Le direzioni della giustizia sociale nel dibattito europeo e nazionale

The paper deals with the concept of social justice. The topic is observed form an historical and doctrinal point of view (moving from the industrial revolution), then with specific regard to the rising idea of social justice in contract law, and finally considering the current forms of protection of the weak party in the European legal orders.


Il rapporto fra la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nel dialogo fra le Corti europee e nazionali: il problema dell’interpretazione dei diritti umani.

1. Prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il rilievo della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea (in appresso la “Carta dell’UE”) nell’ordinamento europeo e negli ordinamenti nazionali era controverso, ma la scelta per la mera proclamazione nel 2000 della “Carta di Nizza” è stata una tecnica molto efficiente per la sua divulgazione: si è pensato che la Carta “pur priva di valore giuridico formalmente vincolante avrebbe cominciato a farsi strada nell’ordinamento dell’Unione e in quelli degli Stati membri” (Rodotà), come è testimoniato dalla successiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, della Corte di giustizia europea e delle Corti nazionali, che spesso hanno fatto riferimento alla Carta [v., fra le prime pronunce, Corte EDU, 11.7.2002 (caso Goodwin c. Regno Unito) e poiCorte EDU, 30.6.2005 (caso Bosphorus) e Corte EDU, 19.4.2007 (caso Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia); Corte giust., ord. 18.10.2002, causa C- 232/02 P(R) e Corte giust., 27.6.2006, causa C-540/03; nella giurisprudenza italiana, già Corte cost., 24.4.2002, n. 135, e Corte cost., 24.10.2002, n. 445, Cass., sez. lav., 10.4.2002, n. 15822, e Cass., sez. un. pen., 26.3.2003, n. 21035]. Il nuovo art. 6 del Trattato di Lisbona richiama ora la Carta dell’UE conferendole lo stesso valore giuridico dei Trattati istitutivi dell’Unione senza ampliare le competenze in essi definite (comma 1) [ v. Corte giust., 15.11.2011, C-256/11 (caso Dereci e a.)], ma assegnando in concreto alla Corte di giustizia un ruolo maggiore nella tutela dei diritti fondamentali.

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