Liliana Rossi Carleo
Il nuovo diritto dei consumatori in Cina
(Prefazione al volume di Fabrizio Panza e Hu Junhong, edito da Edizioni Scientifiche Italiane)
La presentazione del contributo su Il nuovo diritto dei consumatori in Cina rappresenta l’occasione per focalizzare e ribadire quanto già emerge ictu oculi: l’importanza di un dialogo tra studiosi appartenenti a sistemi diversi per una migliore e reciproca comprensione di temi che, seppure comuni nella loro essenza, restano lontani nel passaggio dai princìpi alle regole. Il dialogo alimenta in concreto quella apertura a saperi e, quindi, a risposte diverse che dovrebbe rappresentare uno degli aspetti positivi della globalizzazione.
Il dialogo di per sé non consente di certo di superare quelle difficoltà che, come ammonisce F.P. in apertura, sono inevitabili quando si procede a una comparazione definita “estrema”, ma di certo aiuta ad attenuarle evitando i rischi di una visione distorta cui proprio le molte difficoltà, e fra queste in primis quelle linguistiche, possono condurre. Difatti le difficoltà linguistiche – che connotano per il giurista il definirsi dei termini e che spesso già ci tormentano nel “ristretto” ambito europeo – vengono, nello specifico, significativamente ridotte posto che i due Autori non hanno avuto la necessità di ricorrere alla mediazione di una lingua terza. Rappresenta, dunque, ragione di apprezzamento la conoscenza da parte di H.J. del nostro linguaggio tecnico, e la analoga conoscenza da parte di F.P. della lingua cinese, al cui sistema si guarda completando culturalmente quelle aperture che il mercato cerca, ma che
non possono essere limitate alle sole esperienze che il mercato stesso tenta di imporre.
Ci viene offerta un’interessante visione d’insieme che trova nel divenire della legge a tutela dei consumatori il punto focale intorno al quale il quadro viene ricostruito.
Questo quadro, opportunamente, ha come cornice il contesto economico sociale nel quale la disciplina va ad inserirsi e dalla quale, in effetti, discende. Il contesto, del quale si dà atto, si palesa attento alla produzione e alla rilevanza che è andata assumendo l’attività imprenditoriale al fine di accelerare il nuovo modello di sviluppo segnato dal passaggio all’economia di mercato. Questo passaggio ha comportato, come si evidenzia, il progressivo formarsi nella coscienza collettiva dei concetti di “bene di consumo” e “consumatore”.
Sicurezza e qualità esprimono l’essenza della tutela e ne costituiscono il nucleo essenziale: una conferma, in apparenza banale, ma nella sostanza eloquente, sembra possa trarsi dalla circostanza che il primo riferimento normativo ai diritti e agli interessi dei consumatori si rinviene nel Regolamento sulla responsabilità e qualità dei prodotti industriali del 1986.
La crescente consapevolezza di tali “diritti” e “interessi” impone, proprio con l’emanazione di discipline gradatamente più organiche, di ricercarne le radici guardando al sistema delle fonti e al loro intersecarsi. Giova, peraltro, ricordare, a tale riguardo, che gli artt. 2 e 3 della legge a tutela dei consumatori rinviano alle altre leggi e regolamenti per quanto in essa non espressamente disciplinato: la legge di tutela del consumatore, come è ovvio, si inserisce in un sistema e pertanto nel testo viene fatta un’idonea illustrazione della molteplicità delle fonti.
Resta per noi oggetto di meditazione il constatare che, secondo la ricostruzione prospettata, seppure emerge che la Costituzione, anche nel sistema cinese, si considera una fonte gerarchicamente sovraordinata e seppure – cosa che non rappresenta per noi una singolarità – in essa non si rinviene un’esplicita menzione del consumatore e dei suoi diritti, tuttavia i princìpi in essa racchiusi sembrano aver avuto una scarsa incidenza sui diritti e interessi dei consumatori, malgrado il richiamo operato dall’art. 4 della l.c. a princìpi già contemplati nella Costituzione, oltre che nei Princìpi generali del diritto civile e nella legge dei contratti.
In questo intersecarsi delle fonti suscita particolare interesse il ruolo che assumono le regole giuridiche del mercato, che rappresentano uno strumento imprescindibile della tutela del consumatore. In quest’ottica si pone la stessa legge sulla tutela dei diritti e interessi dei consumatori, che pone in apertura, tra i suoi scopi, anche la promozione di un sano sviluppo
dell’economia di mercato socialista.
Obiettivo della tutela, va ribadito, è essenzialmente la sicurezza alla quale si accompagna l’educazione e l’informazione. Il prodotto è oggetto, quindi, di particolare attenzione e ad esso si riferiscono la qualità, gli standard di sicurezza e, in definitiva, un’articolata disciplina che, con gli occhiali del giurista italiano, definiremmo anche di stampo pubblicistico.
Questa disciplina è diffusamente illustrata e ci consente una panoramica completa, arricchita dai collegamenti che essa ha con altre discipline.
Pur senza poter e dover ripercorrere quanto analiticamente troviamo nel testo, ci limitiamo a rievocare alcune suggestioni fra le tante cui induce la lettura di esso.
L’apertura alle esperienze straniere sembra sottesa al vivace dibattito che ha animato la dottrina per quanto riguarda le Associazioni dei consumatori, significativamente oggetto anche delle nuove disposizioni introdotte dalla Novella: testimonianza dei diversi significati che vanno ascritti a locuzioni che si ripetono nei diversi sistemi.
Analogamente può dirsi per quanto riguarda la disciplina di quelle che noi definiremmo ADR, che ci viene illustrata, ben più che riportata.
Per quanto riguarda le novità, diffusamente analizzate, di esse si dà conto partendo dall’introduzione del diritto alla privacy nel nuovo testo della legge che tutela diritti ed interessi dei consumatori.
Il legislatore sembra aver introdotto questa tutela in ragione di una scelta pragmatica, necessitata, come ci viene chiarito, dalla rapidità dello sviluppo economico e del sempre più diffuso uso delle reti telematiche. L’emendamento ha ad oggetto il trattamento, l’uso, la vendita del “prodotto” dati personali. Il riconoscimento del diritto è, comunque, inserito nella norma che, prima della riforma, tutelava, in via generale, il diritto al rispetto della dignità personale del consumatore e, in via più specifica, degli usi e dei costumi del proprio gruppo etnico. Sembra cogliersi una certa ambiguità che, difatti, è alla base delle divergenti opinioni che si contrappongono quando si tratta di individuare la natura di tale diritto.
Ancora una volta, piuttosto che indulgere nella tentazione di dar conto già nella presentazione dei molti cambiamenti che segnano una tappa importante di un incessante cammino, siamo certi che il migliore modo di apprezzarli è quello che verrà dalla lettura del testo.
Sebbene non tocchi a noi trarre un bilancio delle molte novità, posto che tale bilancio è ben tratto nelle conclusioni del testo, ci piace, comunque, guardare ad un cammino che segna, gradualmente, punti di avvicinamento tra impostazioni inizialmente lontane. Un avvicinamento si rinviene, difatti, nell’attenzione che si va riservando al contratto e che trova nell’introduzione del recesso come rimedio una prima, timida, manifestazione.
In conclusione una digressione mi va consentita: posso e debbo dare atto che l’essere chiamata a questa Presentazione discende certamente dalla circostanza che la giovane coautrice cinese ha trascorso
in Italia, e in particolare a Roma Tre, un periodo significativo per la sua formazione di studiosa, il che mi permette di osservare con soddisfatto ottimismo il
procedere di un dialogo tra culture che parte da lontano e che, mi auguro, possa portare lontano.
9 Giugno 2016