinare ma giammai limitare i diritti sociali ed economici (AYM E1990/12, K1991/7, 4 aprile 1991). La Corte si era anche soffermata sui decreti che l’Esecutivo era competente ad adottare durante la vigenza dello stato di emergenza, secondo la disciplina prevista dall’art. 121 della Costituzione del 1982 per le circostanze straordinarie dovute a disastri naturali, crisi economiche, diffusi atti di violenza o severi rischi per l’ordine pubblico. Nello specifico, la AYM aveva stabilito che tali decreti dovessero rispettare la natura transitoria degli eventi di cui erano conseguenza e non potessero pertanto introdurre o modificare norme dal carattere permanente; in ogni altro aspetto, inoltre, essi avrebbero dovuto essere considerati alla stregua dei decreti ordinari dell’Esecutivo e dunque rispettare le stesse condizioni di questi ultimi con riferimento al controllo di costituzionalità (AYM E1990/25, K1991/1, 10 gennaio 1991; AYM E1991/6, K1991/20, 3 luglio 1991). Tuttavia, a seguito della riforma costituzionale del 2010 (legge n. 5982, 7 maggio 2010) che aveva consentito ‘l’impacchettamento’ della AYM con giudici filo-governativi, la giurisprudenza costituzionale aveva subito un totale overruling, avendo la Corte dichiarato l’assenza in Costituzione di parametri per imporre alcun limite all’approvazione di decreti ordinari (AYM E2011/60, K2011/147, 27 ottobre 2011). All’indomani del fallito golpe del 2016 – cui ha fatto seguito l’approvazione di numerosi decreti emergenziali ‘epurativi’ – la Corte aveva infine dichiarato la propria incompetenza al controllo di costituzionalità degli stessi (AYM E 2016/166 K 2016/159 ed E 2016/167 K2016/160, 12 ottobre 2016, nonché E 2016/171 K 2016/164 ed E 2016/172 K2016/165, 2 novembre 2016).
La decisione che qui si discute rappresenterebbe, dunque, una nuova inversione giurisprudenziale, pur dovendosi tenere conto della particolare circostanza per cui la Corte ha dovuto valutare la conformità alla Costituzione di un decreto presidenziale emesso a partire da una legge di autorizzazione approvata prima che la riforma costituzionale del 2017 sostituisse i KHK con i decreti presidenziali e pertanto ricollegabile alla disciplina ex art. 82 della versione originaria della Costituzione del 1982 relativa alla delega del potere legislativo al Consiglio dei Ministri, nei limiti stabiliti dall’art. 91. Pur con questo caveat, è interessante notare come la AYM non abbia esitato a dichiarate la propria competenza a verificare la compatibilità dei decreti sia con la Costituzione che con la legge di autorizzazione, elaborando un test in tre parti: i) conformità del decreto con gli articoli 91 e 163 della versione originale della Costituzione del 1982 (poi abrogati con la riforma costituzionale del 2017), che sottraggono alcune materie alla disciplina per decreto; ii) conformità con l’oggetto, l’obiettivo, le finalità e i principi che la Grande Assemblea ha definito nella legge di autorizzazione; iii) conformità con la Costituzione in termini generali. Nell’opinione della Corte, alcune disposizioni del KHK n. 703/2018 non avrebbero rispettato le finalità e gli obiettivi della legge di autorizzazione, peraltro violando il limite previsto dall’art. 91 Cost. circa l’impossibilità di intervenire con decreto su questioni riguardanti i diritti e le libertà fondamentali. In breve, il decreto, il cui scopo doveva essere di disciplinare il trasferimento delle competenze dell’Esecutivo dal Consiglio dei Ministri al Presidente a seguito della modifica della forma di governo, avrebbe invece ecceduto il proprio scopo finendo per attribuire eccessive competenze al Presidente. La AYM, tuttavia, non ha dichiarato incostituzionale l’intero decreto, ma ne ha censurato selezionate disposizioni in una sentenza con effetti differiti (art. 115.3 Cost.) che garantisce alla Grande Assemblea un anno per intervenire con una nuova disciplina.
Accantonando i tecnicismi della decisione, occorre precisare che essa interviene su questioni che hanno profondamente diviso la società turca in tempi recenti. Tra le disposizioni censurate, infatti, vi sono quelle relative alla nomina dei rettori universitari e del governatore della Banca centrale.
Quanto al primo punto, il KHK n. 703/2018 aveva – attraverso la modifica di pochissime parole – sottratto al Consiglio dell’Istruzione superiore (Yükseköğretim Kurulu – YÖK) la competenza ad indicare i candidati per la nomina presidenziale dei rettori delle università pubbliche e ad emettere un parere vincolante per la nomina dei rettori delle università private, collocandola nella discrezione del Presidente e abrogando anche la condizione che imponeva una seniority di almeno tre anni nel ruolo di professore ordinario. Immediata conseguenza di questa modifica era stata la nomina, nel gennaio 2021, di Mehmet Bulu, noto per le simpatie verso l’AKP e accusato di aver plagiato alcune parti della propria tesi di dottorato, alla carica di rettore della prestigiosa università Boğaziçi di Istanbul. L’evento aveva attirato anche l’attenzione internazionale in ragione delle proteste che gli studenti e i docenti di questa università avevano organizzato e che si erano ben presto trasformate, come già nel caso di Gezi Parkı nel 2013, in occasioni per l’espressione di un più vasto dissenso verso le politiche governative a seguito della violenza con cui le forze di polizia avevano tentato di reprimere le prime manifestazioni e della campagna di arresti ed espulsioni dall’università che era seguita.
Quanto alla seconda disposizione censurata, il KHK n. 703/2018 aveva introdotto la possibilità, in spregio all’indipendenza della Banca, che il Presidente – già competente alla nomina del governatore della Banca centrale – ponesse anticipatamente fine al suo mandato, come in effetti accaduto il 6 luglio 2019, quando Murat Çetinkaya era stato sostituito da Murat Uysal. La decisione presidenziale si collocava nel solco del dibattito circa le più opportune politiche economiche da adottare in risposta alla crescente crisi economica e finanziaria che si abbatte dal 2018 sul paese, soprattutto relativamente alla possibilità di tagliare o meno i tassi di interesse.
Applicando il test per il controllo di costituzionalità dei decreti, la AYM ha stabilito che entrambe le disposizioni eccedessero lo scopo della legge di autorizzazione e, disciplinando aspetti relativi all’assunzione di pubblici uffici sottratti alla decretazione dalla versione della Costituzione del 1982 in vigore al momento dell’approvazione della legge di autorizzazione, dovessero quindi essere dichiarate incostituzionali.
L’immediata reazione del Ministro della giustizia Yılmaz Bakan Tunç, avvenuta attraverso i suoi account social, è stata di evidenziare il parziale accoglimento da parte della Corte, peraltro ricordando che il parametro da essa utilizzato sia stato superato dall’art. 104 Cost. come novellato che attribuisce al Presidente il potere di nominare i vertici della pubblica amministrazione attraverso decreti presidenziali. Pertanto, secondo il Ministro Tunç, la reazione entusiasta di coloro che hanno sostenuto, a partire da questa sentenza, che i poteri di nomina del Presidente e le altre competenze attribuitegli dalla Costituzione, dalle leggi o dai decreti presidenziali secondo la nuova forma di governo siano da ritenersi illegittimi, è infondata.
Questa chiara presa di posizione non rappresenta una novità ma si pone in linea di continuità con le recenti dinamiche che hanno contrassegnato le relazioni tra l’Esecutivo e la AYM. Già in passato le Corti ordinarie erano state incoraggiate a non procedere al rilascio dei giornalisti Can Dundar e Erdem Gul a seguito delle pronunce con cui la Corte costituzionale aveva evidenziato la violazione dei loro diritti durante il processo al quotidiano Cumhuriyet, così come a disattendere la decisione della Corte nel caso Can Atalay, che peraltro chiamava in causa la rimozione dell’immunità parlamentare. Allo stesso modo, un tentativo di delegittimazione della AYM era stato osservato allorché l’Esecutivo aveva proposto una interpretazione ‘elastica’ delle norme relative alla nomina e rimozione di pubblici ufficiali, nello specifico di membri del potere giudiziario, nel caso che aveva coinvolto il giudice Adem Kartal, su cui si è recentemente pronunciata la Corte europea dei diritti umani.
Sebbene, come anticipato, molti abbiano ritenuto la decisione in parola una chiara espressione della volontà della Corte costituzionale di porsi come garante dei diritti fondamentali e di schierarsi nuovamente al fianco delle forze laiche che provano a contrastare la regressione democratica che l’AKP sta consolidando, è opinione di chi scrive che una differente lettura del caso possa essere proposta. Sin dall’elezione del 2002, infatti, l’AKP ha tentato – riuscendoci – di contrastare la presenza nelle istituzioni delle forze espressione del laicismo di eredità kemalista favorendo le condizioni (e spesso creandole, come nel caso della riforma costituzionale del 2010) per la penetrazione di elementi affiliati alla galassia dell’Islam politico turco. Una volta consolidato il potere e marginalizzata l’influenza delle forze laiche, tuttavia, le mille sfumature che caratterizzano i gruppi islamici sono emerse. Lo si è notato con chiarezza in occasione del fallito golpe del 2016, il cui orchestratore è ufficialmente il movimento Hizmet dell’imam Fethullah Gülen. È forse meno noto che anche la maggioranza dei giudici della AYM è a vario titolo avvicinabile alla corrente islamica guidata dalla fondazione Hak-Yol, un tempo alleata dell’AKP e poi entrata in contrasto con esso, come lascerebbe supporre la scelta dei giudici costituzionali di confermare la presidenza della Corte nelle mani di Zühtü Arslan nel 2023, invece di sostenere il candidato di Erdoğan.
Partendo da queste note di contesto si potrebbe così ipotizzare che la Corte costituzionale abbia voluto ricordare all’Esecutivo la propria presenza e il proprio ruolo nell’architettura istituzionale, emettendo una sentenza che solo accidentalmente supporta le posizioni del CHP e dei secolaristi.


Diritti Comparati Vlog:
I. Spigno, V. Scotti e J. Penalva da Silva - The Rights of Women in Comparative Constitutional Law

Spigno, I., Scotti, V.R., & Penalva da Silva, J.L., The Rights of Women in Comparative Constitutional Law, Routledge, 2023, https://doi.org/10.4324/9781003349488


Se il decreto vien di sabato... Prime riflessioni sul recesso della Turchia dalla Convenzione di Istanbul

1.Confermando un trend avviatosi con la controversa nomina di Melih Bulu a rettore dell’Università Boğaziçi, l’istituzione di due nuove facoltà nella medesima e la nomina di Irfan Fidan alla Corte costituzionale, la Gazzetta Ufficiale di sabato 20 marzo 2021 ha visto la pubblicazione di un nuovo e controverso decreto presidenziale. Il decreto presidenziale n. 3781 ha infatti dichiarato il recesso della Turchia dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, meglio nota come Convenzione di Istanbul.
La vicenda si inserisce in un lungo dibattito circa il contenuto della Convenzione che ha interessato la politica turca sin dalla ratifica della stessa e che si è esacerbato nell’estate del 2020. Il 2 giugno, infatti, il portavoce dell’AKP Numan Kurtulmus ha dichiarato in una intervista che la Convenzione ha introdotto nell’ordinamento turco concetti contrari alla concezione tradizionale di famiglia esistente nel paese con particolare riferimento al riconoscimento dei diritti della comunità LGBTQIA+ e degli orientamenti sessuali non binari.
Nonostante tali elementi non si rinvengano esplicitamente nel dettato della Convenzione, che si limita ad impegnare gli Stati nella protezione e promozione dell’uguaglianza di genere nonché nella punizione delle violenze di genere e delle violenze domestiche, questa dichiarazione ha dato l’avvio a profonde riflessioni nella società turca, fornendo l’occasione di nuove polarizzazioni. Da un lato, i settori più conservatori della società hanno colto l’occasione per ribadire la necessità del recesso, probabilmente vincolando a quest’ultimo anche il futuro sostegno elettorale all’AKP; dall’altro, le donne, a prescindere dalla propria appartenenza politica, hanno immediatamente evidenziato che un qualunque atto di recesso sarebbe stato fatto oggetto di ricorso presso la Corte costituzionale. Rileva, in tal senso, anche il sostegno dell’associazione KADEM, co-fondata dalla figlia del Presidente (Sumeyye Erdoğan Bayraktar), che ha più volte sottolineato come la Convenzione di Istanbul rappresenti uno strumento imprescindibile per assicurare la tutela contro le violenze di genere in un paese dove, solo dall’inizio del 2021, si sono svolti 71 femminicidi. Più in generale, non può tacersi la profonda divisione del mondo politico sull’argomento – un sondaggio METROPOL ha rivelato una trasversale opposizione ad un recesso della Convenzione – che, in un primo momento, era sembrata far propendere per un impegno ai sensi dell’art. 72 della Convenzione affinché il testo della stessa fosse emendato ed ha quindi reso ancor più sconcertante l’improvvisa pubblicazione del decreto presidenziale di recesso.

2.Dal punto di vista del diritto internazionale, si ricorda che la Convenzione prevede ex art. 80 la possibilità di denuncia mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa con effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di tre mesi dalla ricevuta notifica. Tuttavia, un così importante allontanamento dall’acquis del Consiglio potrebbe comportare rilevanti conseguenze da parte del Comitato dei Ministri e della PACE, come si evince dal Comunicato congiunto emesso già il 21 marzo dal Presidente del Comitato dei Ministri, Heiko Maas, e dal Presidente della PACE, Rik Daems. Allineandosi alle posizioni già espresse dalla Segretaria Generale del Consiglio, Marija Pejčinović Burić, questi ultimi hanno infatti ricordato sia il ruolo fondamentale avuto proprio dalla Turchia per la realizzazione e l’entrata in vigore della Convenzione, sia l’importante vulnus alla tutela dei diritti delle donne e alle procedure costituzionali che il recesso comporta.
Probabilmente, questa reazione concorre a spiegare anche perché nel primo comunicato emesso dalla Direzione per le Comunicazioni della Presidenza della Repubblica all’indomani del decreto si sia cercato di collocare la scelta turca per il recesso nel quadro del più ampio dibattito europeo circa i contenuti della Convenzione di Istanbul. Questo documento conferma, infatti, l’impegno della Turchia nella protezione delle donne contro la violenza di genere al momento della ratifica della Convenzione e ribadisce che le ragioni del recesso risiedono nell’utilizzo strumentale che della stessa stanno facendo alcuni gruppi affinché venga utilizzata per ‘normalizzare l’omosessualità, che è incompatibile con i valori tradizionali e della famiglia della Turchia’ (trad. mia). Il comunicato ricorda inoltre come le stesse motivazioni siano state addotte per avviare le procedure di recesso in Polonia nonché per giustificare la mancata ratifica in Bulgaria, Ungheria, Repubblica Ceca, Lettonia, Lituania e Slovacchia. Si cerca dunque di evitare che la Turchia appaia come un paese isolato – nonostante sia l’unica, sin ora, ad aver concretamente dato avvio alle procedure di recesso – anche sottolineando che, a prescindere dalla Convenzione, i diritti delle donne e il contrasto alle violenze domestiche sono parte del Piano d’Azione sui Diritti Umani presentato il 2 marzo 2021, in linea con le esistenti norme costituzionali, con la legge n. 6284 sulla protezione della famiglia e la prevenzione delle violenze contro le donne, nonché con gli impegni assunti ai sensi della CEDAW.

3.A prescindere da quale sia il livello di impegno che la Turchia saprà assicurare al contrasto alle violenze contro le donne, dal punto di vista del diritto costituzionale non mancano riflessioni che denunciano il carattere controverso della scelta presidenziale. In primo luogo, si pone una questione relativa alla costituzionalità della fonte, che non sembra essere sanata dal riferimento, nel decreto di recesso, all’art. 3 decreto presidenziale n. 9 del 15 luglio 2018. Quest’ultimo stabilisce al primo comma che la sospensione o il recesso dai trattati internazionali debba essere realizzato con decreto presidenziale, in evidente contrasto con l’art. 90 della Costituzione in cui si stabilisce che la ratifica dei trattati internazionali debba avvenire solo mediante legge della Grande Assemblea Nazionale, a seguito della quale un atto formale di ratifica è richiesto al Presidente. A ciò si aggiunga che l’art. 90 come emendato nel 2004 stabilisce che i trattati internazionali in materia di diritti umani correttamente ratificati acquisiscono un rango superiore alla legge ordinaria. È pertanto opportuno avanzare dubbi circa la possibilità che il recesso possa essere realizzato con un decreto presidenziale che, dal punto di vista procedurale, non prevede alcun tipo di coinvolgimento del Parlamento né nella fase di approvazione né successivamente. Questa fonte è stata infatti introdotta con la riforma costituzionale del 2017 e non necessita di conversione, ma si configura come una fonte autonoma disciplinata dall’art. 104, c. 17, della Costituzione. Tuttavia, rispetto alla sua relazione con la legge ordinaria e con le disposizioni in materia di diritti umani, il menzionato comma sembra essere chiaro. Esso dispone, infatti, che il Presidente della Repubblica può emettere decreti presidenziali su questioni relative al potere esecutivo e che i diritti fondamentali, i diritti individuali e i diritti politici non possono essere oggetto di tali decreti, né essi possono regolare materie su cui esiste una riserva di legge. In caso di contrasto tra un decreto ed una legge, la legge prevale e i decreti presidenziali decadono qualora la Grande Assemblea legiferi posteriormente su una materia già disciplinata con decreto.
Nonostante tali limiti, questa competenza del Presidente ha originato un ampio dibattito dottrinale circa il rispetto del principio di separazione dei poteri, in assenza di una pronuncia della Corte costituzionale che chiarisca lo status dei decreti presidenziali nella gerarchia delle fonti e la sua relazione con la legge ordinaria. Qualora le associazioni e i movimenti delle donne, che al momento sembrano avere anche il sostegno del principale partito di opposizione (CHP) dovessero concretizzare gli annunciati ricorsi presso il Consiglio di Stato e la Corte costituzionale, il decreto di recesso dalla Convenzione di Istanbul rappresenterebbe dunque la prima reale occasione per le Corti del paese per pronunciarsi su un tema così rilevante.

4.Prima facie, alcune riflessioni conclusive possono essere proposte. In primo luogo, si può sottolineare la peculiarità della scelta ‘stilistica’ di inserire la decisione sulla Convenzione di Istanbul nel novero di altre 32 decisioni presidenziali emesse nello stesso giorno, su temi quali la ridefinizione delle quote di importazione di zucchero e di alcune tariffe commerciali. Una scelta che sembra sottolineare quanta rilevanza la Convenzione abbia per l’Esecutivo turco in carica.
Più nel merito della questione, invece, si evidenzia che già perché il recesso da un trattato internazionale non riguarda questioni relative al potere esecutivo, la scelta del decreto presidenziale sembra contrastare con il dettato costituzionale e rendere pertanto nulla la stessa dichiarazione di recesso. La Convenzione di Istanbul è stata infatti ratificata con la legge n. 6251 del 24 novembre 2011, nel rispetto del menzionato art. 90 Cost., e per un recesso occorrerebbe quindi una nuova legge della Grande Assemblea. Anche qualora si volesse porre l’accento sul requisito dell’atto formale di ratifica presidenziale previsto ex art. 90, peraltro, bisognerebbe tenere presente che quest’ultimo consente al Presidente di posticipare indefinitamente l’entrata in vigore di un accordo internazionale nell’ordinamento interno evitando di perfezionarne la ratifica, ma – nell’opinione di chi scrive –non oblitera in alcun modo la necessità di un intervento parlamentare in caso di recesso.
Se adite, la scelta che le Corti effettueranno a questo riguardo, infine, assume un carattere estremamente rilevante circa il più ampio discorso sulla tenuta della democrazia turca, rappresentando un ulteriore test per i margini di indipendenza delle stesse dal potere esecutivo. Un test a cui non dovrebbe sottrarsi anche la Grande Assemblea, che potrebbe trovare spazi per reagire a questa ‘invasione’ dei propri ambiti.


L’indipendenza della Corte costituzionale turca fra legittimità delle leggi e tutela dei diritti. Quali segnali per la tenuta della democrazia in Turchia

The Turkish Constitutional Court has traditionally played a very relevant role in the struggle between competing visions about the Republic. Indeed, established as one of the pillars of the Republican Alliance together with the other ‘Kemalist’ institutions (the Army and the Presidency of the Republic), has for decades the Court has supported their political vision by declaring the unconstitutionality of those laws and constitutional amendments harming the principles of Kemalism as well as by banning ‘divergent’ political parties. The Akp era, however, has challenged the Court, in a general political environment characterized by the end of the Republican Alliance. Under these circumstances, the Turkish Constitutional Court has proved ambiguous, in some occasions issuing decisions patently against the political will of the elite in power, in some other openly siding it.
Believing that only a further monitoring of its jurisprudence may provide a final assessment in the debate about the independence of this body, the present contribution briefly describes the composition and functioning of the Turkish Constitutional Court after the 2017 constitutional amendment and analyses the evolution of the Court’s case-law with a specific focus to the post-2016 golpe. Some concluding remarks frame this activity in the broader context of the debate about the democratic decay in Turkey.


Verso il Presidenzialismo à la turca: la Grande Assemblea Nazionale di Turchia approva (e rinvia a referendum) la riforma costituzionale

Dopo un breve iter parlamentare cominciato alla metà di dicembre 2016 presso la Grande Assemblea Nazionale di Turchia, una maggioranza relativa, composta dagli esponenti dell’AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi – Partito della Giustizia e dello Sviluppo) e dai deputati del MHP (Milliyetçi Haraket Partisi – Partito del Movimento Nazionalista) ha approvato la riforma costituzionale per la modifica della forma di governo turca, muovendo così il primo passo per la transizione dal parlamentarismo, instaurato alla fondazione della Repubblica (1924), al presidenzialismo.

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Turchia: Una nuova battaglia tra il “Sultano” e la Corte (costituzionale)

Nel clima di forti tensioni sociali seguito alle proteste di Gezi Parkı e alla vigilia delle elezioni amministrative che hanno confermato il sostegno popolare al partito del “Sultano” dell’AKP, l’attuale Primo Ministro Recep Tayyip Erdoğan, la Turchia ha vissuto un nuovo scontro istituzionale che ha messo seriamente in discussione la libertà d’espressione.

Se le proteste che avevano infiammato piazza Taksim nell’estate del 2013 hanno dimostrato la difficoltà del Governo di gestire il dissenso e salvaguardare la libertà di manifestazione, la primavera del 2014 è stata segnata dell’emersione di evidenti criticità nella gestione dei nuovi media, sempre più frequentemente utilizzati per disvelare la corruzione delle alte sfere politiche e che, per Erdoğan, sono diventati i più pericolosi epigoni di un complotto internazionale per minare il suo potere.

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Il multiculturalismo canadese e la “prova del velo”: prime riflessioni sulla pronuncia della Corte suprema canadese nel caso sul niqab

Il 20 dicembre 2012 la Corte Suprema canadese si è pronunciata sul ricorso di una cittadina di religione musulmana, N.S., relativo al diritto ad indossare il niqab (velo che lascia scoperti solo gli occhi) durante la testimonianza (R. v. N.S. 2012 SCC 72).

Il caso, che pone il Canada dinanzi al complesso confronto con uno dei principali elementi identitari dell’Islam, origina nel 2008 dalla vicenda che ha visto il giudice per le indagini preliminari dell’Ontario decidere fra la pretesa di N.S. di indossare il velo durante la deposizione e quella della sua controparte per cui tale abbigliamento avrebbe attentato al diritto alla difesa. Nello specifico, N.S. aveva denunciato uno zio ed un cugino per stupro e si apprestava a deporre contro di loro in sede di cross-examination dinanzi al giudice per le indagini preliminari quando, il 10 settembre 2008, gli accusati hanno presentato una richiesta affinché il giudice ingiungesse alla donna di non indossare il niqab durante la deposizione per evitare che esso ne celasse le espressioni facciali, inficiando così il diritto al full answer and defense, come definitosi in via giurisprudenziale (R. v. Stinchcombe, [1991] 3 S.C.R. 326). Per formulare la propria decisione, il giudice delle indagini preliminari ha deciso di procedere ad un colloquio informale con N.S., per capire il significato attribuito al velo, al termine del quale ha stabilito che la deposizione dovesse avvenire senza il niqab. Il giudice ha infatti ritenuto che la dichiarazione della donna di «sentirsi più a proprio agio» testimoniando con il velo, oltre al fatto che ella avesse già accettato di esporre il proprio volto senza niqab nella fotografia della patente di guida, indicassero che l’interpretazione di N.S. del precetto religioso che impone alle donne musulmane di coprirsi dinanzi agli uomini “potenziali mariti” non fosse particolarmente forte e ammettesse alcune eccezioni; per queste ragioni ha preferito non limitare il diritto alla difesa degli accusati e ha ingiunto alla donna di deporre senza velo.

N.S. ha fatto ricorso alla Superior Court of Justice, il 14 novembre 2008, sia con una richiesta di certiorari sia con un originating application for a Charter remedy, affinché l’ordine del giudice per le indagini preliminari fosse annullato e la Corte dichiarasse il suo diritto a deporre e a prendere parte all’eventuale processo indossando il niqab. La Superior Court ha annullato l’ingiunzione del giudice per le indagini preliminari pur rimettendogli la decisione finale con l’indicazione di approfondire in maniera puntuale (e non informalmente, come aveva fatto in precedenza) le convinzioni religiose della donna. In conseguenza, N.S. ha fatto ricorso alla Court of Appeal for Ontario il 29 maggio 2009 facendo esplicita richiesta di un order che le consentisse di rendere le proprie dichiarazioni indossando il velo. Pochi mesi dopo, il 12 agosto 2009, la stessa Corte è stata adita dalla controparte, che richiedeva il ripristino della decisione del giudice per le indagini preliminari. Il 17 marzo 2011, la Corte d’Appello dell’Ontario si è pronunciata all’unanimità rinviando nuovamente la decisione al giudice delle indagini preliminari (R. v. N.S., 2010 ONCA 670). All’origine della decisione della Corte d’Appello di non pronunciarsi nel merito si pone la convinzione che la possibilità di indossare o meno il niqab durante un processo o in fase di inchiesta preliminare non possa essere definita in termini generali ma debba essere valutata attraverso un analisi casistica, che, nel caso in questione, il giudice delle indagini preliminari è competente a svolgere e nella cui assenza anche la Corte d’Appello non ha sufficienti elementi per pervenire ad una decisione. Nell’opinione della Corte d’Appello dell’Ontario, quindi, il giudice per le indagini preliminari dapprima avrebbe dovuto considerare se la donna ritiene la prassi di indossare il velo come un obbligo del proprio culto, quindi avrebbe dovuto valutare se, nel caso in discussione, il niqab sia in grado di inficiare la testimonianza; di seguito, qualora emerga che sia la libertà di religione sia il diritto alla difesa sono chiamati in causa, il giudice avrebbe dovuto tentare formule di compromesso per salvaguardare entrambi i diritti e, solo nell’impossibilità di un tale bilanciamento, avrebbe dovuto far prevalere il diritto alla difesa chiedendo alla donna di non indossare il velo.

Ultima tappa di questa vicenda giudiziaria è stato l’appello di N.S. alla Corte Suprema, estremo tentativo di ottenere il riconoscimento del diritto ad indossare il niqab durante le testimonianze. Come detto, la Corte si è pronunciata il 20 dicembre 2012 (R. v. N.S. 2012 SCC 72).

In primo luogo la Corte, riprendendo una consolidata giurisprudenza (Syndicat Northcrest v. Anselem [2004] 2 S.C.R. 551), ha chiarito che il punto da stabilire risiede nella sincera convinzione di N.S. che indossare il niqab costituisca un ineludibile precetto religioso. Per la Corte Suprema, infatti, solo partendo da tale chiarimento, sulla scia di quanto già affermato in sede di appello, si potrà decidere di imporre l’assenza del velo qualora, mancando alternative perseguibili, ciò sia necessario per evitare di violare il diritto alla difesa della controparte e gli effetti positivi di tale imposizione non esuberino rispetto a quelli deleteri (par. 3). Pur non prendendo una decisione circa il diritto di N.S. di indossare il velo durante la deposizione e le testimonianze in sede di processo e rinviando tale scelta al giudice per le indagini preliminari, la Corte aggiunge alle considerazioni già svolte dalla Corte d’Appello rispetto alle lacune nell’analisi condotta da tale giudice un ulteriore elemento che merita di essere considerato. Se la Corte dell’Ontario aveva chiarito i termini del test che il giudice avrebbe dovuto effettuare, i giudici supremi hanno sottolineato che l’elemento determinante non risiede nella forza della convinzione religiosa della donna ma nella sincerità della stessa, che non parrebbe venire meno neppure in caso di precedenti rimozioni del velo (come invece si era precedentemente ritenuto con riferimento alla fotografia per la patente di guida). La Corte ha quindi invitato il giudice per le indagini preliminari a valutare se nel momento in cui la questione si pone, e non in passato, l’opinione della donna circa il carattere vincolante del niqab sia una sincera manifestazione di adesione ad un principio religioso. In questo caso, infatti, verrebbe in rilievo la libertà religiosa di N.S. e la necessità di operare un accorto bilanciamento con il diritto alla difesa degli accusati. Sul punto, peraltro, la Corte ha invitato il giudice per le indagini preliminari a chiedere alle stesse parti in causa di proporre soluzioni per una possibile accommodation affinché si possa perseguire la strada che già in molte occasioni ha consentito al Canada di superare i conflitti tra i vincoli derivanti da precetti religiosi e la tutela dei diritti delle altre parti coinvolte. Si è chiesto al giudice, pertanto, di favorire l’applicazione del c.d. approccio Dagenais/Mentuck finalizzato a rinvenire «reasonably available alternative measures» prima di prendere una decisione che avrebbe dovuto comunque considerare la proporzionalità fra gli effetti negativi e quelli positivi derivanti da una limitazione di uno dei diritti in causa (Dagenais v. Canadian Broadcasting Corp. [1994] 3 SCR 835; R. v. Mentuck, 2001 SCC 76).

Come già affermato nelle precedenti decisioni sul caso, infine, la Corte ha mostrato la propria consapevolezza rispetto alle conseguenze che la decisione del giudice per le indagini preliminari potrebbe comportare. Da un lato, infatti, si è sottolineato che una ingiunzione di non indossare il velo potrebbe scoraggiare la denuncia di reati da parte delle donne di religione musulmana, che vedrebbero nella necessità di non indossare il velo un serio limite alla possibilità di portare avanti le proprie denunce. Dall’altro, si è evidenziato come consentire la testimonianza con il velo ammettendo una violazione del diritto alla difesa potrebbe seriamente attentare alla credibilità del sistema giudiziario canadese, in quanto tale diritto rappresenta «a fundamental pillar without which the edifice of the rule of law would crumble» (par. 38). Per queste ragioni la Corte ha invitato il giudice per le indagini preliminari a motivare con attenzione la propria scelta, chiarendo che una decisione sul punto deve essere presa considerando gli elementi specifici di ogni caso, ad esempio la rilevanza che la testimonianza assume nello stesso e la posizione degli accusati al momento della testimonianza medesima.

Se la decisione della Corte Suprema non aggiunge molto a quanto già rinvenibile nelle pronunce precedenti sul caso, è interessante notare come il giudice Le Bel, nella propria opinione concorrente,  ponga apertamente una domanda sempre più ricorrente con riferimento ai simboli identitari dell’Islam: «Is the wearing of the niqab compatible […] with the constitutional values of openness and religious neutralità in contemporary, but diverse, Canada?» (par. 60).

Ancora una volta, dunque, il simbolo più rappresentativo dell’identità islamica è all’origine di chiare difficoltà di integrazione anche nel contesto multiculturale canadese, e non solo in quei contesti improntati all’assimilazionismo, com’è quello francese, dove la c.d. “questione del velo” è stata risolta con l’introduzione di un discutibile divieto. A dimostrazione di ciò si pone anche, fuori dalle aule di tribunale, il dibattito che ha interessato la Provincia del Québec. Nel marzo 2010, infatti, dopo l’allontanamento dalla classe di una studentessa che indossava il niqab, il Primo Ministro quebecois Charest ha proposto il Bill 94, in cui si faceva divieto di indossare quel tipo di velo in nome del principio di uguaglianza di genere. Il progetto di legge ha sollevato un intenso dibattito che ha coinvolto così fortemente la società civile al punto che, probabilmente nel desiderio di non creare fratture sociali in un periodo reso complicato anche dalla crescente crisi economica, il 20 maggio 2010 i lavori di discussione in Commissione sono stati sospesi a tempo indefinito ed il Primo Ministro ha dichiarato che in quella fase politica vi erano istanze più stringenti da discutere in via prioritaria.

Conferma le difficoltà di integrazione della minoranza musulmana in Canada anche il dibattito sull’applicazione del diritto sharaitico. Esemplificativa è stata la scelta della Provincia dell’Ontario di abrogare, mediante il Family Statute Law Amendment Act del 2006, le disposizioni che consentivano l’istituzione di Corti arbitrali religiose (ai sensi del Provincial Arbitration Act del 1991) a seguito dell’istituzione di una Corte arbitrale sharaitica da parte dell’Islamic Institute of Civil Justice nel 2003. Tale istituzione, infatti, aveva suscitato l’indignazione di numerosi gruppi, femministi in primis, secondo i quali l’applicazione del diritto musulmano avrebbe dato luogo ad una costante violazione dei diritti delle donne e, soprattutto, del principio di uguaglianza.

Gli esempi sinteticamente proposti mostrano come il modello del multiculturalismo canadese sia messo in crisi dalla difficoltà di integrare la comunità musulmana, i cui precetti fondamentali non paiono compatibili con il contesto giuridico e sociale canadese. Considerando, infine, l’assenza di una giurisprudenza pertinente e di un numero congruo di ricorsi da parte dei musulmani su questioni inerenti l’integrazione, si ritiene opportuno avanzare due ipotesi rispetto al ruolo che l’ordinamento canadese lascia all’autonomia privata. Se, infatti, pare difficile sostenere che il limitato numero di ricorsi debba farsi risalire ad un buon livello di integrazione della popolazione musulmana nel contesto canadese, più probabile potrebbe essere che la comunità islamica abbia scelto di sfruttare ampiamente i margini di autonomia privata ad essa riservata, di fatto applicando nella sfera privata quegli stessi principi che avevano tanto indignato la comunità dell’Ontario al momento dell’istituzione della Corte sharaitica. Ancora una volta, dunque, il multiculturalismo canadese apre il fianco ad una dura critica, ed i rapporti con la minoranza musulmana, a prescindere da quale sarà la decisione del giudice per le indagini preliminari nel caso sul niqab, mostrano quanto il ruolo del “ghetto” possa prevalere sulle reali chance di integrazione.