Esiste un obbligo di protezione da se stessi? Le risposte della giurisprudenza europea

La nascita e la morte sembrano oggi costituire le nuove frontiere del diritto. In una società pervasa dal progresso scientifico il diritto si trova dinnanzi alla sfida di dover disciplinare il momento della nascita e della morte, da sempre avvolte da un'aura di impenetrabile mistero.

Il dibattito sulle decisioni di fine vita scuote le nostre coscienze, la nostra sensibilità, solleva intimi e profondi interrogativi sulla fugacità della vita e sull’essenza dell’esistenza umana.

Significativa in un’ottica de iure condendo per quei Paesi non ancora dotati di una legislazione in merito si presenta l’esperienza giuridica nell’ambito della CEDU e segnatamente della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani.

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Per un dibattito sul Convegno perugino sulla Cedu

Si è svolto, lo scorso 17 novembre, il Convegno su "La Convenzione europea dei diritti dell'uomo tra effettività delle garanzie e integrazione degli ordinamenti", organizzato dall'Università di Perugia su iniziativa di Giorgio Repetto. Il Convegno ha visto la partecipazione di alcuni giovani ricercatori impegnati nello studio di questi temi, molti dei quali autori del nostro blog.

L'iniziativa ha rappresentato dunque un primo momento di incontro e confronto tra molti di noi, al di là della condivisione di un luogo telematico come il blog, ed ha permesso di verificare quella convergenza di orizzonti metodologici che ci ha spinti a dar vita a diritticomparati.it, ormai un anno e mezzo fa.

Sfruttando le virtualità insite nello strumento telematico, proviamo ora a trasferire on-line il dibattito innescato dalle ricchissime relazioni presentate al Convegno. Pubblicheremo perciò, nei commenti a questo post così come, eventualmente, in post autonomi inviati ai coordinatori, opinioni e reazioni dei partecipanti al Convegno, ed anche, se ci saranno, abstract delle relazioni.

Buon dibattito!


Rinvio pregiudiziale mancato e (im)possibile violazione della CEDU (a margine del caso Ullens de Schooten e Rezabek c. Belgio)

Sommario: 1. Il caso. – 2. Due pesi e due misure, ovverosia le aporie di costruzione nel discorso del giudice di Strasburgo nella parte in cui vorrebbe tenuto fermo il giudicato interno formatosi in disprezzo di norme dell’Unione, ammettendosi invece la sua eventuale revisione in caso di violazione di norme della CEDU. – 3. La singolare negotiorum gestio di cui la Corte europea ha inteso farsi carico, assumendo il diritto dell’Unione quale una sorta di anomalo tertium comparationis ovvero quale fonte “interposta” al fine del riscontro della lamentata violazione della Convenzione. – 4. La via più piana che avrebbe potuto condurre la Corte di Strasburgo a sgravarsi della spinosa questione sollevatale: rimettersi al discrezionale apprezzamento dei giudici nazionali circa il carattere doveroso dell’esercizio del potere di rinvio pregiudiziale (in attesa che, all’esito delle trattative volte a determinare l’adesione dell’Unione alla CEDU, si renda possibile il ricorso da parte della stessa Corte di Strasburgo ad una sorta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia con riguardo ai casi di supposta violazione della Convenzione conseguente a violazione del diritto eurounitario). – 5. Quando l’apparenza inganna: affermando di volersi fare interprete e garante del diritto dell’Unione (e perciò, in buona sostanza, della sua giurisprudenza), la Corte EDU in realtà si propone come giudice di ultima istanza in fatto di possibili violazioni dei diritti fondamentali. L’esercizio diffuso, sistematico, del potere di rinvio pregiudiziale quale ricetta giusta grazie alla quale i giudici nazionali (Corte costituzionale inclusa) possono, per la loro parte, concorrere al riequilibrio dei rapporti tra le Corti europee, parando in tal modo il rischio che si pervenga ad una ordinazione “verticale” delle Corti stesse, tale da fare di una sola di esse un mostruoso potere costituente permanente. – 6. Interprete privilegiato, se non pure però esclusivo, del diritto dell’Unione non può essere altri che il giudice di Lussemburgo, allo stesso tempo ogni Corte (europea o nazionale che sia) dovendo ispirarsi e mantenersi scrupolosamente fedele, nella propria quotidiana opera al servizio dei diritti, al principium cooperationis quale autentica Grundnorm delle relazioni interordinamentali.

 

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La bozza di accordo sull'adesione dell'Unione europea alla Convenzione EDU

Pubblichiamo il Draft legal instruments on the accession of the European Union to the
European Convention on Human Rights
, adottato il 19 luglio scorso.

Download CDDH-UE_2011_16_final_en


Il testo della risoluzione del Parlamento europeo sulla Costituzione ungherese

 

Il Parlamento europeo,

 

–    visti gli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea (TUE), gli articoli 49, 56, 114, 167 e 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea per i diritti dell'uomo (CEDU) che trattano di rispetto nonché promozione e protezione dei diritti fondamentali,

 

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L’Annuario di diritto comparato e di studi legislativi

È da poco in libreria il volume del 2011 dell’Annuario di diritto comparato e di studi legislativi (Edizioni scientifiche italiane), la cui sezione monografica è dedicata – come spiegano nella loro Presentazione Vittoria Barsotti e Vincenzo Varano – «al mutato ruolo delle corti supreme, costituzionali e sovranazionali negli ordinamenti contemporanei».

Un semplice sguardo all’Indice del corposo volume permette di comprendere l’attenzione che i curatori dell’opera hanno inteso conferire ad un tema di centrale interesse per i lettori di diritticomparati.it.

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Un altro tassello...

SENTENZA N. 113
ANNO 2011

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 630 del codice di procedura penale, promosso dalla Corte di appello di Bologna nel procedimento penale a carico di D.P., con ordinanza del 23 dicembre 2008, iscritta al n. 303 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2010.
(Omissis…).

Considerato in diritto

  1. La Corte di appello di Bologna dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione e all’art. 46 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dell’art. 630 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede la rinnovazione del processo allorché la sentenza o il decreto penale di condanna siano in contrasto con la sentenza definitiva della Corte [europea dei diritti dell’uomo] che abbia accertato l’assenza di equità del processo, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo».

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Roberto Conti, "La Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il ruolo del giudice"

Esce, per i tipi di Aracne, il volume di Roberto Conti, "La Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il ruolo del giudice".

A distanza di 60 anni dall'adozione della CEDU e di 50 anni dalla creazione di un organo giurisdizionale chiamato a verificare il rispetto dei diritti fondamentali ivi sanciti, le riflessioni che animano la ricerca trasfusa nel libro, frutto prevalente di approfondimenti nel corso di questi ultimi anni dedicati a singoli arresti giurisprudenziali della Corte dei diritti umani, della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale, intendono per un verso dare atto della ormai inarrestabile capacità della Convenzione anzidetta di diventare "protagonista" di numerose e rilevanti pronunzie giurisprudenziali domestiche, ma anche - e soprattutto - "fotografare" il ruolo centrale progressivamente assunto dal giudice nazionale nella protezione dei diritti fondamentali.


Il Crocifisso riammesso a scuola

La Grande Chambre della Corte di Strasburgo ha stabilito, ribaltando il giudizio reso dalla sezione, che l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche non costituisce violazione della Convenzione.

Ecco il testo della sentenza:

Download Lautsi_and_others_v__italy


Adottato il Regolamento sull'iniziativa legislativa europea

Pubblichiamo il testo del Regolamento sull'iniziativa legislativa dei cittadini europei, licenziato dal Consiglio il 16 febbraio 2011.

Download Regolamento