Democratic Constitution Making Between Deliberative and Crowd-Sourced Forms of Constitutionalism: A Report

A series of online seminars was held from 8 to 19 May 2023 devoted to “Democratic Constitution Making between deliberative and crowd-sourced forms of constitutionalism”. The series was organised within the frame of the Sant’Anna Legal Studies (STALS) project. STALS is a project made possible thanks to the financial support offered by Scuola Superiore Sant'Anna, issued within the framework of the School’s internationalisation policy.
The webinar series explored the processes of democratic constitution-making from a comparative law viewpoint. It offered an in-depth and up-to-date analysis of direct and representative participation mechanisms in constitution-making processes from a comparative law perspective. The series combined webinars on both general topics and specific cases of constitution-making processes, exploring some significant and recent experiences. Thus, alongside more general sessions, there were meetings devoted to specific case studies with academic experts coming from different jurisdictions.
The first webinar was given by Antoni Abat i Ninet, who presented his book Constitutional Crowdsourcing. Democratising Original and Derived Constituent Power in the Network Society.
On that occasion, he conceptualised the phenomenon of constitutional crowdsourcing, dealing with the issue of how to include the people and give them a voice in the constitution-making process and in constitutional interpretation, by favouring in this way the exercise of what he called both original and derived constituent power. Antoni Abat i Ninet gave an original and out-of-the-box view of popular participation in consultative and constituent processes. He provided a critical approach to the issue and some interesting suggestions also concerning the use of new technologies.
In the second webinar, Sergio Verdugo addressed the main features of the failed (for now) Chilean constituent process, analysing its characteristics, the reasons that led to the rejection of the text and the start of its new phase, also in the light of the recent surprising electoral results (in some ways) for the constituent assembly (“consejo constitutional”). His analysis addressed both constitutional and politological arguments. The interdisciplinary approach employed was very beneficial for participants to understand the complex dimension of the Chilean constituent process.
Veronica Federico took an in-depth look at the South African constitution-making process in the third webinar. As is well known, South Africa represented a model for comparative constitutional law of how to proceduralise the constitution-making process, characterised by an interim constitution codifying certain structural principles that inspired the contents of the final constitution. While, of course, the South African process cannot be described as an example of crowdsourced constitutionalism, it certainly represented a model of a negotiated and open constitution-making process, which helped to rationalise the idea of constituent power as known by authors such as Schmitt. Veronica Federico's analysis, like that of Sergio Verdugo, was not limited to a mere overview of the South African constitution-making process, but covered the deep ideological and political drivers that led to the enactment of the post-apartheid Constitution.
In the fourth webinar, Paul Blokker presented a volume he edited entitled “Imagining Europe Transnational Contestation and Civic Populism”.  On that occasion he focused on protest movements (both left-wing and right-wing populist movements) and on those forms of resistance that tried to challenge the existing supranational crisis policies. He also offered a critical account of the works of the Conference for the future of Europe and explored the role of societal participation in the evolution of the European integration process. Incredibly fascinating about this latter aspect was the focus on imagination as a driver in the EU integration process.
Massimo Fichera presented his works on discursive constituent power in light of the inter-generational justice issue during the fourth webinar. Massimo Fichera's talk started with a historical-philosophical analysis of the idea of intergenerational justice, which ranged from traditional Western constitutionalism scholars through the investigation of some constitutional cases and documents. The analysis of the current “status” of intergenerational justice was enriched by drawing on Habermas' and Rawl's critical insights. In his view, the idea of “people” can indeed be constructed through the discursive practices, which play “an important role in the context of informal change”.
Catherine Dupré presented her co-edited book “Icelandic Constitutional Reform: People, Processes, Politics” in which she analysed the well-known Icelandic crowdsourced constitutional reform attempt. While Iceland has been seen as a reference mark in this ambit, she actually provided a pretty critical and in-depth analysis of the process, by debunking many of the myths surrounding the process. In particular, Catherine Dupré emphasised the tensions that arose in the constitution-making process, namely The Parliament v. the people and the people v. the experts.
Francesco Palermo offered a ground-breaking analysis of the tricky relationship between territorial conflicts and constitutionalism, by focusing on the issue of independence and secession referendums. Francesco Palermo's talk pivoted on the disadvantages and advantages of proceduralising territorial conflicts and, in particular, of regulating secessionist processes. The analysis focused specifically on the instrument of the referendum as a way to “change” the constitutionally established territorial structure and to involve the population in this kind of process.
Finally, Francesco Biagi carefully dealt with the relationship between constituent processes and populism in light of the Tunisian case. He compared the former Tunisian constitution, which had been approved after the Arab Spring, with the new constitution recently entered into force, which sadly represents the outcome of an evident constitutional retrogression pushed by the current President of the Tunisian Republic, a constitutional law professor who had guided the country through an evident step back in terms of fundamental rights.
All seminars can be accessed at the following YouTube link.


Il Gender Recognition Reform (Scotland) Bill e il nuovo capitolo dello scontro istituzionale Scozia – “Governo centrale” britannico

Il 16 gennaio 2023, con l’applicazione della Sezione 35 dello Scotland Act del 1998 al Gender Recognition Reform (Scotland) Bill (GRRb), approvato dal Parlamento scozzese, si è aperta una nuova saga della devolution britannica. Tale processo impone delle considerazioni sul contenuto della legge, quindi la tutela delle persone transgender, ma anche e soprattutto sul rapporto fra organi centrali e decentralizzati e sulla portata del principio di uguaglianza nel territorio britannico.
Prima di analizzare il merito della questione è necessario ricordare alcuni caratteri propri dell’ordinamento britannico.
Il primo è inerente ai rapporti fra Stato centrale ed enti devoluti. Lo scontro istituzionale in atto evidenzia alcune questioni irrisolte del  federalizing process  sui generis del Regno Unito. In particolare, più che i problemi in tema di divisione di competenze, risultano evidenti le lacune del modello di governance territoriale, sia in termini di strumenti intergovernativi che in termini di presenza di un sistema in grado di funzionare in maniera effettivamente e compiutamente decentralizzata.
Il secondo elemento da tenere in considerazione – strettamente correlato al primo –  è quello relativo all’assenza, nel sistema britannico, di un Bill of rights che porti a svolgere un bilanciamento fra diritti federali, federati e principio di uguaglianza. Il GRRb scozzese permetterebbe infatti di avere diritti civili “più favorevoli” alle persone in transizione nella sola Scozia, determinando una disomogeneità non solo dei diritti sociali, ma anche di quelli civili sul territorio britannico. Non appare un caso che l’intento dichiarato del Governo britannico nell’applicazione della Section 35 dello Scotland Act 1998 sia stato (anche) quello di tutelare l’uguaglianza dei cittadini e garantire l’uniformità della legge sul territorio nazionale.
Fatte queste premesse è dunque possibile esaminare il contenuto del GRRb.
Il background del GRRb è da ricondurre alla lenta opera di adeguamento dell’ordinamento britannico agli standard internazionali in tema di cambio di sesso. Fino al 2004, su tutto il territorio del Regno Unito non era, infatti, riconosciuto alle persone transessuali l’identificazione nel “nuovo” sesso, in particolare rispetto al documento di nascita e alla possibilità di contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso (questione in parte superata dalle legislazioni sul same sex marriage della seconda decade degli anni 2000). Nel 2004 – anche a seguito della decisione della Corte Edu Goodwin v United Kingdom e del caso Bellinger v Bellinger [2003] della House of Lords – è stato infine emanato il Gender Recognition Act (GRA), che ha sanato questa lacuna.
Il riconoscimento legale dell’identità delle persone transessuali predisposto dal GRA si basa, in estrema sintesi, sulla possibilità di ottenere un “full gender recognition certificate by a Gender Recognition Panel” qualora si integrino determinati presupposti. Fra questi: a) avere o aver avuto una gender dysphoria; b) aver vissuto “in the acquired gender throughout the preceding two years”; c) ed esprimere l’intenzione “to continue to live in the acquired gender until death”. In questo scenario, nel 2004 il governo scozzese a guida laburista con una Legislative Consent Motion, la c.d. mozione Sewel (S2M-813) sostenuta dal Deputy Minister for Justice Hugh Henry, aveva “devoluto” alla legislazione britannica la questione del riconoscimento dell’identità legale delle persone transgender (per ragioni di velocità e uniformità), fra le proteste di Nicola Sturgeon, all’epoca all’opposizione, che premeva per discutere la questione al Parlamento scozzese.
Negli anni, il GRA non è stato ritenuto completamente soddisfacente da (almeno) una parte della comunità transgender e, nell’ultimo quinquennio, si sono avute varie consultazioni pubbliche sui requisiti del GRA che hanno portato il governo scozzese, guidato dallo Scottish National Party (SNP), a proporne un emendamento nel 2022.
Dopo l’iter legislativo nelle commissioni e le audizioni, l’atto è stato emanato dal Parlamento scozzese con 86 voti a favore e 39 contrari. In sintesi, il GRRb ha modificato requisiti e tempi per l’ottenimento del certificato. In particolare, l’atto ha previsto  fra i criteri per ottenere il certificato che il richiedente: a. “is aged 16 or 17 and has lived in the acquired gender throughout the period of six months ending with the day on which the application is made, or” b. “is aged at least 18 and has lived in the acquired gender throughout the period of three months ending with the day on which the application is made” (Sezione 4, Grounds on which application to be granted, GRRb). Inoltre, è stata disciplinata la possibilità di avere diversi tipi di Gender Recognition Certificate (GRC) che verrebbero emessi in circostanze diverse (GRC "completi" e GRC "provvisori") (Sezione 6, Certificate to be issued, GRRb). L’atto ha rimosso anche la necessità della diagnosi di gender dysphoria. In questo senso occorre rilevare che non sempre le persone transgender sviluppano la disforia di genere e i sintomi ad essa associati: la proposta andava dunque nella direzione del riconoscimento di un’autoidentificazione di genere senza diagnosi medica.
Come anticipato, il GRRb è stato bloccato dal Secretary of State for Scotland Alister Jack, che ha annunciato la prima ordinanza ai sensi della sezione 35 dello Scotland Act 1998 nella storia della devolution britannica. La ragione formale di tale applicazione della Sezione 35 è stata la supposta problematica compatibilità del GRRb con lEquality Act 2010, ma nel dibattito pubblico sono state sollevate anche questioni correlate alle patenti, ai passaporti e a più ampie ragioni di sicurezza pubblica.
Certo è che in questa vicenda diversi temi si intersecano. Nel quadro di un federalizing process sui generis come quello della devolution, senza una carta costituzionale né una vera e propria corte suprema/costituzionale che agisca come arbitro dei conflitti stato-regioni (malgrado il ruolo sempre più centrale della Corte Suprema, come dimostrato nel caso del referendum sull’indipendenza della Scozia), il tema istituzionale emerge con forza. La questione appare però declinabile in una maniera che trascende il mero nodo competenziale. Il GRRb ricade difatti nelle materie devolute ma impatta su altre di competenza esclusiva del Parlamento nazionale: in questo senso il GRRb ha conseguenze su quegli elementi costituzionali che sul continente si definirebbero diritti fondamentali.
La prima questione da analizzare è allora la portata espansiva ed asimmetrica dei diritti delle persone transessuali che la proposta potrebbe determinare. In assenza di una definizione degli standard minimi dei diritti fondamentali centrali (si pensi alla dottrina dello standard minimo, c.d. Mindeststandardlehre, affermata dalla Corte costituzionale tedesca) è difficile valutare come interpretare lo spazio di azione delle unità subnazionali nel Regno Unito. Se infatti il principio di uguaglianza, declinato come rispetto del core dei diritti fondamentali federali, guida l’interpretazione delle Corti in questa materia e gli spazi di azione delle unità federate, ci si potrebbe chiedere su quali basi interpretative ci potrà essere una decisione della Corte Suprema britannica in materia. La questione sembra infatti essere destinata a essere risolta dalle corti: il governo scozzese appare cercare lo scontro istituzionale, come rilevabile dalle dichiarazioni politiche dello Scottish National Party. In questo senso, lo scrutinio sulle reasonable grounds in relazione all’interferenza del GRRb con l’Equality Act nasconde qualcosa di più profondo: la necessità di trovare una regola di funzionamento per quel particolare federalizing process chiamato devolution.
In secondo luogo, tale tema appare intrinsecamente connesso al nuovo ruolo che la Corte Suprema del Regno Unito finirebbe così per acquisire in mancanza di una tradizione consolidata di contenzioso fra “regioni” e stato centrale; contenzioso risolto in passato per lo più per via politica. È evidente che maggiormente il sistema delle autonomie inglese progredirà e si farà conflittuale – come fisiologicamente avviene in molti federalizing process – maggiormente la Corte suprema dovrà assumere un ruolo di controllo e di risoluzione dei conflitti che precedentemente non le era proprio.
Da ultimo, si può guardare alla questione del contenuto della legge e alla presunta discriminazione delle donne che si creerebbe con l’ampliamento della platea dei soggetti riconosciuti dal GRRb rispetto al GRA. È opportuno parlare di un mero ampliamento numerico dei supposti casi di discriminazione perché, a tutti gli effetti, tali supposte discriminazioni generate dall’attribuzione del sesso in base al certificato e non in base al sesso biologico originale erano già implicite e sussistenti nel GRA del 2004: vero è che l’Equality Act, ad esempio nelle azioni positive che propone, può condurre ad applicazioni discutibili rispetto alle donne nate uomini, ma il tema era già sul tavolo nel 2004. L’argomentazione in realtà ripropone quella vexata quaestio circa l’estensione di alcuni diritti alle donne nate con un sesso biologico differente, che connota vari ambiti del dibattito pubblico in materia. In questo senso, è possibile rilevare come l’opposizione del governo britannico si sia basata in particolare sull’ipotizzata alterazione di un complesso meccanismo che, sempre secondo il governo, legava il GRA del 2004 all’Equality Act, oltre che sulle problematiche di un regime legale non uniforme per le persone transgender sul territorio britannico e sui rischi di frode insiti nel bill scozzese.
In questo contesto, sembra però che l’aspetto contenutistico dell’atto, l’abbassamento dell’età per il certificato e la riduzione dei controlli terzi (es. diagnosi), trovi poco spazio rispetto alla questione istituzionale. La questione contenutistica appare difatti lentamente scivolare fuori dal dibattitto assumendo sempre maggior pregnanza la questione istituzionale. L’uso dell’arma atomica – secondo l’espressione di Lord Falconer – della Sezione 35 per una scaramuccia minore (“It's a nuclear weapon used in a minor skirmish”), ha già causato frizioni in Galles e probabilmente rappresenterà un nuovo importante stress test per il sistema territoriale britannico.  Non pare un caso che lo SNP parli di "direct attack on the institution of the Scottish Parliament" e della necessità di "defending Scottish democracy".

 


“Alba gu bràth!”: tre possibili sfide costituzionali e post-elettorali in Scozia

Il 6 maggio 2021 si sono tenute le elezioni locali nel Regno Unito.  Anche in Scozia si è votato e si è concretizzato un risultato che può generare diverse “sfide” costituzionali. Si potrebbe infatti essere di fronte a uno di quegli eventi costituzionali capaci di alterare la storia non solo del costituzionalismo britannico ma anche del costituzionalismo dell’UE.
La vittoria (vedi infra) dello Scottish National Party (SNP) può invero avere molteplici conseguenze: i) riportare sul tavolo la questione dell’indipendenza della Scozia e porre nuovamente il political constitutionalism britannico davanti alla necessità di addomesticare la secessione; ii) resuscitare il dibattito su una fast track per l’accesso all’Unione Europea da parte di un’eventuale Scozia indipendente, in relazione ai c.d. criteri di Copenaghen; iii) mettere alla prova il Regno Unito post-Brexit e la capacità della devolution max di reggere a nuove tensioni.
Innanzitutto, in questo breve commento è necessario partire dal perché queste situazioni possano generarsi, ossia è inevitabile dedicare qualche riga alla vittoria dello SNP e allo scenario partitico scozzese.
Per mettere a fuoco le coordinate teoriche di tale questione si deve quindi partire dal delineare brevemente il sistema elettorale e il panorama politico scozzesi.
Dal primo punto di vista è necessario rilevare come l’elezione del Parlamento scozzese non si basi sul tipico sistema maggioritario (first past the post) in vigore per le elezioni del Parlamento britannico, ma bensì su un sistema misto.
Il c.d. additional member system è un sistema elettorale che consente di attribuire una parte dei seggi con metodo proporzionale, correggendo così alcuni effetti iper-maggioritari che si possono generare in scenari politici multipartitici o soggetti a una notevole frammentazione.
Questo dato è da tenere in considerazione nella lettura delle elezioni scozzesi alla luce di quelle generali del 2019, che avevano sancito per il Parlamento di Westminster l’ottenimento dell’81% dei seggi contendibili in Scozia da parte dello SNP, col 45% delle preferenze.
In questa prospettiva, infatti, anche se lo SNP non ha ottenuto la maggioranza dei seggi al Parlamento scozzese, esso risulta ampiamente il partito più votato alle elezioni, con il 47.7% di voti nelle constituencies e il 40.3% nel voto regionale. Per alcuni commentatori l’indipendentismo, mancando (di un soffio) il raggiungimento della maggioranza dei seggi (64/129), avrebbe “perso” queste elezioni, in quanto la campagna elettorale si è polarizzata sulla questione del referendum.
Tuttavia, nella lettura dei risultati elettorali è opportuno svolgere alcune ulteriori considerazioni in relazione all’ambiente politico scozzese.
Se le aspirazioni indipendentiste dello SNP sono note ai più, occorre, infatti, analizzare la posizione rispetto al tema dell’indipendenza delle altre formazioni politiche che si sono presentate alle elezioni. Riguardo al cleavage unionisti-indipendentisti si possono evidenziare una posizione filo-indipendentista dei verdi e una tendenziale opposizione a nuovi referendum da parte degli altri partiti.
Gli Scottish Greens (8 seggi, 1.3% nel Constituency vote, 8.1% nel Regional vote), guidati dalla coppia Patrick Harvie&Lorna Slater, sono infatti un partito dichiaratamente filo-europeista, indipendentista e repubblicano.
Il fronte indipendentista ha dunque la maggioranza assoluta dei seggi al Parlamento scozzese.
Gli altri partiti sullo scacchiere scozzese, ossia gli Scottish Conservatives (31 seggi, 21.9% nel Constituency vote, 23.5% nel Regional vote), lo Scottish Labour (22 seggi, 21.6% nel Constituency vote, 17.9% nel Regional vote) e i Liberal-democratici (4 seggi, 6.9% nel Constituency vote, 5.1% nel Regional vote), sembrano invece essersi schierati contro la possibilità di tenere un nuovo referendum.
È quindi evidente in questo scenario che l’esito elettorale verrà usato dallo SNP per richiedere un nuovo referendum, come d’altronde era stato affermato durante tutta la campagna elettorale.
In questo senso, come rimarcato dai media, Nicola Sturgeon ha esplicitamente affermato che l’indire un nuovo referendum è una questione di when e non di if; mentre i conservatori hanno già evidenziato come non vi sia una maggioranza nelle constituencies dei partiti pro indipendenza e, inoltre, come il Parlamento scozzese non abbia la competenza per indire un referendum indipendentista.
Fatte queste premesse, la prima questione (i) da affrontare riguarda, quindi, la legittimità di un nuovo referendum, il principale tema caldo in discussione, poiché risulta essere già in agenda.
Da questo punto di vista, l’ammissibilità di un nuovo referendum è la prima sfida al political constitutionalism britannico.
Questa strada appare rimessa esclusivamente alla volontà politica del governo centrale in quanto non sussiste una base costituzionale che obblighi a tenere un nuovo referendum né un fondamento nella devolution max per una sua indizione unilaterale da parte del Parlamento scozzese.
Rispetto a quest’ultimo aspetto, ossia la legittimità di una richiesta da parte del Parlamento scozzese, si può osservare, come rilevato da Tierney, che anche solo per l’approvazione del referendum da parte dell’assemblea servirebbero nell’ordine: l’attestazione della legalità dell’atto, con il placet del Lord Advocate; la sua conferma da parte del Presidente del Parlamento scozzese; infine, la non contestazione dell’atto a livello statale sia in sede istituzionale che giudiziale.
In questo senso, l’interpretazione più accreditata è che un referendum debba necessariamente partire da un accordo politico che possa superare i limiti competenziali del Parlamento scozzese: insomma, un nuovo accordo di Edimburgo è necessario per poter avere una secessione negoziata.
Il caso scozzese è, tuttavia, diverso da quello catalano in quanto non esiste in UK la formalizzazione di quel limite dell’indivisibilità dello Stato (ex art. 2 Costituzione spagnola) che, sebbene superabile con riforma costituzionale (v. Tribunale Costituzionale spagnolo, sentenza n. 42/2014), appare “politicamente” un argine insormontabile per qualsiasi referendum secessionista nell’ordinamento spagnolo: nel Regno Unito l’accordo politico fra istituzioni centrali e scozzesi appare la sola golden rule a cui riferirsi.
Rispetto a questo accordo politico occorre brevemente dare conto della distanza fra le parti: se per i conservatori quello del 2014 era un referendum per una generazione, per i nazionalisti scozzesi l’uscita dall’Unione Europea avrebbe alterato le carte in tavola, essendo la permanenza nell’UE, e la sua messa in discussione in caso di indipendenza, una delle ragioni che portarono alla vittoria degli unionisti nel referendum del 2014.  D’altronde fin dalla Brexit la dottrina aveva parlato della possibilità di una doppia secessione.
Il riferimento alla Brexit consente di ricollegarsi al secondo tema di analisi, ossia la possibilità per una Scozia indipendente di rientrare nell’Unione Europea (ii).
In questo senso la vittoria elettorale dello SNP può porre una sfida anche per un’altra unione, quella europea, che ad oggi si è sempre posta contro i tentativi di secessione dai proprio stati membri, costruendo un ulteriore argine alla viabilità di quegli indipendentismi che ambissero a un rientro in Unione Europea dei propri nuovi stati indipendenti.
Anzi, come rilevato dalla dottrina, l’Unione Europea è stato uno dei principali artefici del fallimento del tentativo di secessione unilaterale della Catalogna.
Tuttavia, la sfida che si pone all’Unione Europea non è in questo caso difensiva ma propulsiva: un’eventuale richiesta di accesso all’UE di una Scozia indipendente potrebbe trovare un percorso facilitato nell’ambito dell’art. 49 TUE?
Sarà capace l’UE di “keep a light on” per la Scozia come richiesto dai nazionalisti scozzesi dopo lo scioccante (per gli scozzesi) risultato del referendum sulla Brexit?
In questo contesto, molto potrebbe dipendere dalla Scozia, dalla sua capacità di mantenere l’acquis communautaire nell’esercizio della propria home rule e da quella di strutturandosi come (eventuale) stato indipendente in conformità coi c.d. criteri di Copenaghen; al contempo, però, molto dipenderà anche dalla capacità dell’Unione di costruire una dottrina – come fu al contrario la dottrina Barroso in tema di secessione unilaterale da uno stato membro – che possa favorire una fast track per il possibile reingresso della Scozia nell’Unione.
Infine, un’ultima tematica (iii), connessa alle precedenti, riguarda l’assetto territoriale del Regno Unito. La questione si può introdurre con un’evocativa espressione di Torre:  il Regno è ancora Unito?
Da questo punto di vista, la stessa devolution max, contropartita ed effetto del referendum secessionista del 2014, potrebbe non bastare più, anche nel caso di fallimento di un nuovo referendum indipendentista scozzese o nel caso della sua mancata concessione.
Senza in questa sede volersi soffermare sul fenomeno nordirlandese, possiamo osservare lo sviluppo e la nascita di una sorta di federalizing process (asimmetrico) nel Regno Unito, con riferimento alla Scozia.
In questo senso se è vero, secondo Tierney, che “federalism has very rarely been taken seriously as a solution to the lopsidedness produced by devolution”, lo stesso autore evidenzia che, dopo la Brexit e la spaccatura del voto nel referendum fra le Home Nations, nuove evoluzioni potrebbero emergere in tema di power-sharing.
Pertanto, il costituzionalismo britannico potrebbe essere trasformato anche dal punto di vista territoriale, costruendo un ponte fra le four Nations e permettendo a quelle periferiche ampie (e ulteriori) asimmetrie, secondo il modello del federalismo asimmetrico.
Quest’ultima prospettiva potrebbe essere una sfida cruciale se la Scozia non dovesse lasciare il Regno Unito. In questo scenario, l’incremento delle forze autonomiste e indipendentiste in Scozia, come sancito dall’ultima campagna elettorale, potrebbe rendere necessaria un’ulteriore evoluzione verso nuove forme di federalismo, necessariamente asimmetrico.
In conclusione, il risultato elettorale scozzese e la vittoria degli indipendentisti contengono tre sfide di carattere costituzionale, due rivolte al costituzionalismo britannico e una a quello dell’UE.
La prima e più immediata questione è quella di gestire la richiesta di un nuovo referendum in seno al costituzionalismo politico britannico, ma le altre due non sono secondarie o alternative. Il costituzionalismo dell’Unione Europea potrebbe dover predisporre una soluzione per un possibile re-ingresso della Scozia in UE come nuovo stato membro, mentre l’UK dovrà, sia nel caso di referendum che nel caso di una sua non concessione, predisporre nuove soluzioni territoriali per gestire il crescente nazionalismo scozzese.


Il tramonto della frontiera digitale? Note a prima lettura dell’executive order del 28 maggio 2020 emanato per prevenire la censura online da parte dei social media

Il 28 maggio 2020 il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha emanato un executive order (EO) finalizzato alla limitazione della censura online: l’atto si inserisce nella ormai lunga querelle che sembra opporre il Presidente americano al mondo della Silicon Valley, una contesa punteggiata da schermaglie sui social network, promesse di indagini, di commissioni di inchiesta e, appunto, di una più stringente regolazione.
La policy sottesa all’executive order è assai esplicitamente illustrata nella sezione 1, laddove compaiono, espressamente citati, alcuni degli elementi narrativi preferiti da Trump, dal suo arci-nemico Adam Shiff al partito comunista cinese.
L’accusa che il Presidente da tempo muove ai signori del silicio è quella di promuovere una agenda politica ostile ai conservatori e di inquinare il free marketplace of ideas, consustanziale allo sviluppo e al progresso degli Stati Uniti.
Casus belli, questa volta è stata la “censura” privata delle Internet platforms che ha “colpito” proprio Donald Trump, aprendo il vaso di Pandora della vexata quaestio della tutela della libertà di espressione online, rectius sulle piattaforme digitali.
L’Executive order del 28 maggio deriva in particolare da un caso di fact-checking eseguito da Twitter, che ha contrassegnato un tweet del presidente americano sul voto via posta come fuorviante, rimandando per approfondimenti ad un contenuto della CNN.
Un paio di giorni dopo l’EO, Twitter ha anche oscurato, senza rimuoverlo, un altro tweet del Presidente: malgrado il contenuto violasse i termini contrattuali del social network – a detta di Twitter - istigando alla violenza, esso poteva risultare di pubblico interesse e in quanto tale il tweet non è stato completamente rimosso dalla piattaforma.
Questo secondo evento viene riportato in quanto molto più attinente alla sezione prima dell’EO che parla esplicitamente di censura, contenutistica.
In questo senso occorre, in primo luogo, osservare se in base alla giurisprudenza statunitense su hate speech e falso, tali condotte sarebbero state censurate in un luogo pubblico o in un forum pubblico qualificato come tale in base alla c.d. state action doctrine (su cui rispetto alle piattaforme digitali il dibattito è vivo fra chi propende per una sua applicazione e chi la esclude).
Dal primo punto di vista - posto che il fact-checking se non accompagnato da uno sfavore algoritmico difficilmente potrebbe essere ascritto alla censura, tipicamente intesa come rimozione di contenuti - serve ricordare come, nonostante i tentativi ricostruttivi di parte della dottrina (per esempio Sunstein (p. 108) o Napoli (p. 63)), il falso sia espressione protetta nell’ordinamento statunitense come sancito dalla sentenza United States v. Alvarez, con il solo limite della probatio diabolica della defamation.
Dal secondo punto di vista, quello dello hate speech, serve rilevare che gli Stati Uniti d’America, modello puro di democrazia aperta, hanno da sempre garantito le espressioni più odiose con il solo limite del pericolo concreto di un evento contra legem, in questo caso difficilmente configurabile salvo non accogliere le tesi della sussistenza del pericolo concreto come in re ipsa nelle comunicazioni online.
In questa prospettiva, le esternazioni di Trump si collocavano, quindi, nel novero di quelle condotte espressive protette dal I Emendamento, salvo il fatto di essere state poste in essere su una piattaforma digitale privata, regolata da proprie norme contenutistiche iscritte nei termini contrattuali della stessa.
In questo senso le decisioni editoriali sui contenuti di terzi prese in base alla Sezione 230 del Communications Decency Act, come interpretato dalla giurisprudenza dei circuiti federali, se da una parte non sono inquadrabili come creazione di contenuti, dall’altra però sono protette dal I emendamento.
Questa prerogativa editoriale può spingersi fino alla rimozione di contenuti e account, come è risultato particolarmente evidente nel caso della chiusura delle pagine Facebook gestite da parte della Federal Agency of News (FAN), che erano volte alla diffusione sistemica di disinformazione:
"Immunity under the Section 230 does not contain a political speech exception.” (Federal Agency of News LLC v. Facebook, Inc., p. 14).

 

L’executive order e la sezione 230 del Communications Decency Act 

L’intervento diretto dell’executive order si consuma sulla sezione 230 del Communications Decency Act, più specificamente sul 230 c (1), che è stata definita da Kosseff “le 26 parole che hanno creato Internet”: “no provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider(sez. 230 CDA, c. 1).
La ricostruzione largamente maggioritaria in dottrina tende a inferire una strutturazione bipartita della norma: nella sua prima parte, costituisce un safe harbour per l’intermediario il quale, dimostrando di non aver in alcun modo operato una interferenza con la libertà di espressione dell’utente, non verrà giuridicamente qualificato come editore responsabile civilmente e penalmente di quei contenuti. Da ciò deriva che l’intermediario si limita a offrire servizi atti a garantire che terze parti possano esprimere opinioni, pensieri e scambiare informazioni, ricevendo in cambio una de-responsabilizzazione a fronte di giudizi penali o di giudizi civili risarcitori.
Nella seconda parte, costituente una tipica estrinsecazione da good samaritan law, all’intermediario è garantita la de-responsabilizzazione per aver vigilato e controllato i contenuti pubblicati dagli utenti, nell’ambito delle proprie regole auto-normate e senza che questa operazione di vigilanza, e censura, si traduca in perdita di immunità.
La sezione 230 del CDA, per come approvato nel 1996, rappresenta la previsione normativa che ha costruito la frontiera digitale, intesa come polarità espressiva di una libertà senza responsabilità (la cyber-anarchia contro cui si scagliò J. Goldsmith) e fattore di germinazione inarrestabile del potere delle piattaforme digitali e della loro colonizzazione (o silicolonizzazione, per riprendere l’efficace neologismo di Sadin) del ciberspazio.
Un processo non immediato ma graduale e che ha trovato una sponda nella infaticabile opera giurisprudenziale che di quella norma ha fornito una interpretazione capace di rappresentare uno scudo ai limiti della completa, totale de-responsabilizzazione delle piattaforme.
Uno degli aspetti più paradossali dell’articolo 230, e su cui l’executive order di Trump altrettanto paradossalmente nulla dice, è che nonostante esso sia divenuto una vacca sacra dell’anarco-liberismo digitale e il modello cultuale delle organizzazioni native del ciberspazio come la Electronic Frontier Foundation, esso non originava da un clima particolarmente incline al pensiero libertarian.
Molto spesso infatti si dimentica la non secondaria considerazione per cui quell’articolo è comunque parte integrante di un testo normativo che reca nel suo nomen l’assai significativa indicazione della Decency.
Come ha notato il giudice Frank Easterbrook, la ratio del CDA è infatti anche quella della decenza, e pertanto non si può inferire una portata illimitata e incondizionata della de-responsabilizzazione delle piattaforme (Chicago Lawyers Comm. for Civil Rights v. Craigslist).
La pronuncia Chicago Lawyers è una delle pietre miliari in tema di interpretazione giudiziale della sezione 230, anche se ne rappresenta la sfumatura minoritaria: per Easterbrook, l’intento del legislatore era promuovere la libera circolazione delle idee e delle informazioni, ma in un contesto di contrasto alle oscenità. La spinta che il legislatore, promettendo quella che il giudice qualifica come una immunità condizionata, mirava ad ottenere era quella di una maggiore auto-regolazione nell’eco-sistema digitale.
In Stratton Oakmont v. Prodigy Services Co. la U.S. New York Supreme Court ritenne che la Prodigy dovesse essere qualificata come responsabile in termini editoriali per aver moderato sì i propri contenuti ma in maniera incompleta e insoddisfacente.
La gravità della decisione, in potenza capace di ossificare le spinte innovative ed espansive in termini di pluralismo informativo connotanti lo spazio digitale, misero in allarme tanto le comunità virtuali quanto il mondo politico ed allora venne adottata la sezione 509 dell’Internet Freedom and Family Empowerment Act, trasposta poi nella sezione 230 del CDA.
Non appare quindi casuale che su questa tendenziale confusione prospettica si sia dovuta pronunciare la Corte Suprema nella celebre Reno v. ACLU.
La giurisprudenza che ha consolidato la fortezza digitale delle piattaforme fa leva in genere su Stratton Oakmont e sulla incidenza della pronuncia sulla volontà del legislatore, scindendo la sezione 230 dalla architettura complessiva del CDA.
Qui si situa l’altra pietra miliare della giurisprudenza in materia: Zeran v. America Online. Il problema posto dalla dottrina Zeran, postulante una immunità totale e incondizionata delle piattaforme, è che essa oltre a non tenere conto della decency e dello spirito intrinsecamente non libertario del CDA finisce per operare una torsione della ratio profonda della sezione 230: la spinta verso la auto-regolazione.
L’idea del legislatore era infatti quella di tentare di contemperare circolazione delle idee e sviluppo e innovazione tecnologica con un comunque necessitato controllo da esperirsi sui contenuti.
Ma, nel momento in cui si postula un automatismo di de-responsabilizzazione, viene da chiedersi per quale motivo un ISP o un ICS dovrebbero porsi il problema della auto-regolazione e di controllare i contenuti che terze parti postano sui loro canali.
L’executive order di Trump in questo senso sembra del tutto sbilanciato sulla parte legata al ruolo informativo delle piattaforme in un’ottica conflittuale, individuando un nemico in alcune specifiche piattaforme che non casualmente sono nominate ex professo ma non prendendo posizione, in alcun modo, su alcuni dei problemi più eclatanti derivanti da una lettura assolutizzante e immunizzante della sezione 230.
Vale la pena ricordare che la sezione 230 è divenuta lo schermo protettivo, paradossalmente, per una espansione pornografica del vivere civile e che ha salvato siti web di sex-trafficking divenuti veicolo di aggressioni sessuali traslatesi dallo spazio digitale a quello reale e siti di minacce a sfondo sessuale (Dyer v. Dirty World LLC), che ha permesso a siti di incontri di trasformarsi in covi di predatori sessuali e pedofili e il proliferare di propaganda terroristica (Cohen v. Facebook - Fields v. Twitter) e che ha infine permesso la de-responsabilizzazione di Uber, Airbnb, Ebay e Amazon (Hinton v. Amazon) sulla base del formalistico assunto per cui gli annunci e le recensioni apparse sui loro siti sarebbero protetti comunque dalla sezione 230 e senza, cosa più grave, considerare la radicale trasformazione patita in questi anni dall’eco-sistema digitale.

 

Qualche considerazione finale sulla portata effettiva dell’EO: arma di distrazione di massa o turning-point del sistema statunitense?

Il caso di specie su cui si basa l’EO è ascrivibile a un caso di fact-checking che non configura nessuna ipotesi censoria, ma un avviso all’utenza del social network di informarsi in maniera più attenta rispetto a una tematica di rilievo come quella del voto via posta. La quale tuttavia potrebbe comunque sollevare interrogativi circa il pluralismo nella tendenza ad affidarsi a determinati media per la correzione dei contenuti fuorvianti, in questo caso la CNN.
In secondo luogo, si può osservare che solitamente la richiesta di riscrittura di una norma sistemica passa attraverso l’operato del Congresso e l’EO rivolgendosi ad autorità indipendenti può certamente avere un impatto, ma non necessariamente portare ad una adesione a quanto richiesto dal Presidente Trump.
In questo senso non si può non rilevare la situazione di crisi politica che la Presidenza Trump ha vissuto negli ultimi mesi.
L’impugnazione dell’EO di Trump davanti ai circuiti federali non è un’ipotesi escludibile e la querelle potrebbe arrivare anche davanti alla Corte Suprema. In questo caso, non è certo che la traballante maggioranza conservatrice in Manhattan Community Access Corp. v. Halleck, si riproporrebbe in un caso di questo tipo.
Il pericolo per le Internet platforms in questo senso più che dalla riscrittura della sezione 230 per via giudiziale potrebbe dunque pervenire dall’applicazione diretta del I Emendamento alle piattaforme digitali attraverso la rivitalizzazione della c.d. state action doctrine, rovesciando – forse attraverso un perspective overruling – la giurisprudenza dei circuiti federali che aveva confermato la non natura di attori statali delle piattaforme digitali (Prager University v Google LLC et al).
D’altronde il tentativo di riscrittura della sezione 230 CDA appare frettoloso e più dettato da motivazioni personali, esplicitate per altro nella parte motiva dell’EO, che non dà una effettiva idea complessiva e organica di responsabilizzazione delle piattaforme: la fretta nel caso di specie sembra poter far arrivare al cortocircuito della loro configurazione come editori responsabili per ogni tipo di contenuto di terzi.
In questo specifico caso sarebbe stato preferibile seguire l’insegnamento di Chicago Lawyers e assumere quale criterio ordinante una interpretazione funzionale e condizionale della de-responsabilizzazione, dismettendo l’interpretazione di immunità totale senza però arrivare a sposare un modello che rischia di innescare responsabilità semi-oggettive.
Un profilo dell’executive order che potrebbe avere al contrario aspetti positivi sembra essere quello concernente la perimetrazione della natura di samaritan law della sezione 230, delineando la caratterizzazione della clausola di buona fede nell’intervento di content moderation: in questo caso si specifica che non potrà essere considerato in buona fede, non ricadendo quindi nella previsione del porto sicuro, l’intervento della piattaforma che vada a qualificarsi come irrazionale, immotivato, pregiudiziale e contraddittorio in riferimento agli stessi termini di uso del social, oppure quando non sia stato dato seguito a procedure di contraddittorio o di notificazione adeguata.
L’auspicio, infine, oltre che quello già formulato di un diverso intervento in sede di Congresso, è che FCC e FTC, a cui l’executive order delega empiricamente la riscrittura della sezione 230, vogliano tenere conto anche, se non soprattutto, di questi aspetti: perché la scollatura prospettica e bulimica del I emendamento combinato con una concezione formalistica della sezione 230, porta ad una dequotazione sensibile della stessa libertà di espressione, a cui però non si può rispondere con un atto di imperio che lungi dal far tornare Internet alle sue radici rischierebbe di ucciderlo.

 


Recensione a “J. M. Castellà Andreu, Estado autonómico: pluralismo e integración constitucional, Marcial Pons, 2018”

Il libro in esame affronta con piglio attento e critico l’attuale configurazione dello stato autonomico spagnolo utilizzando la lente e la prospettiva della questione catalana. Se, come evidenzia l’Autore, la questione catalana e la crisi d’identità dello stato autonomico sono due questioni diverse, tuttavia le stesse non possono che essere affrontate – almeno in parte – congiuntamente, specialmente in questo particolare periodo storico. La questione catalana funge, dunque, da incipit e da epilogo del libro: in una metaforica chiusura del cerchio.

L’introduzione (“Introducción: entre la crisis secesionista y el impasse del estado autonómico”) parte dalla necessità di affrontare lo studio dello stato autonomico alla luce della crisi catalana che rappresenta “el punto álgido de la crisis política mas aguda en el periodo democrático non solo del Estado autonómico, sino de la democracia constitucional y de España, como Nación y como Estado” (p. 12).

È dalla domanda “come siamo arrivati a questo punto?” che l’Autore parte per comprendere che cosa, nel sistema territoriale spagnolo, ha fallito nell’integrazione della Catalogna: l’architettura istituzionale o la prassi sviluppata dagli attori politici? Il bilancio tracciato dal volume esce in coincidenza dei 40 anni di vigenza della Costituzione del 1978, che contrassegnano il più lungo periodo di decentramento territoriale vissuto dallo Stato spagnolo.
Ovviamente l’analisi delle cause della disfunzionalità del sistema territoriale è prodromica allo sviluppo di soluzioni e compromessi specifici che possano ricostruire un sistema entrato – parzialmente o totalmente, a seconda delle narrazioni - in crisi. In questa Introduzione si delineano le criticità principali del titolo VIII della Costituzione del 1978, le problematiche del sistema autonomico, i tentativi di sviluppare risposte e soluzioni alla crisi territoriale, l’angolo prospettico dei nazionalisti catalani e baschi e quello dei vari partiti e attori istituzionali.
Si delinea così un affresco attuale e attento di quello che è il panorama e l’intreccio di opinioni, giudizi e prospettive sullo stato attuale e sullo sviluppo futuro del labirinto territoriale spagnolo (secondo la fortunata espressione di Blanco Valdés).

Partendo da questa ricostruzione delle differenti Weltanschauung oggi presenti, da quelle dei nazionalisti a quelle della dottrina, il Capitolo I (“El estado autonómico como forma de descentralización política de la España constitucional”) ricostruisce l’evoluzione quarantennale dell’ordinamento territoriale spagnolo, evidenziandone scelte, mutazioni, e tendenze. Il capitolo affronta i principali temi sottesi allo stato autonomico ripercorrendone i caratteri in relazione al patto costituzionale, alla sua evoluzione diacronica e aperta e al suo “risultato” attuale. Si analizza così il caso più notorio di “compromiso dilatorio” costituzionale, l’evoluzione in senso di omogeneizzazione delle comunità autonomiche e i conflitti di quest’ultima prospettiva con la visione territoriale delle nazionalità, in primis Catalogna e Paesi Baschi. Il prodotto di questa evoluzione quarantennale del modello territoriale è un sistema autonomico dotato di diverse caratteristiche, alcune delle quali peculiari, che possono essere riassunte in: una garanzia delle autonomie, seppur generica, la centralità degli Statuti, le differenze che gli stessi immettono nello stato autonomico (hechos diferenciales, in primis), una struttura istituzionale chiara, un sistema di divisione competenziale non sempre soddisfacente, un modello di finanziamento ancora parziale (con le peculiarità del concierto económico vasco) e una scarsa partecipazione delle comunità alle politiche dello stato centrale.
Interessante e stimolante è il paragrafo dedicato alle influenze del diritto comparato nella costruzione, evoluzione e consolidamento del “federalismo” spagnolo: questo paragrafo fornisce numerosissimi spunti di riflessione attraverso cui leggere e comprendere il complesso organigramma del sistema territoriale spagnolo alla luce di altri modelli territoriali.
Evidenziati i parametri attraverso cui lo stato autonomico può essere descritto e inquadrato, l’Autore si focalizza sulle problematiche del modello spagnolo e rileva le varie critiche che allo stesso sono state poste: dall’eccessivo numero di enti, alla struttura istituzionale che ne è stata data, fino alla constatazione della scarsa partecipazione dei soggetti substatali alle politiche dello stato centrale. Particolare enfasi è poi prestata alle problematiche connesse ad asimmetria e omogeneità, che hanno accompagnato lo sviluppo dello Stato spagnolo.
Le critiche evidenziate dalla dottrina al modello autonomico possono essere suddivise in tres grandes bloques: “primero, la necesaria simplificación de Comunidades Autónomas, la ‘racionalización’ (..); secundo: la dotación de un mayor contenido político a la autonomía (..); y tercero: la potenciación de la asimetría entre Comunidades Autónomas (..) y el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado” (p. 63).

Da questo novero di osservazioni critiche sul sistema territoriale spagnolo, più o meno condivisibili per il professore di Barcellona, il volume prosegue analizzando le proposte di riforma dell’estado autonómico, a cui è dedicato il Capitolo II.

Il Capitolo II “Ante una posible reforma del estado autonómico” affronta le riforme tentate, attuate o semplicemente proposte che si sono alternate dal 1978 a oggi, con un’attenzione particolare a quelle legislative, quelle statutarie e le proposte di riforma costituzionale.
I temi individuati per il dibattito concernono: lo statuto di autonomia e la distribuzione competenziale; la partecipazione delle comunità autonome alle dinamiche decisionali a livello centrale; il finanziamento delle Comunità autonome; i fattori simbolici e l’integrazione delle nazionalità; gli elementi da mantenere.
Fra le riforme legislative vengono esaminate le relazioni fra stato e comunità autonomiche con particolare riguardo alla partecipazione delle comunità autonomiche nell’UE, il finanziamento delle stesse e la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Queste innovazioni legislative, pur solo accennate, non mancano di evidenziare e stimolare profondi spunti di analisi critica sulle prospettiche problematiche di suddette evoluzioni normative e del contesto storico-politico nel quale si inseriscono.
Segue una sintesi efficace degli interventi in materia statutaria e delle innovazioni apportate dallo statuto della Catalogna del 2006, che ha inaugurato la via degli statuti di “seconda generazione”, interrotta sia dall’accrescersi della crisi economica nonché dalla sentenza del Tribunale Costituzionale del 2010 sullo statuto catalano.
Infine, importanti pagine sono dedicate alle proposte di riforma costituzionale succedutesi negli anni sia a livello istituzionale che sul piano della società civile.
A questa sezione descrittiva, ne segue una prescrittiva che si focalizza sulla necessità e opportunità di una riforma. Si evidenzia così che vi è: “Un grado notable de acuerdo entre la doctrina constitucionalista sobre la necesidad de la reforma constitucional del estado autonómico. Se trata de un juicio abstracto”.(p. 97). Invece: “Diferente es el juicio de la academia sobre la oportunidad de la reforma en este momento histórico” (p. 99).
Dopo una rapida analisi comparata riemerge l’argomento dell’opportunità di affrontare congiuntamente il tema della riforma costituzionale con quello della crisi catalana. Si passa, così, ad alcune delle pagine più dense e ricche di riflessioni e suggerimenti riguardo il modus di costruzione di una possibile riforma costituzionale che possa ambire alla risoluzione dei problemi del sistema territoriale spagnolo. I temi che, fra Sein e Sollen, potrebbero o dovrebbero essere toccati da un’eventuale riforma sono: la forma degli statuti e la distribuzione competenziale; la partecipazione delle Comunità autonome ai processi decisionali centrali e le forme di collaborazione fra enti; il sistema di finanziamento delle C.A; i fattori simbolici e l’integrazione delle nazionalità. Su questi temi l’Autore con l’occhio dello studioso del sistema territoriale spagnolo, ma anche con quello del realismo politico, traccia una serie di considerazioni, che dipingono un quadro ricco di suggestioni e temi di riflessione. Da queste pagine traspare l’approfondita e ampia conoscenza dell’Autore sul tema del modello territoriale spagnolo e un’acuta capacità di osservare, individuare e descrivere i problemi che hanno accompagnato la travagliata esistenza dello stesso.
Interessante, poi, è la sezione dedicata agli elementi dell’Estado Autonómico da non mutare, fra cui spicca l’analisi della proposta dell’inserimento nella Carta, mediante revisione costituzionale, di una clausola per la secessione sul modello sviluppatosi in Canada a seguito della sentenza Reference Re Secession e dal Clarity Act.
In questa prospettiva, forse, le possibili soluzioni per risolvere la spinosa questione del derecho a decidir avrebbero meritato un maggior spazio, così come una ricognizione dei vantaggi o svantaggi di una clausola secessionista in Spagna. A maggior ragione perché il tema dell’autodeterminazione accompagna quasi ab origine (dall’emendamento Letamendía alle dichiarazioni basche e catalane del 1989-90 fino ai tempi a noi più prossimi) lo sviluppo del modello territoriale spagnolo e impegna in un confronto serrato nazionalità e stato centrale. Certamente, però, la disamina di questa tematica poteva risultare non in linea con il disegno complessivo del volume, teso a un’analisi a 360 gradi dello stato autonomico, a cui avrebbe sottratto armonicità, alterandone la trattazione lineare.

Le conclusioni del libro “Epílogo sobre Cataluña en la España constitucional y autonómica” chiudono idealmente il cerchio tracciato, analizzando come vi siano numerosi fattori da tenere in considerazione nella crisi catalana e come il tema debba essere affrontato in maniera puntuale e approfondita. Le soluzioni di riforma vengono, dunque, lette e commisurate in relazione al caso catalano, che spinge anche l’Autore a una serie di considerazioni preliminari: è imperativo prima ricostituire un patto politico per poi dare forma allo stesso mediante le opportune riforme. Una sorta di pessimismo sembra però prevalere: “El pacto político y la consiguiente reforma resultan tan oportunos como difíciles en estos momentos” (p. 140).
Schematicamente, quindi, sono ripresi i possibili percorsi di riforma con l’avvertenza che “ahora por ahora parece muy difícil que todo ello pueda tener lugar, pero en las manos de todos esta intentarlo” (p. 141).

Si conclude con questa frase un volume che non è solo un’approfondita analisi “strutturale” dello stato autonomico, ma anche un’attenta disamina degli spazi di azione politico-legislativa percorribili. Per dirla con Gauguin questo volume affresca il “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?” dello Stato autonomico spagnolo.
Il volume, infatti, oltre a delineare un quadro meticoloso e ricco di spunti di pregio e interesse che aiutano a comprendere la complessa evoluzione del sistema territoriale spagnolo dà anche conto delle prospettive future in cui cautela e mestizia si mescolano. Sicuramente, l’invito che traspare dal volume è quello al compimento di una riforma che segua però alla ricostituzione di una normalità istituzionale della Comunità catalana e che possa aiutare a ripensare il sistema nel suo complesso.


Recensione a A. Baraggia, Stati Uniti e Irlanda: la regolamentazione dell'aborto in due esperienze paradigmatiche, Giappichelli, Torino, 2018.

Il tema dell’aborto, della sua disciplina giuridica, dei dilemmi etici che solleva e del bilanciamento con altri diritti, è ancora oggi una questione delicata e attuale nel dibattito pubblico e giuridico, come le recenti tensioni in Argentina e in Polonia dimostrano.
Il libro di Antonia Baraggia si inserisce con competenza e profondità prospettica in questo dibattito, tracciando con chiarezza e puntualità gli aspetti salienti della questione e analizzando due ordinamenti – si permetta il termine – “antitetici” in quanto a impostazione e soluzioni adottate costituzionalmente: gli Stati Uniti d’America e l’Irlanda.
Entrambi gli ordinamenti sono, peraltro, risultati trasfigurati dalle vicende a noi più prossime e successive alla pubblicazione del volume, che ciononostante rimane estremamente attuale nelle sue osservazioni in fatto e in diritto: il referendum irlandese del 25 maggio 2018 che ha abrogato la disposizione costituzionale “anti-abortiva” e il nuovo corso che la Corte Suprema statunitense sembra aver inaugurato con la sentenza National Institute of Family and Life Advocates v. Becerra del 26 giugno 2018. Due eventi costituzionali che appaiono invertire i sistemi giuridici in esame rispetto alla loro originale connotazione.
La stessa Autrice individuando precocemente questi trend di evoluzione evidenziava l’inefficacia dei tentativi (opposti) di sclerotizzazione di una tematica eticamente controversa e divisiva come quella della disciplina abortiva: l’“inversione di tendenza (..) è indicativa di come anche la costituzionalizzazione, in queste materie controverse, non metta al sicuro una scelta piuttosto che un’altra” (p. 29).
La monografia in esame risulta fondamentale per l’analisi anche di queste più recenti tendenze, dando conto in maniera diacronica dell’evoluzione dei due sistemi e fornendo un inquadramento imprescindibile per comprenderne la genesi.
Oltre a tracciare accuratamente il quadro del bilanciamento e dei test adottati nei due paesi relativamente alla questione dell’aborto il volume della Baraggia spazia e tocca anche tematiche più ampie, quali il rapporto giudiziario-legislativo e quello stato federale-unità subterritoriali, le interazioni CEDU - ordinamento statale e i modelli di interpretazione costituzionale.
Il libro si apre con un’attenta introduzione volta ad evidenziare la domanda di ricerca, la metodologia sottesa alla scelta dei casi e i confini dell’analisi.
Il Capitolo I, intitolato “L’aborto come ‘questione costituzionale’”, affresca le principali problematiche in termini di bilanciamento di diritti e delinea il quadro dei due ordinamenti: il caso americano viene individuato come l’apripista della costituzionalizzazione dell’aborto come diritto della donna e il caso irlandese come “eccezione nel panorama europeo” alla legalizzazione dell’aborto. Certamente è peculiare la non scelta dell’ordinamento tedesco come oggetto di comparazione, che viene però giustificata dall’Autrice alla luce della volontà di analizzare due sistemi nettamente contrapposti e – peraltro – sullo stesso paradigma della Repubblica federale tedesca l’Autrice si sofferma al fine di enuclearne le differenze e di evidenziare le motivazioni di tale esclusione. Un cenno avrebbe poi forse meritato anche la situazione italiana in cui il dibattito sempre vivo sugli obiettori di coscienza solleva numerose problematiche in relazione all’accesso all’aborto; sicuramente, però, l’introduzione di ulteriori paragrafi e pagine avrebbe potuto incrinare il buon equilibrio verso cui il volume tende. Non si può, infatti, non apprezzare la sistematicità e specularità che la scelta dei due sistemi permette.
Nel capitolo si introduce inoltre la vexata quaestio di come affrontare i temi eticamente controversi e le questioni maggiormente divisive negli ordinamenti democratici e - ancora una volta - i due modelli appaiono ascrivibili alla categoria dei most different cases hirschleiana: l’ordinamento statunitense sembra aver intrapreso la strada del judicial activism, mentre quello irlandese quella della valorizzazione del potere legislativo.
Il Capitolo II esamina il sistema statunitense ed è interamente dedicato a una analisi dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte Suprema in tema di aborto. Partendo dal leading case Roe v. Wade, l’Autrice sviluppa un’indagine minuziosa e attenta della case law della Corte, soffermandosi anche su sentenze spesso non accuratamente valorizzate dalla dottrina ma dall’indubbio interesse. Si procede così ad uno studio diacronico dello sviluppo del test per il bilanciamento dell’aborto con altri diritti, degli standard giurisprudenziali utilizzati e delle sfumature con cui la Corte lascia margini di azione ai legislatori statali: sotto attento vaglio sono esaminate - fra le molte trattate - le decisioni Planned Parenthood v. Danforth, 428 U.S. 52 (1976), Webster v. Reproductive Health Services, 492 U.S. 490 (1989), Planned Parenthood v. Casey, 505 U.S. 833 (1992), Gonzales v. Carhart, 550 U.S. 124 (2007) e Whole Woman's Health v. Hellerstedt, 579 U.S. (2016).
In questa disamina affiorano sia i contrasti fra i diversi stati, che le spaccature in seno alla Corte, di cui le dissenting opinions - a volte molto dure - danno atto. È proprio nell’analisi dell’evoluzione della giurisprudenza, del dialogo coi legislatori statali e della presa d’atto dei progressi scientifico-tecnologici che sembra emergere – da ultimo - un nuovo approccio meno assolutistico e più casistico della Corte Suprema in tema di aborto. Questo trend porta l’Autrice a concludere che “Al di là delle diverse letture dell’approccio evidence based, siamo di fronte – come il giudice Thomas rileva nella sua dissenting – ad una ‘reconfiguration’ dello standard di scrutinio applicato alle restrizioni in materia di aborto” (p. 90).
Il Capitolo III analizza invece l’ordinamento irlandese e l’intricato intreccio di pronunce nazionali, internazionali e della Cedu sulla materia abortiva, dall’Autrice sistematizzate e razionalizzate in un’esauriente ricognizione della situazione pre referendum 2018.
L’analisi parte - come per il caso statunitense con la sentenza Roe - dal caposaldo della costituzionalizzazione della questione abortiva: ossia l’introduzione dell’ottavo emendamento del 1983 che riconosceva il diritto alla vita dei non nati, limitando fortemente la possibilità di abortire. L’esauriente e quanto mai completa ricostruzione cronologica degli interventi in materia abortiva decorre dal noto caso Open Door e dalla querelle da esso prodotto sia in ambiente nazionale che convenzionale. L’analisi si dipana passando dalla disamina della decisione Attorney General v. X, dallo studio della complessa interazione e del dialogo fra i giudici e il legislatore, tramite il noto caso A. B. C. v. Ireland, approdando infine al vaglio del Protection of Life during Pregnancy Act del 2013. Nel capitolo è prestata particolare attenzione, oltre al dialogo giudici (nazionali e convenzionali) -legislatore, alle dinamiche integrative nel sistema eurounitario e alle spinte internazionali di apertura a un riconoscimento del diritto all’aborto, come espresso nel noto caso Mellet dell’Human Right Committee ONU.
Di notevole interesse sono i meccanismi di interazione democratica (i referendum, la costituzione della Citizens’ Assembly, etc.) di cui si da conto nel capitolo e che rilevano, in netta contrapposizione con l’attivismo giudiziale statunitense, “una via caratterizzata dall’interazione dialettica tra i poteri e tra questi e le istanze sociali: l’arena del confronto politico non è stata compressa dal judicial activism delle corti che, sebbene non abbiano rinunciato alla loro ampia attività interpretativa (e talvolta creativa), hanno lasciato spazio all’intervento del legislatore” (p. 124), permettendo così che “uno dei temi più divisivi per la società irlandese” fosse “posto al centro dell’arena politica e della ‘every day politics’, cui tutte le componenti sociali sono chiamate a contribuire attraverso la poliedricità degli strumenti della democrazia” (p. 125).
Il Capitolo IV - e ultimo - traccia le conclusioni dell’opera ricapitolando le considerazioni finali inerenti i due ordinamenti e ristrutturando in chiave conclusiva il tema dell’equilibrio fra potere giudiziario e legislativo e la loro complicata convivenza.
Il libro, riprendendo il titolo del capitolo finale, offre un approfondito e fruttuoso “sguardo al passato per capire il presente”, tracciando un affresco delle principali dinamiche, delle opzioni politico-costituzionali e delle soluzioni giuridiche che hanno caratterizzato due ordinamenti promotori di due scelte originariamente molto diverse (ma altrettanto divisive) rispetto al delicato tema dell’aborto.
La polarizzazione e la dicotomia dei due ordinamenti - come pronosticato e anticipato dal libro e confermato dai recenti avvenimenti costituzionali - sembra peraltro essersi ridotta, secondo quel processo di armonizzazione e globalizzazione dei diritti che appare avvicinare ordinamenti giuridici (occidentali) spesso agli antipodi in quanto a impostazione e soluzioni adottate. L’analisi dell’evoluzione di due ordinamenti paradigmatici aiuta il lettore e lo studioso di questi temi delicati e complessi a inquadrare i rationales, le soluzioni e le modalità di decisione politico-istituzionale sottese a scelte costituzionali (originariamente) così divergenti.
In definitiva il volume fornisce gli strumenti concettuali e teorici per comprendere la genesi e l’evoluzione dei due sistemi e del loro approccio “costituzionale” alla tematica dell’aborto e contiene suggestioni e interessanti spunti di riflessione per pensare e interrogarsi sul ruolo di giudiziario e legislatore nelle situazioni giuridiche complesse e divisive.


Giovanni Pitruzzella, Oreste Pollicino, Stefano Quintarelli, Parole e potere: libertà d’espressione, hate speech e fake news, Milano, Egea, 2017

In margine alla pubblicazione Parole e potere: libertà d’espressione, hate speech e fake news di Giovanni Pitruzzella, Oreste Pollicino, Stefano Quintarelli.


La controversia sui campi di sterminio “polacchi” e la legge del primo febbraio 2018: fra costruzione della verità e protezione della reputazione della Repubblica di Polonia

Proprio in prossimità della ricorrenza del 27 gennaio il Parlamento polacco ha approvato il Nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, ossia una modifica alla legge sull’Istituto della memoria nazionale. L’istituto della memoria nazionale (Instytucie Pamięci Narodowej) è un centro di ricerca governativo creato nel 1998 (qui la legge istitutiva) per studiare e divulgare i fatti storici (rectius i crimini contro l’umanità, le repressioni etc.) avvenuti dall’inizio dell’occupazione nazista fino alla caduta del regime comunista (1939-1989) e per investigare sulle collusioni dei politici col passato regime comunista, in un’ottica di lustrismo (si rimanda per approfondimenti a A. Di Gregorio, Epurazioni e protezione della democrazia. Esperienze e modelli di "giustizia post-autoritaria").
La legge in esame (qui il testo) è stata fortemente voluta dall’allora primo ministro Beata Szydło del Partito Diritto e giustizia (Prawo i Sprawiedliwość - PiS) fin dal 2016 (qui l’iter) e si inserisce nel complesso panorama polacco riguardante le c.d. memory Laws (per un approfondimento sul tema A. Gliszczynska-Grabias, Memory Laws or Memory Loss?).
Il testo è stato approvato il 26 gennaio dalla Camera bassa (Sejm) e l’1 febbraio dal Senato. Il 6 febbraio il Presidente Andrzej Duda, che aveva espresso una posizione abbastanza favorevole all’azione legislativa, ha firmato la legge rimandandola però alla Corte costituzionale, che sarà chiamata a verificarne la compatibilità con la Carta fondamentale polacca.
La legge sembra fortemente incentrata sulla volontà di tutelare il “buon nome” della Polonia in relazione ai crimini nazisti perpetuati in territorio polacco durante il periodo di occupazione tedesca. La legge è esemplificativa di un clima assolutorio presente in molti paesi mitteleuropei che nella complessità di fenomeni storici che li videro sia vittime (dato il numero di morti civili e militari) che complici (dato il collaborazionismo, spesso a livello di stati fantocci) del regime nazista tendono oggi a voler eliminare il secondo polo di questo binomio (si pensi, ad esempio, a quanto avvenuto in Ungheria con il monumento “a tutte le vittime dell’occupazione tedesca”).
Indicativo di questo proposito è la stessa introduzione di una modifica all’art. 2 della legge del 18 dicembre 1998 relativa all’Istituto della memoria nazionale: attraverso di essa si è espressa la necessità di “proteggere la reputazione della Repubblica di Polonia e della nazione polacca” (trad. mia), così l’art. 2a previsto dalla legge in esame.
In questa sede ci si concentra sulla parte destruens della legge, ossia quella che impatta sulla libertà di espressione e utilizza la clava del diritto penale per tutelare il “buon nome” della Polonia. Non sarà invece oggetto di analisi la parte costruens, ossia quella relativa alle sovvenzioni per la conservazione, lo studio, le ricerche in relazione ai monumenti, i cimiteri di guerra etc. e alla creazione di particolari riconoscimenti (come la medaglia "guardiano dei Luoghi della Memoria Nazionale" -trad. mia-). Infatti, malgrado il rischio di un’involuzione dello stato democratico di diritto (segnalato anche in ambito eurounitario) possa trasformare anche questa operazione meritoria di conservazione della memoria in un’arma propagandistica, è necessario sottolineare preliminarmente il carattere indubbiamente positivo di tale misura, che contempera e rafforza quelle esigenze di memoria storica oggi messe in crisi da recrudescenze negazioniste.
In relazione alla tutela della Repubblica di Polonia e della nazione polacca serve innanzitutto rilevare come la disposizione dell’art. 1 della legge in esame aggiunga alla precedente legge il Capitolo 6c, rubricato “Protezione della reputazione della Repubblica di Polonia e della nazione polacca” (trad. mia), che esplicita in maniera chiara il bene giuridico oggetto di tutela.
La legge si articola in una disposizione di carattere civilistico, di natura risarcitoria, e in una serie di disposizioni di carattere penalistico.
L’azione civilistica può essere promossa a tutela del “buon nome” della Repubblica Polacca da un’associazione (art. 53o) o dall’Istituto per la memoria nazionale (art. 53p) e comporta l’irrogazione eventuale di un risarcimento che verrà devoluto al Ministero del Tesoro.
L’azione penale è invece prevista, principalmente, dall’art. 55a che dispone al par. 1: "Chiunque, in pubblico e contro i fatti, attribuisca al popolo polacco o allo Stato polacco la responsabilità o la corresponsabilità dei crimini nazisti commessi dal Terzo Reich, come definiti nell'art. 6 dello statuto del Tribunale Militare Internazionale - allegato all'accordo concernente l'azione penale internazionale e la punizione dei gravi criminali di guerra perpetuati dalle potenze dell’Asse, firmato a Londra l'8 agosto 1945 (Dz. U. del 1947. Pos. 367)-, o di altri reati che costituiscono crimini contro la pace e l’umanità o crimini di guerra, o chiunque altrimenti sminuisca gravemente le responsabilità degli autori effettivi di questi crimini, sarà soggetto a una multa o alla reclusione fino a 3 anni. Il giudizio sarà reso pubblico” (trad. mia).
In questa disposizione penale sono presenti anche due specificazioni: una diminuzione della sanzione per chi compia tale operazione inconsapevolmente o, meglio, senza dolo (par. 2. “Se il soggetto che compie un atto come previsto dal primo paragrafo lo fa non intenzionalmente, egli sarà soggetto a una multa o all’obbligo di svolgere servizi alla comunità” trad. mia); e una scriminante per chi compia questo delitto nell’esercizio di una attività di studio/ricerca o all’interno di una manifestazione artistica (par. 3. “Non sussiste il delitto di cui al paragrafo 1 o 2 se l’atto è compiuto come parte di un’attività artistica o di ricerca” trad. mia).
La disposizione in esame si applica "a un cittadino polacco e a uno straniero in caso di commissione di reati di cui all'art. 55 e art. 55a", così l’art. 55b della legge in esame (trad. mia).
Le norme di carattere penalistico sopra viste pongono due chiari ordini di criticità: il primo in relazione alla tutela della verità storica; il secondo in relazione al bene giuridico che appare protetto dalla norma in esame.
La tutela della verità (contrapposta al falso in ambito storico) è una tematica ormai molto in voga negli ordinamenti europei (per una panoramica si veda Belavusau & Gliszczynska-Grabias, Memory Laws), in ragione dell’aumento esponenziale di fenomeni negazionisti (si pensi, in relazione al nostro Paese, all’inserimento nella c.d. legge Reale-Mancino della disposizione punitiva dei discorsi negazionisti, in qualche modo equiparati ad una forma di hate speech razzista). Proprio in relazione alla “verità” storica, che la disposizione in esame sarebbe volta a garantire contro operazioni negazioniste , si è inserita la ben nota questione dei campi di sterminio c.d. polacchi, espressione erroneamente usata dai media e anche da importanti politici , come l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama.
La legge, come evidenziato dal comunicato del Ministro degli Esteri (reperibile qui) e come più volte rimarcato nel corso dell’iter legislativo, sarebbe idonea ad incriminare coloro che utilizzassero l’espressione ‘campi di sterminio polacchi’ invece che ‘nazisti’.
In generale, il testo della legge appare volto a garantire l’esclusione di una collusione dello stato polacco e del popolo polacco con il regime nazista nel genocidio degli ebrei. Ciò ha provocato forti reazioni in Israele, fra cui la critica dello Yad Vashem riguardo ai rischi che tale legislazione potrebbe originare in relazione allo studio ed all’interpretazione degli effettivi accadimenti storici (rispetto alle critiche, anche dell’ambasciatore israeliano in Polonia, è arrivata la risposta dello Instytucie Pamięci Narodowej). Anche al di fuori di Israele alcuni studiosi della storia della persecuzione degli ebrei hanno rilevato ampie problematiche in relazione a questa cristallizzazione monolitica della storia e della verità storica.
Ma, al di là di questa particolare concezione di verità riguardo i campi e nonostante la disposizione in sé non appaia così anomala nel panorama europeo, la misura appare oltremodo sproporzionata in relazione alla gravosa pena edittale prevista e alla “banalità” di un reato consistente nell’uso di un aggettivo sbagliato.
Per il resto si può rimandare alle problematicità già rilevate dalla dottrina in relazione all’utilizzo dello strumento penale, che è fortemente impattante sulla libertà di espressione, anche nel caso in cui le espressioni si risolvano in una forma di discorso odioso (per tutti si veda A.Pugiotto, Le parole sono pietre?).
Di interesse è poi la deminutio della pena per i reati compiuti “non intenzionalmente”, che solleva numerose perplessità sull’utilizzo dello strumento penale (anche se solo pecuniario o rieducativo) per “sanzionare” condotte poste in essere colposamente. Infine, una particolare attenzione merita la scriminante dello speaker o meglio della tipologia di discorso nel quale questo reato di opinione è posto in essere, ossia l’esclusione della punibilità per espressioni artistiche o scientifiche: essa appare volta a schermarsi dalle accuse più forti che potrebbe sorgere in ambito convenzionale ed eurounitario.
Le disposizioni in esame sembrano dunque essere tese alla repressione dell'uso politico dell'argomento dei campi "polacchi" e dell’uso “pubblico” che non rientri nelle fattispecie dell’arte o della ricerca (da cui la sanzione anche delle espressioni usate non con finalità denigratoria o diffamatoria).
Il secondo ordine di criticità riguarda invece il bene giuridico tutelato, che è la vera anomalia di questa norma: essa non è infatti tesa alla tutela della verità storica (che appare solo un “accessorio”) o della dignità umana dei gruppi oggetto di discriminazioni storiche, genocidi e massacri, ma è volta alla tutela dell’onorabilità dello Stato Polacco e della nazione polacca.
A tal riguardo basterà notare che questo bene giuridico riporta alla memoria concetti di Stato più legati a un modello nazionalista e sciovinista che ad un modello democratico (si pensi alla collocazione sistematica e al peso delle norme a tutela della “personalità dello Stato” nel Codice Rocco rispetto al codice penale spagnolo postfranchista).
In conclusione, questa legislazione mostra (poche) luci e (molte) ombre che, lette nel complesso dell’evoluzione (o involuzione?) della Repubblica di Polonia, fanno sorgere notevoli dubbi di compatibilità della disciplina in esame con la libertà di espressione: alla Corte costituzionale polacca (e in subordine, forse, alla Corte europea dei diritti dell’uomo in un prossimo futuro) la (non così) ardua sentenza.


La proposta del ddl Zanda-Filippin sul contrasto alle fake news sui social network: profili problematici

Il 27 novembre il foglio.it ha diffuso la proposta di ddl elaborata in seno alla maggioranza parlamentare e predisposta su iniziativa dei Senatori Zanda e Filippin, recante titolo “Norme generali in materia di Social Network e per il contrasto della diffusione su internet di contenuti illeciti e delle fake news” (il testo è reperibile qui).

Nella presentazione del ddl il testo apre con la constatazione della “importanza sempre maggiore dei social network per la formazione dell’opinione pubblica nelle società democratiche” e con l’inquadramento delle fake news come “notizie false che suscitano allarme sociale, spesso immesse nel circuito dei social network per condizionare l’opinione pubblica di un Paese” (per un’analisi del fenomeno a tutto tondo si rimanda al numero monografico della rivista MediaLaws n. 1/2017, consultabile qui).
Di indubbia importanza e meritevolezza, l’analisi delle problematiche si concentra però solo sul dato della falsa notizia come strumento di influenza dell’opinione pubblica in ambito politico. Gli estensori non considerano infatti la distorsione, ben più rilevante, del paradigma della stampa e della libertà di informazione, le quali svolgono quei ruoli fondanti e imprescindibili per una democrazia di accountability del potere politico e di informazione della società, basandosi sulla diffusione di notizie vere o veritiere (oggetto qualificato della libertà di informazione).

Questa impostazione di metodo e di lettura del fenomeno sembra influenzare tutto il testo del progetto, suscitando una serie di perplessità.

La prima: al contrario del c.d. ddl Gambaro (consultabile qui), il testo non introduce un reato di diffusione di false notizie online (come il 656-bis del ddl Gambaro), ma enuclea una serie di strumenti penali già esistenti nel nostro ordinamento, richiamati nell’art. 1 del ddl, dei quali alcuni solo latamente legati al problema delle fake news:

  • delitti contro la persona (Diffamazione 595 c.p.; Pornografia minorile 600-ter c.p.; Detenzione di materiale pornografico 600-quater c.p.; Pornografia virtuale 600-quater-1 c.p.; Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile 600-quinquies c.p.; Minaccia 612 c.p.; Stalking 612-bis c.p.; Trattamento illecito di dati personali 167 d.lgs. n. 196/2003)
  • delitti contro la Repubblica (Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato 255 c.p.; Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico 270-bis c.p.; Assistenza agli associati legati al terrorismo 270-ter c.p.; Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale 270-quater c.p.; Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo 270-quater.1 c.p.; Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale 270-quinquies c.p.; Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo 270 quinquies.1 c.p.; Condotte con finalità di terrorismo 270-sexies c.p.; Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo 302 c.p.; Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone 403 c.p.; Istigazione a delinquere 414 c.p.; Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia 414-bis c.p.; Associazione per delinquere 416 c.p.; Associazione di tipo mafioso 416-bis c.p.; Pubblica intimidazione 421 c.p.; Documenti informatici 491-bis c.p.; Falsificazione alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche 617-ter c.p.; Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche 617-sexies c.p.; Frode informatica 640 ter c.p.; Apologia di fascismo art. 4 della n. 645/1952; Propaganda all’odio e istigazione alla violenza razziale 3 della legge654/1975).

Ci si potrebbe chiedere perché non aggiungere un’ulteriore fattispecie criminosa relativa alla diffusione di false notizie online o estendere i meccanismi correttivi delle false notizie ai media della rete (per un approfondimento si veda qui).

La disciplina in esame impone la rimozione dei contenuti tipizzati dai reati sopra visti da parte dei social network con più di un milione di utenti.

La seconda questione riguarda per l’appunto l’applicabilità della disciplina ai soli social network con un numero elevato di utenti. Tralasciando il problema del conteggio degli utenti, che denota una scarsa conoscenza dei mezzi (ad esempio, per iscriversi a Facebook non serve altro che un indirizzo di posta elettronica e un nome/nickname; da qui la difficoltà di conteggiare gli utenti: come comportarsi con i profili doppi/tripli/quadrupli etc.? E con i profili comuni a più persone? E con le “pagine”, dietro le quali stanno amministratori ergo persone?), il legislatore è sicuro di voler ignorare i social network con meno di un milione di utenti? Davvero novecentonovantanovemila persone disinformate non rilevano (senza considerare il fatto che il numero potrebbe essere maggiore se esistessero più micro social network tutti pieni di bufale e con meno di un milione di utenti)?
A chi scrive sembra evidente che la prospettiva del legislatore fosse monopolizzata da un social network in particolare, sul quale sembra, sia per clamore mediatico che per effettiva diffusione (si veda in proposito uno studio interessante dall’esplicativo titolo Viral Misinformation, consultabile qui), vi sia un’ingente circolazione di fake news: Facebook.

Arriviamo dunque alla terza problematica, ossia il meccanismo prescelto di contrasto alle fake news (se ancora si potesse sostenere che il testo di questo si occupa). Il meccanismo prescelto è quello della rimozione, correlata, in caso di inosservanza, a sanzioni ingenti ed esorbitanti, che impongono un onere enorme ai social network ex art. 7 (fino a 5 milioni di euro di sanzione).
Come funziona questo sistema? Attraverso quello che sembra un ulteriore passo verso l’istituzionalizzazione della privatizzazione della censura: in altri contesti, come quello dei motori di ricerca e il diritto all’oblio, la dottrina aveva già rilevato il problema di affidare il bilanciamo fra libertà di espressione/informazione e altri beni giuridici, nel caso di specie la privacy, a soggetti privati (ex pluribus O. Pollicino, Google rischia di «vestire» un ruolo para-costituzionale, consultabile qui).
Dietro segnalazione degli utenti ex artt. 2 o 5 del ddl (o dei PM, ex art. 6 del ddl, che dovrebbero pedissequamente controllare tutti i social alla ricerca dei reati contro la Repubblica), i social network dovranno rimuovere i contenuti illeciti sopra visti.
Nel caso di reclamo ex art. 2 - ossia quello proposto da utente non leso direttamente dal contenuto illecito - i social o specifici “organismi di autoregolamentazione”, che potranno essere deputati a questo compito dai social network stessi dopo il riconoscimento del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero della Giustizia e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dovranno provvedere ad un’analisi dei contenuti segnalati e procedere eventualmente alla loro rimozione.
Il fatto che questi “organismi di autoregolamentazione” debbano essere riconosciuti dallo Stato (art. 3), in relazione alle caratteristiche di indipendenza e competenza, sottende, a contrario, una opinabile fiducia del Legislatore sulla neutralità dei social network: il “riconoscimento” dell’indipendenza e imparzialità da parte dei Ministeri è dovuto solo agli organismi e non ai social, i quali sono evidentemente considerati come intrinsecamente imparziali e indipendenti.
La decisione sulla rimozione (art. 2), a seguito della segnalazione degli utenti, dovrebbe essere operata in 24 ore in caso di contenuti manifestamente illeciti o in 7 giorni in tutti gli altri casi, salvo vi sia la necessità di controllare la veridicità di quanto sostenuto o il social network si rimetta al riguardo alla decisione non contestabile di un “organismo di autoregolamentazione” ex art. 3.
Una disciplina specifica è prevista per le richieste del soggetto leso da contenuti illeciti legati ai delitti contro la persona sopra enunciati, la quale prevede che la risposta alla richiesta di rimozione da parte del social network avvenga entro 24 ore per contenuti manifestamente illeciti, entro 7 giorni qualora vi sia da controllare la veridicità dei fatti o entro 3 giorni in tutti gli altri casi (con possibilità di ricorso al Garante per la protezione dei dati personali in caso di inottemperanza o diniego).
In caso di rimozione richiesta dal Pm, invece, l’operazione dovrà essere effettuata entro 48 ore, ex art. 6.

La rimozione dunque assegna un vero e proprio ruolo editoriale ai social network quando si tratti di valutare la veridicità di un accadimento o di un fatto: ecco che riemerge - un minimo - il tema della libertà di informazione, anche in relazione alla scriminante della verità riguardo alle espressioni diffamatorie. Ci si potrebbe allora chiedere quanti social network siano disposti a “rischiare” di contraddire un utente e incorrere nelle sanzioni per aver diffuso contenuti illeciti invece di rimuovere semplicemente a tappeto ogni contenuto segnalato.

 

Infine, quale effetto benefico dovrebbe avere tale disciplina sulle persone disinformate da una fake news?
La rimozione avrebbe solo un effetto pro futuro, non potendo tale meccanismo correggere le opinioni distorte degli utenti disinformati. Questo in realtà è la conseguenza dell’inquadramento del fenomeno al di fuori della logica del diritto all’informazione e a ricevere notizie veritiere (che perlomeno, con tutti i suoi limiti, informava il ddl Gambaro): ciò porta ad ignorare lo strumentario tradizionale del diritto dei media, fra cui svetta l’istituto della rettifica.

Passando dal sein al sollen e guardando al più importante dei social network – Facebook - ci si potrebbe domandare perché non pensare ad un meccanismo di correzione del falso sviluppato sul modello della “rettifica oggettiva” (i.e. basata sulla c.d. verità oggettiva) come pensata originariamente per la disciplina della radio-televisione, rimodulandola per i moderni social.
Il procedimento potrebbe essere molto semplice: 1) segnalazione da parte dell’utente della fake news; 2) controllo da parte di soggetti terzi, imparziali e indipendenti (un’Autorità indipendente, l’ordine dei giornalisti o altro, come suggerito da  G. Pitruzzella sul The Financial Times e ripreso -in parte- in italiano qui); 3) a seguito dell’accertamento della falsità della notizia, obbligo per il social di far arrivare la rettifica agli utenti che abbiano in passato “interagito” (mediante condivisione, like o commento) con la fake news (per esempio Facebook potrebbe inviare una “notifica” agli utenti disinformati con apparizione della rettifica nel Newsfeed, sulla bacheca o al posto del c.d. Buongiorno); 4) infine, rimozione del contenuto, perché la rete è eterna ed i contenuti sui social network pure. (Per ulteriori approfondimenti si veda qui).

In conclusione, la decontestualizzazione del problema fake news dalla libertà di informare e dal diritto ad essere informati e la mancanza dell’analisi dei social come strumento usato per informare e informarsi conduce a una serie di dubbi sulla portata di questa iniziativa, partita da presupposti sicuramente legittimi: in primis la tutela del discorso pubblico. Ci sembra che le inevitabili e meritevoli premesse di responsabilizzazione dei social network non portino ai giusti strumenti di reazione ordinamentale contro le fake news, arenandosi in una disciplina poco efficace.