Giorgio Repetto
Un landmark tra Strasburgo e Sarajevo: il caso Sejdić e Finci
Diversi sono gli aspetti rilevanti del caso Sejdić e Finci c. Bosnia-Erzegovina, deciso dalla Grande Camera della Corte di Strasburgo il 22 dicembre del 2009 (ricc. nn. 27996/06 e 34836/06).
Il primo riguarda il contesto di provenienza della causa. I ricorrenti sono due cittadini bosniaci, rispettivamente di origine rom e ebraica, che si vedono interdetta la possibilità di essere eletti sia alla seconda camera del Parlamento (la Camera dei popoli) che alla Presidenza, e lamentano per questo la violazione degli artt. 14, 3 prot. 1 e 1 prot. 12 CEDU. L’impedimento nasce dal fatto che la Costituzione, adottata nel 1995 quale protocollo dell’accordo di pace di Dayton e mai soggetta a referendum, prevede che sia l’uno che l’altro organo siano costituiti in modo perfettamente paritario da soggetti appartenenti alle tre etnie prevalenti in Bosnia: bosniaci, croati e serbi. Sia la Camera dei popoli (quindici membri in tutto) che la Presidenza (tre membri in tutto) sono infatti formate da un numero pari di individui appartenenti a ciascuna delle tre componenti, mentre gli individui appartenenti ad altre etnie, espressamente definiti “popoli non costituenti”, possono concorrere solamente all’elezione per la Camera dei rappresentanti, l’unico organo eletto direttamente dal popolo.
18 Luglio 2010
Comparare come tradurre: a proposito di un recente libro di François Ost
Nel suo ultimo libro Traduire. Défense et illustration du multilinguisme (Paris, Fayard, 2009), François Ost esplora i molti aspetti – linguistici, filosofici, etici e giuridici – del “paradigma” della traduzione. Insieme alla grande ricchezza di analisi, il libro ha il merito di invitare il giurista a riflettere su quanto del proprio bagaglio epistemologico dipenda, in ultima istanza, dal legame tra diritto e linguaggio.
8 Aprile 2010