Pausa estiva

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Le pubblicazioni riprenderanno il 7 settembre. 


Efficacia nel tempo delle sentenze di accoglimento: che schiaffo alla Consulta!

È stata depositata ieri la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia (n. 217/3/15) che risolve il contenzioso da cui era scaturito l’incidente di costituzionalità deciso con l’ormai notissima sentenza n. 10/2015 della Corte costituzionale.
Aggirando la motivazione della sentenza della Consulta e valorizzando la formulazione testuale del dispositivo, il giudice ha riconosciuto il pieno diritto alla restituzione della Robin Tax, negando che la sentenza di accoglimento della Corte costituzionale possa valere solo per il futuro.
Meglio: i giudici hanno inchiodato la Corte costituzionale all'apparente discrasia tra dispositivo e motivazione, sottolineando che il dispositivo non dà conto di alcuna limitazione temporale degli effetti, ed anzi, parafrasa e conferma l’enunciato dell’art. 136 Cost., manifestando così la volontà di ricollegarsi alla fisiologia del tipo di pronuncia.
È, come si vede, un esplicito attacco alla soluzione congegnata dalla Corte con la sent. n. 10, che prelude alla prosecuzione della vicenda in successivi gradi di giudizio.

La Redazione


Auguri da diritticomparati

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Sentenza n. 238 della Corte Costituzionale

SENTENZA N. 238
ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giuseppe TESAURO; Giudici : Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945) e degli artt. 1 e 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno), promossi dal Tribunale di Firenze con tre ordinanze del 21 gennaio 2014 rispettivamente iscritte ai nn. 84, 85 e 113 del registro ordinanze 2014, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23 e 29, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visti gli atti di costituzione di S.F., di A.M. ed altri e di B.D., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 23 settembre 2014 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi l’avvocato Joachim Lau per S.F., per A.M. ed altri e per B.D. e l’avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri.

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Il riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso, tra le due sponde dell'Atlantico

Continuano a far discutere conseguenze e problemi applicativi del matrimonio tra persone dello stesso sesso. Negli Stati Uniti, la Corte Suprema federale rifiuta di discutere i casi decisi da diverse sentenze delle Corti statali, confermando la propria giurisprudenza e l'orientamento per il generale riconoscimento di tali matrimoni, anche da parte degli Stati la cui legislazione non li prevede espressamente, se contratti in Stati dell'Unione o all'estero.
In Italia, a fronte di alcuni provvedimenti di ufficiali dello stato civile che hanno trascritto il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto in altri Stati, il Ministero dell'Interno ha diramato una circolare in cui nega la legittimità di tali atti, citando a proprio sostegno tanto la giurisprudenza costituzionale che la Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

La Redazione


Dichiarato nullo il decreto del Tribunale di Grosseto sulla trascrizione del matrimonio contratto all'estero

Alleghiamo la decisione della Corte d'Appello di Firenze che, per motivi procedurali legati alla corretta individuazione della controparte, ha dichiarato nullo il decreto del Tribunale di Grosseto che aveva ordinato la trascrizione del matrimonio contratto all'estero lo scorso 3 aprile (per un commento: https://www.diritticomparati.it/2014/04/questo-matrimonio-si-ha-da-fare.html).
La Corte d'appello ha anche condannato al pagamento della somma di 3.900 euro, oltre accessori di legge, la coppia e ha dichiarato inammissibile l'intervento della Rete Lenford

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