Rinvio pregiudiziale mancato e (im)possibile violazione della CEDU (a margine del caso Ullens de Schooten e Rezabek c. Belgio)

Sommario: 1. Il caso. – 2. Due pesi e due misure, ovverosia le aporie di costruzione nel discorso del giudice di Strasburgo nella parte in cui vorrebbe tenuto fermo il giudicato interno formatosi in disprezzo di norme dell’Unione, ammettendosi invece la sua eventuale revisione in caso di violazione di norme della CEDU. – 3. La singolare negotiorum gestio di cui la Corte europea ha inteso farsi carico, assumendo il diritto dell’Unione quale una sorta di anomalo tertium comparationis ovvero quale fonte “interposta” al fine del riscontro della lamentata violazione della Convenzione. – 4. La via più piana che avrebbe potuto condurre la Corte di Strasburgo a sgravarsi della spinosa questione sollevatale: rimettersi al discrezionale apprezzamento dei giudici nazionali circa il carattere doveroso dell’esercizio del potere di rinvio pregiudiziale (in attesa che, all’esito delle trattative volte a determinare l’adesione dell’Unione alla CEDU, si renda possibile il ricorso da parte della stessa Corte di Strasburgo ad una sorta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia con riguardo ai casi di supposta violazione della Convenzione conseguente a violazione del diritto eurounitario). – 5. Quando l’apparenza inganna: affermando di volersi fare interprete e garante del diritto dell’Unione (e perciò, in buona sostanza, della sua giurisprudenza), la Corte EDU in realtà si propone come giudice di ultima istanza in fatto di possibili violazioni dei diritti fondamentali. L’esercizio diffuso, sistematico, del potere di rinvio pregiudiziale quale ricetta giusta grazie alla quale i giudici nazionali (Corte costituzionale inclusa) possono, per la loro parte, concorrere al riequilibrio dei rapporti tra le Corti europee, parando in tal modo il rischio che si pervenga ad una ordinazione “verticale” delle Corti stesse, tale da fare di una sola di esse un mostruoso potere costituente permanente. – 6. Interprete privilegiato, se non pure però esclusivo, del diritto dell’Unione non può essere altri che il giudice di Lussemburgo, allo stesso tempo ogni Corte (europea o nazionale che sia) dovendo ispirarsi e mantenersi scrupolosamente fedele, nella propria quotidiana opera al servizio dei diritti, al principium cooperationis quale autentica Grundnorm delle relazioni interordinamentali.

 

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La bozza di accordo sull'adesione dell'Unione europea alla Convenzione EDU

Pubblichiamo il Draft legal instruments on the accession of the European Union to the
European Convention on Human Rights
, adottato il 19 luglio scorso.

Download CDDH-UE_2011_16_final_en


Il testo della risoluzione del Parlamento europeo sulla Costituzione ungherese

 

Il Parlamento europeo,

 

–    visti gli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea (TUE), gli articoli 49, 56, 114, 167 e 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea per i diritti dell'uomo (CEDU) che trattano di rispetto nonché promozione e protezione dei diritti fondamentali,

 

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L’Annuario di diritto comparato e di studi legislativi

È da poco in libreria il volume del 2011 dell’Annuario di diritto comparato e di studi legislativi (Edizioni scientifiche italiane), la cui sezione monografica è dedicata – come spiegano nella loro Presentazione Vittoria Barsotti e Vincenzo Varano – «al mutato ruolo delle corti supreme, costituzionali e sovranazionali negli ordinamenti contemporanei».

Un semplice sguardo all’Indice del corposo volume permette di comprendere l’attenzione che i curatori dell’opera hanno inteso conferire ad un tema di centrale interesse per i lettori di diritticomparati.it.

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Un altro tassello...

SENTENZA N. 113
ANNO 2011

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 630 del codice di procedura penale, promosso dalla Corte di appello di Bologna nel procedimento penale a carico di D.P., con ordinanza del 23 dicembre 2008, iscritta al n. 303 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2010.
(Omissis…).

Considerato in diritto

  1. La Corte di appello di Bologna dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione e all’art. 46 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dell’art. 630 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede la rinnovazione del processo allorché la sentenza o il decreto penale di condanna siano in contrasto con la sentenza definitiva della Corte [europea dei diritti dell’uomo] che abbia accertato l’assenza di equità del processo, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo».

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Roberto Conti, "La Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il ruolo del giudice"

Esce, per i tipi di Aracne, il volume di Roberto Conti, "La Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il ruolo del giudice".

A distanza di 60 anni dall'adozione della CEDU e di 50 anni dalla creazione di un organo giurisdizionale chiamato a verificare il rispetto dei diritti fondamentali ivi sanciti, le riflessioni che animano la ricerca trasfusa nel libro, frutto prevalente di approfondimenti nel corso di questi ultimi anni dedicati a singoli arresti giurisprudenziali della Corte dei diritti umani, della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale, intendono per un verso dare atto della ormai inarrestabile capacità della Convenzione anzidetta di diventare "protagonista" di numerose e rilevanti pronunzie giurisprudenziali domestiche, ma anche - e soprattutto - "fotografare" il ruolo centrale progressivamente assunto dal giudice nazionale nella protezione dei diritti fondamentali.


Il Crocifisso riammesso a scuola

La Grande Chambre della Corte di Strasburgo ha stabilito, ribaltando il giudizio reso dalla sezione, che l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche non costituisce violazione della Convenzione.

Ecco il testo della sentenza:

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Adottato il Regolamento sull'iniziativa legislativa europea

Pubblichiamo il testo del Regolamento sull'iniziativa legislativa dei cittadini europei, licenziato dal Consiglio il 16 febbraio 2011.

Download Regolamento


Compiacimento della Commissione per l'accordo sull'iniziativa dei cittadini

Il testo del comunicato stampa sull’Accordo istituzionale in materia di inziativa legislativa dei cittadini (Bruxelles, 15 dicembre 2010)

La Commissione europea si compiace vivamente per l'accordo raggiunto oggi sull'iniziativa dei cittadini, un istituto che permette per la prima volta ai cittadini europei di proporre direttamente nuove leggi dell'UE. Grazie a questa novità introdotta dal trattato di Lisbona, almeno un milione di cittadini appartenenti ad almeno un quarto degli Stati membri potrà chiedere alla Commissione europea di presentare proposte legislative nei suoi settori di competenza. Le iniziative dovranno essere sostenute da comitati composti da minimo sette cittadini di almeno sette Stati membri diversi che avranno un anno di tempo per raccogliere le firme necessarie. Dopo di che la Commissione disporrà di tre mesi per esaminare l'iniziativa e decidere come agire. Su richiesta del Consiglio, la normativa sull'iniziativa dei cittadini entrerà in vigore solo un anno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale: le prime iniziative potranno quindi essere presentate dai primi mesi del 2012.

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Per un dibattito sui diversi approcci alla valutazione scientifica

La discussione innescata a più livelli dalla riforma Gelmini ha richiamato all'attenzione, tra l'altro, l'intricata questione della valutazione scientifica. Diritticomparati.it condivide l'esigenza di rilanciare la riflessione su questo tema e segnala la relazione di Giacinto della Cananea (membro del CEPR - Comitato di esperti per le politiche della ricerca), Le politiche della ricerca: le prospettive per l’area giuridica, presentata all’incontro di studio organizzato dalla SPISA sulla “Valutazione della ricerca nelle scienze giuridiche”. Il documento è disponibile sul sito di Amministrazione in Cammino. L’autore ricostruisce il dibattito italiano che ha accompagnato la stesura del parere sulla valutazione delle produzione scientifica in Italia ed auspica l’introduzione di una diversa concezione della produttività, volta conciliare l’approccio quantitativo “in una cornice di criteri che attribuiscono preminente rilievo ai dati di tipo qualitativo” .

I vostri commenti saranno i benvenuti.