Giuseppe Giaimo
A civil action. Tutele civilistiche ed esecuzioni capitali in Arkansas
Le questioni relative alle esecuzioni capitali – quali espressioni del potere dello Stato di punire, con la pena massima, l’avvenuta commissione di reati di particolare gravità – rientrano, ratione materiae, nell’ambito delle categorie giuridiche pubblicistiche e la relativa giurisdizione (attinente all’accertamento dei fatti, alla condanna dei responsabili ed all’irrogazione ed all’esecuzione della sanzione) è interamente di competenza delle Corti penali.
Questa considerazione, che ha dell’ovvio, di recente è stata sottoposta (nello Stato dell’Arkansas) ad una sorta di verifica di resistenza, attraverso un tentativo di impiego delle categorie civilistiche in modo diretto ad interferire, in maniera surrettizia, con il compimento delle azioni necessarie per provocare la morte di alcuni condannati mediante l’inoculazione di una miscela letale di sostanze chimiche.
Una premessa sui fatti è doverosa, oltre che utile al fine di chiarire il contesto in cui la vicenda si è sviluppata.
Nel mese di luglio del 2016, l’Arkansas Department of Correction (ADC) decise l’acquisto di una partita di bromuro di vecuronio (Vecuronium), un miorilassante il cui utilizzo è inserito nel protocollo per l’esecuzione delle pene capitali mediante iniezione letale. Al fine di conseguire il farmaco, l’Amministrazione penitenziaria si rivolse alla McKesson Medical Surgical Inc. – una ditta che opera come distributore di medicinali prodotti da industrie del settore – esibendo la licenza sanitaria del proprio direttore medico, senza esplicitare lo scopo al quale era destinato il prodotto. Dopo una decina di giorni, la McKesson (dopo avere acquisito la consapevolezza della vendita, conclusa per telefono tramite un addetto ai rapporti commerciali) richiese indietro il Vecuronium e, a tal fine, restituì all’Amministrazione carceraria le somme pagate senza, al contempo, riottenere la merce. Trascorsi diversi mesi – nel corso dei quali si alternarono ulteriori sollecitazioni per la restituzione del farmaco ed i corrispondenti rifiuti dell’ADC – lo Stato dell’Arkansas decise di procedere a ben otto esecuzioni capitali, da effettuare entro il 30 aprile 2017 al fine di evitare la scadenza (che sarebbe avvenuta proprio in quella data) del farmaco contenente il bromuro di vecuronio. Questa improvvisa accelerazione dei tempi indusse la McKesson ad esperire (a ridosso della prima iniezione letale, in calendario per il 20 aprile 2017) una azione, di natura civilistica, al fine di impedire l’utilizzo del medicinale venduto e con l’evidente scopo, indirettamente perseguito, di ostacolare la messa a morte dei condannati.
Una volta esposti i fatti, l’attenzione deve volgersi ai profili giuridici della questione: non soltanto, tuttavia, in riferimento alle argomentazioni esposte dalle parti in conflitto ma, soprattutto, in ordine alla astratta possibilità di utilizzo dello strumentario concettuale proprio del diritto privato in chiave ostativa all’esecuzione di una condanna a morte.
I motivi a sostegno dell’azione esperita dalla McKesson sono, essenzialmente, di natura contrattuale. Il presupposto di fondo risiede, infatti, in una falsa rappresentazione della realtà in cui sarebbe incorsa parte venditrice, la quale avrebbe alienato il farmaco soltanto perché il proprio dipendente – rassicurato dalla licenza sanitaria esibita a fronte della richiesta, che dovrebbe garantire un uso dei medicinali a vantaggio di coloro ai quali essi vengono somministrati – sarebbe stato indotto in errore dall’ingannevole e capzioso silenzio dell’acquirente, in ordine alla destinazione effettiva del prodotto. L’utilizzo del bromuro di vecuronio quale componente dell’iniezione letale – reso possibile soltanto da un approvvigionamento realizzato attraverso un contratto viziato – avrebbe comportato, quindi, una irrimediabile lesione, soltanto in parte economicamente valutabile, alla McKesson. La ditta, infatti, avrebbe risentito di un gravissimo danno all’immagine dall’essere associata alle esecuzioni capitali e, al contempo, avrebbe corso il rischio di subire la risoluzione del contratto di distribuzione che la lega alla casa farmaceutica, la quale ha vietato che i propri prodotti siano alienati per divenire strumento utile ad eseguire la pena di morte.
L’esito della vicenda è noto. La Corte territoriale (lo stesso giorno previsto per la prima esecuzione) emise un ordine con il quale inibiva all’Amministrazione carceraria l’uso del farmaco; in pari data, lo Stato dell’Arkansas ricorse alla Corte Suprema dello stesso Stato, ottenendo un immediato e contestuale provvedimento che – senza entrare in alcun modo negli aspetti sostanziali della questione – bloccò l’efficacia di quanto statuito dal giudice sottordinato, rinviando il giudizio sul merito (ancora in corso, al momento attuale) e, di fatto, consentendo la programmata esecuzione dei condannati entro la data di scadenza del farmaco.
Si è già detto che, in questa sede, non saranno approfondite le questioni relative alla fondatezza delle pretese azionate dalla McKesson, nei termini di una loro aderenza alle norme che disciplinano la materia contrattuale ed i relativi rimedi. Sono opportune, tuttavia, alcune riflessioni in ordine al rapporto tra le regole di natura privatistica e le prerogative sovrane dello Stato, soprattutto con riferimento ad una possibile incidenza delle prime su queste ultime. La questione risiede, in particolare, sulla necessità di accertare la possibile sottomissione dell’esercizio della funzione punitiva – tipica ed esclusiva dello Stato-comunità – rispetto alla tutela di un diritto individuale, che trovi la sua fonte in regole civilistiche, eventualmente leso dalle modalità in cui la funzione stessa è esercitata. In altri termini, occorre esaminare se l’azione dello Stato medesimo, in un bilanciamento di interessi a confronto, possa essere condotta anche se da essa derivi un danno (prevalentemente di natura economica) ad un soggetto terzo che, magari per ragioni commerciali, si trovi coinvolto nel processo di esecuzione della pena.
Una risposta fondata su un criterio prettamente pubblicistico non può che essere di segno positivo, nel senso che l’opera sanzionatoria dello Stato non può essere soggetta ad interferenze da parte di privati, quando essa è condotta nel pieno rispetto delle regole stabilite a governo dell’esecuzione della pena. Ciò comporta, quindi, che un eventuale danno di carattere patrimoniale subito da un terzo (magari per un inadempimento contrattuale da parte dell’Amministrazione pubblica) è destinato a trascolorare, rispetto al preminente interesse collettivo sottostante all’esercizio delle misure punitive dei crimini (questa, per inciso, è una delle tesi sostenute dalla difesa dello Stato dell’Arkansas, nel proprio ricorso innanzi alla Corte Suprema).
Un siffatto appiattimento sulla funzione sociale della pena, tuttavia, non può costituire un dogma inviolabile, tale da giustificare una compressione inaccettabile delle istanze individuali potenzialmente lese da un esercizio della funzione stessa in modo slegato dalla necessaria osservanza dell’intero complesso ordinamentale. Se così fosse, infatti, ci si troverebbe innanzi ad una palese violazione della rule of law (intesa sia come supremazia della legge in ogni potere esercitato da pubbliche autorità, sia come principio di eguaglianza guridica) che, come è noto, costituisce la spina dorsale dei sistemi di Common Law: in particolare, ove ciò avvenga in un ambito (l’esercizio della pena capitale) che, per la sua delicatezza e le implicazioni ad esso connesse, richiede il massimo rigore e la più stretta osservanza delle regole.
13 Luglio 2017