Riconoscimento di sentenza di adozione straniera e nozione «perimetrata» di ordine pubblico internazionale: le due decisioni del Tribunale per i minorenni di Firenze

Ci sono provvedimenti giudiziari che per profondità di analisi somigliano molto da vicino a veri e propri trattati di dottrina. È il caso dei due decreti rilasciati l’8 marzo 2017 da due diversi collegi del Tribunale per i minorenni di Firenze che, con articolate motivazioni, hanno riconosciuto efficacia in Italia a provvedimenti esteri di adozione a favore di due coppie di uomini (v. A. Schillaci, “Una vera e propria famiglia”: da Firenze un nuovo passo avanti per il riconoscimento dell’omogenitorialità, in Articolo29.it, 13.3.2017).

La finestra che tali provvedimenti apre nell’attuale dibattito si affaccia però non sulle due questioni, già oggetto di ripetute richieste di intervento legislativo, dell’adozione congiunta e dell «adozione coparentale» (stepchild o stepparent adoption di cui all’art. 44, lett. d, della Legge 4 maggio 1983, n. 184), ma sul più specifico problema del riconoscimento di un provvedimento straniero di adozione di minore da parte di due persone dello stesso sesso, tema che ritorna d’attualità a dieci anni dal decreto del Tribunale dei minorenni di Brescia che aveva negato tale riconoscimento in quanto «il matrimonio appare allo stato attuale rappresentare un requisito irrinunciabile perché si possa addivenire ad un’adozione per la nostra legge[, e] in Italia non è consentito il matrimonio tra persone dello stesso sesso» (Trib. min. Brescia, 26.9.2006, in Guida dir., 2007, 2, 74, nota S. Pascasi).

 Partiamo allora da quelle che Piero Calamandrei chiamerebbe «le cifre», oggetto della parte più gravosa dell’ufficio di giudice, «che devono servire al suo calcolo, le premesse, che devono servire al suo sillogismo». Il primo è il caso di due cittadini italiani che, dopo essersi trasferiti stabilmente in Inghilterra, decidono di sposarsi e adottare due bambini. In Inghilterra, infatti, l’adozione da parte di coppie di persone dello stesso sesso è possibile dal 2005 grazie alla Section 79 del Civil Partnership Act 2004 la quale, modificando l’Adoption and Children Act 2002, ha esteso ai partner registrati la possibilità di adottare minori, sia congiuntamente sia mediante adozione coparentale (cfr. E. Hitchings e T. Sagar, The Adoption and Children Act 2002: A Level Playing Field for Same-Sex Adopters?, 19 Child & Fam. L. Q., 2007, 60). Tale possibilità risulta inoltre estesa anche a coppie di stranieri, non essendo imposte restrizioni in relazione alla cittadinanza o alla residenza dei richiedenti.

Il secondo caso riguarda invece una famiglia composta da due cittadini italo-americani che nel 2014 avevano adottato una bambina a seguito di un procedimento che, definito dalla legge locale, ha coinvolto un’agenzia autorizzata, la famiglia d’origine e i genitori adottivi, passando attraverso una valutazione delle condizioni di benessere della famiglia di destinazione, prima e dopo l’inserimento.

Ciò che entrambe le coppie di genitori domandano allora al Tribunale per i minorenni di Firenze è il riconoscimento dei provvedimenti stranieri di adozione dei loro figli onde ottenerne la trascrizione presso il registro di stato civile, requisito essenziale per l’ottenimento della cittadinanza italiana in capo ai minori (art. 34, co. 3, L. 184/1983).

Il nostro ordinamento disciplina tale ipotesi nell’art. 36, co. 4, della L. 184/1983, che in deroga alle regola generali consente il riconoscimento dell’adozione da parte di cittadini italiani residenti all’estero «purché conforme ai principi della Convenzione [dell’Aja del 29.5.1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozioni internazionali]». A nulla rileva, secondo il Tribunale, il richiamo fatto dai ricorrenti all’art. 41 della Legge 31.5.1995, n. 218 di riforma del diritto internazionale privato italiano il quale, pur sancendo il riconoscimento automatico dei provvedimenti esteri di adozione, si applica tuttavia solamente ai «provvedimenti stranieri che riguardano genitori adottivi stranieri e minori stranieri o […] minori non in stato di abbandono» (ipotesi considerata invece da Corte cost., 24.2.2016, n. 76, su cui v. la nota critica di F. Marongiu Bonaiuti, Ordine internazionale e diritti umani, 2016, 473). La Convenzione dell’Aja prevede al riguardo, all’art. 24, che «il riconoscimento di un’adozione può essere rifiutato da uno Stato contraente solo se tale adozione è manifestamente contraria all’ordine pubblico, tenuto conto dell’interesse del minore». È dunque nel concetto di ordine pubblico internazionale che risiede l’unica possibile ragione ostativa al riconoscimento dell’adozione estera.

Tale concetto è stato oggetto di importanti pronunce recenti, che i giudici fiorentini elencano con precisione. Nella giurisprudenza di merito si segnalano, ad esempio, le ordinanze delle Corti d’appello di Napoli (30 marzo 2016, concernente il riconoscimento di un’adoption plénière «incrociata» di diritto francese) e Milano (16 ottobre 2015, riguardante l’adozione della figlia della coniuge dello stesso sesso avvenuta in Spagna), che hanno considerato la genitorialità same-sex non contraria all’ordine pubblico internazionale. Ma è soprattutto con la sentenza della Cassazione n. 19599 del 30.9.2016 (leggibile qui) che la nozione, già oggetto di arresti precedenti ma sempre piuttosto sfumata nei suoi contorni, è stata definitivamente perimetrata lungo tre direttrici: il rispetto dei diritti fondamentali (che la Corte costituzionale definisce «il momento costituzionale come passaggio obbligato della tematica dell’ordine pubblico»: ord. 1.7.1983, n. 214), l’assenza di discrezionalità legislativa, l’interesse del bambino e il requisito della «manifesta» contrarietà. Il disegno che se ne trae è quello di un ordinamento aperto verso l’esterno, in ossequio agli artt. 10, 11 e 117 della Costituzione e alla filosofia sottostante alle nostre disposizioni di diritto internazionale privato, e tollerante nei confronti di istituti sconosciuti o regolati diversamente, dovendosi l’analisi dell’interprete concentrarsi, anziché sulla diversità in sé, sugli «effetti» prodotti da tali istituti in Italia (Cass. civ., sez. I, 18.4.2013, n. 9483, in Dir. & Giust., 19.4.2013, nota R. Tantalo).

  1. Diritti fondamentali. – Sotto il primo aspetto, i giudici fiorentini ribadiscono che per essere contraria all’ordine pubblico internazionale l’adozione estera deve contrastare «con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, desumibili dalla Carta costituzionale dei Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo».
  1. Discrezionalità legislativa. – Per preservare l’ancoraggio costituzionale dell’ordine pubblico, secondo la citata pronuncia della Cassazione ove «non esista un vincolo costituzionale dal punto di vista dei contenuti, […] non si può opporre l’ordine pubblico». Si tratta di una tesi già espressa in passato dalla Corte costituzionale austriaca in tema di maternità surrogata (sent. 12.10.2012, casi B 99/12 e B 100/12). Il limite dell’ordine pubblico internazionale risulta dunque destinato a operare esclusivamente al di fuori delle materie nelle quali «è ampio il potere regolatorio e, quindi, lo spettro delle scelte possibili da parte del legislatore ordinario». La gestazione per altri e la procreazione medicalmente assistita non sono tra questi, sicché status personali creati all’estero in conseguenza dell’accesso a queste tecniche non sono sindacabili attraverso lo strumento dell’ordine pubblico internazionale. Lo stesso deve dirsi per l’adozione.
  1. L’interesse del bambino. – Qui la preoccupazione dei giudici fiorentini è evitare il prodursi di «situazioni claudicanti» che inciderebbero sui diritti fondamentali del bambino. Tali diritti sono anzitutto il diritto – definito «d’importanza primordiale» –all’identità personale, il quale comprende l’acquisizione della cittadinanza, i diritti ereditari e la libertà di circolazione nello spazio europeo. Si proietta qui l’ombra lunga delle sentenze della Corte EDU relative alla gestazione per altri all’estero (sent. 26.6.2014, ric. n. 65192/11 e 65941/11, Mennesson c. Francia e Labassee c. Francia, in Foro it., 2014, IV, 561, nota G. Casaburi, nonché 27.1.2015, ric. n. 25358, Paradiso e Campanelli c. Italia, § 71 ss., in Foro it., 2015, IV, 117, nota G. Casaburi, riformata dalla sent. 25.1.2017). Operano inoltre «il diritto fondamentale alla conservazione dello status legittimamente acquisito all’estero», il diritto a non essere discriminati a causa dell’orientamento sessuale dei genitori e, infine, il diritto alla continuità affettiva, che necessariamente implica il riconoscimento del legame con entrambi i genitori.
  1. Contrarietà «manifesta». – Da ultimo, l’esame a carico del giudice richiede nulla di più di una semplice analisi sommaria degli elementi caratteristici della fattispecie. Al riguardo si è ritenuta sufficiente la «ampia documentazione» prodotta dai ricorrenti sullo stato di salute dei bambini, «che vivono in una famiglia stabile, hanno relazioni parentali e amicali assolutamente positive, svolgono tutte le attività proprie di minori della loro età (scuola, sport, relazioni coi pari e coi familiari adulti e coetanei)». Insomma, concludono i giudici fiorentini, «si tratta di una vera e propria famiglia e di un rapporto di filiazione in piena regola che come tale va pienamente tutelato».

Si noti infine che l’effetto dell’adozione così riconosciuta è pienamente legittimante. Osservano i giudici al riguardo che «voler limitare gli effetti della sentenza di cui si chiede la trascrizione a quelli propri dell’adozione in casi speciali di cui all’art. 44 lett. d) è assolutamente contrario ai principi sopra esposti e non potrebbe […] sottrarsi […] a censure di costituzionalità». Il riferimento è alla tesi che vorrebbe gli effetti dell’adozione in casi particolari confinati a quanto previsto dall’art. 300, co. 2, cod. civ., per cui «l’adozione non induce alcun rapporto civile tra […] l’adottato e i parenti dell’adottante». Come osserva il Tribunale nel caso dell’adozione statunitense, la riforma della filiazione del 2012-2013 ha «ridimensiona[to] significativamente, laddove interpretata letteralmente, le differenze intercorrenti tra adozione ordinaria e adozione nei casi particolari. In base a questa impostazione, dunque, l’art. 54 L. 184/1983, che richiama il citato art. 300, co. 2, cod. civ., deve considerarsi implicitamente abrogato, non potendosi oggi più concepire uno stato di figlio “speciale” che non dia vita, a differenza degli altri figli, a un legame di piena parentela con la famiglia dell’adottante.

Tutto questo a conferma, qualora ve ne fosse ancora bisogno, che quella che i ricorrenti hanno creato all’estero è una vera e propria famiglia anche in Italia.


La Corte Suprema americana, il Defense of Marriage Act e le ricette dell’uguaglianza

Quando un giudice deve pronunciarsi su temi considerati delicati o comunque definiti «sensibili» non è sufficiente accumulare argomentazioni a favore della soluzione prescelta: occorre che esse siano anche buone. E la loro bontà si misura in base alla credibilità che tale soluzione determina in capo al giudice che l’ha determinata. Nel caso del matrimonio tra persone dello stesso sesso (same-sex marriage), buone argomentazioni e credibilità sono gli ingredienti fondamentali di una ricetta che deve essere «digerita» dalla società civile senza generare eccessive contrapposizioni o conflitti. È il caso della sentenza del 26 giugno 2013 della Corte Suprema americana nel caso United States v. Windsor (2013 U.S. LEXIS 4921).

Oggetto del contendere è una legge, il Defense of Marriage Act del 1996 (DOMA, Pub. L. No. 104-199, 1 USC § 7), voluta dal Congresso federale per impedire il riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso. Essa trae origine da una vicenda giudiziaria portata dinanzi alla Corte Suprema delle Hawaii nel 1993, nella quale era stato messo in dubbio che l’esclusione delle coppie gay e lesbiche dal matrimonio potesse considerarsi compatibile con il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione dello Stato (Baehr v. Lewin, 74 Haw. 530). Nelle more del giudizio — che poi si tradusse in una pronuncia di rigetto, essendo il legislatore hawaiiano nel frattempo intervenuto con una legge costituzionale (Baehr v. Miike, 92 Haw. 634) — il deputato Robert Barr propone alla Camera dei Rappresentanti un progetto di legge federale «a difesa del matrimonio». Dichiaratamente volto semplicemente a confermare una definizione secolare, dai lavori preparatori del DOMA traspare l’intenzione di impedire che, «in a more pragmatic sense, homosexual couples would presumably become eligible to receive a range of government marital benefits» (H.R. 104-664, 1-18, 2 (1996)). L’iter legislativo, che si svolge in tempi record, partorisce una Section 3 la quale prevede che per il diritto federale i termini «spouse» e «marriage» possano riferirsi solo all’unione tra uomo e donna.

Il 1996, però, è anche l’anno di Romer v. Evans [517 U.S. 620 (1996)]. In Romer la Corte Suprema aveva dichiarato incostituzionale l’Amendment 2 della Costituzione del Colorado, che vietava qualsiasi disposizione statale di contrasto alla discriminazione per orientamento sessuale. Secondo la Corte l’Amendment 2 è dettato unicamente dall’ostilità nei confronti delle persone omosessuali e dalla volontà di renderle «unequal to everyone else». Il messaggio è chiaro: «for the first time in history, the US Supreme Court had acknowledged the prejudice behind an antigay law and had rejected it [and] recognized that gay people are more than sex acts and telegraphed the message that “homosexuals” are people and that they are entitled to full constitutional rights» (Keen, Goldberg, Strangers to the Law. Gay People on Trial, 2000, 235).

Sin dalle sue origini il DOMA si pone dunque in contrasto con questo principio, ma i dubbi di incostituzionalità rimangono molteplici. In DOMA vuole anzitutto impedire a gay e lesbiche di sposarsi a ogni livello, non permettendo che un’unione affettiva solida, duratura e caratterizzata da una comunione materiale e spirituale sia in ogni caso definibile come «matrimonio» secondo il diritto federale. Vi è dunque una violazione frontale dell’Equal Protection Clause, contenuta nel XIV Emendamento della Costituzione federale. Nello specifico, il DOMA prende di mira una classe di cittadini, distinti per il loro orientamento sessuale, e li rende «unequal to everyone else». Come ha prospettato l’Attorney General nel 2011 nel suggerire proprio l’incostituzionalità del DOMA, quest’ultimo tratta in modo meno favorevole le coppie gay e lesbiche sposate in rapporto a quelle di sesso opposto, anch’esse sposate nello stesso Stato, con conseguente violazione del principio di uguaglianza.

Nel caso Windsor la Corte Suprema non fa proprie queste argomentazioni legate al principio di uguaglianza, ma analizza il DOMA da un’angolatura diversa, tutta incentrata sull’equilibrio tra potere statale e potere federale. Esso viene esaminato sotto due aspetti: una per così dire «verticale», riguardante la sovranità dei singoli Stati oggetto di precise scelte politiche, e una «orizzontale», inerente alla dignità delle coppie same-sex, meritevole di attenzione da parte della Corte.

La Corte rileva anzitutto, in un contesto nel quale 11 sister states riconoscono espressamente il same-sex marriage, una frattura rispetto alla tradizionale divisione di competenze che caratterizza la struttura federale dell’ordinamento statunitense. Sotto questo aspetto, «the State’s decision to give [gays and lesbians] the right to marry conferred upon them a dignity and status of immense import[, whereas DOMA] departs from this history and tradition of reliance on state law to define marriage».

In secondo luogo, il DOMA crea «two contradictory regimes within the same state, [forcing] same-sex couples to live as married for the purpose of state law but unmarried for the purpose of federal law, thus diminishing the stability and predictability of basic personal relations the State has found it proper to acknowledge and protect». Non solo. Esso «demeans the couple, whose moral and sexual choices the Constitution protects and whose relationship the State has sought to dignify», e «humiliates tens of thousands of children now being raised by same-sex couples». In breve, il DOMA «impose[s] inequality», impattando concretamente la vita di milioni di coppie.

L’Equal Protection Clause resta in qualche modo sullo sfondo, ma non viene in alcun modo menzionata dalla Corte a sostegno del risultato. Non che una simile base teorica non fosse disponibile, come abbiamo visto. Il punto è che, usando l’Equal Protection Clause contro il DOMA, la Corte avrebbe messo a disposizione del contenzioso esistente e di quello futuro una formula utilizzabile contro i mini-DOMA — le disposizioni statali che, ancora oggi in vigore nella stragrande maggioranza degli Stati, vietano il matrimonio tra persone dello stesso sesso — e generato in tal modo un corto circuito giudiziario tra competenze statali e potere federale. Piuttosto, evitando di addentrarsi nelle pieghe spigolose delle formule di «suspect class» o di «suspect classification» che costituiscono l’autentica ragione di divisione tra i giudici e tra le parti, ci pare che la Corte conservi intatta la propria credibilità quale «giudice dei diritti» e difensore della dignità violata delle persone e delle coppie omosessuali già riconosciuta in buona parte a livello statale.

Quanto infine all’accusa, rivolta alla Corte soprattutto nel dissent di Justice Scalia, di «invasione di campo» rispetto al Congresso, essa non sembra in alcun modo fondata. Infatti, la discussione continuerà a svolgersi nei diversi Stati, che pure negli ultimi anni hanno dato prova di un fervente dibattito sul piano democratico, fatto di prassi amministrative, iniziative giudiziarie e referendum popolari. Scalia scrive, criticando l’opinion della maggioranza, che «the most expert care in preparation cannot redeem a bad receipt». Forse ha ragione. Ma è altresì vero, e il caso Windsor lo dimostra, che è possibile individuare gli ingredienti cattivi della ricetta, ottenendo così che essa avveleni i commensali, escludendo taluni di loro da quello che appare come una continua, florida ed interessante discussione su diritti fondamentali, uguaglianza e dignità della persona.


Omogenitorialità e non discriminazione

Nota a margine della sentenza della Corte Suprema dell’Iowa del 3 maggio 2013 nel caso Gartner v. Iowa Department of Public Health

Dopo pochi anni dalla sentenza con la quale ha riconosciuto il diritto delle coppie gay e lesbiche di contrarre matrimonio nello stato [Barnum v. Brien, 763 N.W. 2d 862 (Iowa 2009)], con la pronuncia del 3 maggio 2013 la Corte Suprema dell’Iowa ritorna sulla questione della tutela delle famiglie incentrate su coppie dello stesso sesso, con particolare riguardo all’omogenitorialità. Essa ha stabilito che è incostituzionale, alla luce del principio di uguaglianza, disconoscere il ruolo genitoriale svolto dalla madre non-biologica e che, pertanto, tale figura va iscritta nell’atto di nascita riguardante il figlio della coppia esattamente come avviene in virtù della presunzione di paternità applicabile alle coppie coniugate di sesso diverso.

Il caso di specie riguarda il progetto procreativo realizzato da due donne, Melissa e Heather, fidanzatesi nel 2003. Una prima figlia era nata da Heather attraverso fecondazione da donatore anonimo e Melissa era stata riconosciuta come co-madre attraverso un successivo procedimento di adozione. Dopo il matrimonio, celebrato nel 2009, a seguito di procreazione assistita Heather partorisce il secondo figlio e le due donne chiedono all’ufficio dell’anagrafe (l’Iowa Department of Public Health) che anche il nome di Melissa sia inserito, come co-madre, sull’atto di nascita. L’ente però rigetta tale richiesta, adducendo che l’attuale sistema di stato civile dell’Iowa «recognizes the biological and ‘gendered’ roles of ‘mother’ and ‘father’, grounded in the biological fact that a child has one biological mother and one biological father».

La materia del contendere è rappresentata dalla Section 144.13(2) dell’Iowa Code la quale, dando attuazione alla nota presunzione di paternità, stabilisce che, se la madre biologica al momento della nascita risulta sposata, il nome del marito è inserito come padre nell’atto di nascita, a meno che la paternità non sia determinata in modo diverso attraverso un accertamento giudiziario conclusosi con sentenza.

Com’è noto, le famiglie omogenitoriali sono un fenomeno recente che nasce spontaneamente dalla società. Alcune di esse traggono origine da coppie eterosessuali (coniugate o conviventi) con figli, quando uno dei coniugi o conviventi inizia, dopo la rottura dell’unione, a convivere con una persona dello stesso sesso. In tal caso la famiglia si qualifica come «ricomposta». Altre famiglie sono per così dire «originarie», nel senso che l’intero progetto procreativo si svolge all’interno della coppia mediante accesso — ove consentito — alle tecniche di procreazione medicalmente assistita o a procedimenti di maternità surrogata. Ricade in questa seconda ipotesi il caso di Melissa e Heather. In entrambe le tipologie, comunque, la principale questione giuridica da risolvere risiede nello status genitoriale del «secondo genitore» (co-madre, co-padre), cioè del coniuge o partner della madre biologica il quale, pur svolgendo per intero e quotidianamente il ruolo di genitore, vede il proprio status ignorato dal diritto. Nei fatti, le famiglie omogenitoriali sono famiglie come tutte le altre; agli occhi del diritto, nondimeno, esse pagano lo scotto dell’essere, la loro, una relazione omosessuale.

Nel caso che qui ci occupa la Corte distrettuale di Polk County, investita del procedimento in primo grado, aveva ritenuto che la suddetta Section dovesse essere interpretata come applicabile anche alle coppie dello stesso sesso. In tal modo Melissa, che risulta sposata con la madre biologica del neonato, doveva essere inserita come madre in virtù della presunzione di paternità. La Corte distrettuale però non si è addentrata nei profili di legittimità costituzionale della norma, che invece sono stati affrontati dalla Corte Suprema.

Come spesso accade nelle pronunce che si occupano del principio di uguaglianza, la Corte si sofferma anzitutto sulle finalità della presunzione di paternità. Si tratta, secondo la Corte, di «a fundamental legal construct originating in common law». Principio globalmente diffuso tra le nazioni, la presunzione «address[es] several key social policies». In particolare, essa promuove la stabilità del nucleo familiare, determina l’identità degli obbligati al mantenimento del minore, definisce i diritti ereditari e protegge la dignità del bambino negando la possibilità di mettere in discussione, senza prove e senza apposito procedimento giudiziario, le sue origini e la sua ascendenza.

Anzitutto, la Corte esclude la possibilità di interpretare la menzione del «marito», contenuta nella Section 144.13(2), come estensibile alla coniuge dello stesso sesso. Infatti, nel redigere la norma in parola il legislatore ha ritenuto di dover espressamente definire i ruoli di genere riferendosi «unambiguously» a «madre», «padre» e «marito». Insomma, «only a male can be a husband or father. Only a female can be a wife or mother». Se il legislatore avesse voluto rendere neutri tali termini, l’avrebbe fatto utilizzando «coniuge» o «genitore»: per la Corte quindi non è possibile superare questa lettura semplicemente per via ermeneutica. Occorre piuttosto una pronuncia di legittimità costituzionale.

A tal riguardo, la norma impugnata si pone in contrasto con l’art. I, Section 6 della Costituzione dell’Iowa, il quale vieta al legislatore di conferire diritti a «citizens or class of citizens» che «upon the same terms shall not equally belong to all citizens». Il primo passo è dunque verificare se le ricorrenti possono essere poste in comparazione con le coppie coniugate di sesso opposto, e qui la Corte risponde affermativamente. Inoltre il riferimento del legislatore al «marito» non consente alle coppie lesbiche sposate di ottenere l’iscrizione del genitore non-biologico nell’atto di nascita, e tale ostacolo viola il loro diritto a non essere discriminate.

Infine, l’Iowa Department aveva addotto, a sostegno della discriminazione, l’esistenza di un interesse della pubblica amministrazione a uno stato civile efficiente ed efficace, nonché l’interesse a stabilire con certezza la paternità. I giudici rigettano totalmente queste ragioni. In primo luogo, essi notano che anche nelle coppie di sesso diverso l’avvenuto concepimento a mezzo di fecondazione da donatore anonimo non risulta noto allo stato civile, operando la presunzione di paternità a favore del marito della partoriente. Non si vede come il caso della coppie lesbica dovrebbe essere diverso. In seconda istanza, nessun interesse all’efficienza della pubblica amministrazione può essere addotto, in quanto «some other unarticulated reason, such as stereotype or prejudice, may explain the real objective of the State». Da ultimo, tutte le esigenze sottostanti alla presunzione di paternità sono riferibili anche alle coppie dello stesso sesso, soprattutto la necessità di stabilire l’identità degli obbligati al mantenimento del minore appena nato. Pertanto, «the only explanation for not listing the nonbirthing lesbian spouse on the birth certificate is stereotype and prejudice».

La decisione si colloca nell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, riscontrabile in quasi tutti i Paesi occidentali (da noi Cass. civ., 11 gennaio 2013, n. 601, in Giur. it., 2013, 1036, note Paparo e Winkler) e a livello sovranazionale (di recente v. Corte EDU, 19 febbraio 2013, n. 19010/07, Case of X and Others v. Austria, in Nuova giur. civ. comm., 2013, nota Fatta e Winkler), che risconosce dignità giuridica e sociale alle famiglie omogenitoriali. Essa conferma anzitutto che è possibile applicare il principio di non discriminazione per orientamento sessuale senza scardinare l’assetto corrente del diritto di famiglia. Inoltre, detto principio consente di estendere all’ordinamento giuridico un riconoscimento che già esiste a livello sociale. Infine, come scrive la stessa Corte Suprema dell’Iowa, «it is important for our laws to recognize that married lesbian couples who have children enjoy the same benefits and burdens as married opposite-sex couples who have children». La qualifica di «famiglia» dell’una e dell’altra ipotesi, insomma, deve considerarsi oggi fuori discussione.