Filippo Fontanelli
Da Strasburgo arriva uno stop alle procedure di restituzione dei rifugiati tra i membri dell’Unione
La Corte EDU, con la sentenza del 21 gennaio 2011, ha accolto il ricorso proposto dal Sig. M.S.S. contro Belgio e Grecia. M.S.S. è un cittadino afghano che, fuggito dal paese di origine per sottrarsi alle possibili ritorsioni del regime talebano, aveva chiesto asilo in Belgio, dopo essere entrato in Europa dalla Grecia. Le autorità belghe, in applicazione del Regolamento Dublino II, avevano richiesto che fosse la Grecia – il primo paese in cui era arrivato – a occuparsi della richiesta di asilo, e a tale scopo avevano trasferito il ricorrente in Grecia, in un istituto di detenzione.
30 Maggio 2011
Li hai voluti i contro-limiti? Ora pedala!
Il Tribunale dell’Unione Europea ha pubblicato il 30 settembre scorso la sentenza nella causa T-85/09 (Yassin Abdullah Kadi c. Commissione).
Ricorrente e oggetto del ricorso sono noti: il sig. Kadi ha richiesto al Tribunale di annullare il regolamento della Commissione 1190/2008, recante l’ennesima modifica al regolamento 881/2002, con cui si confermava la sua iscrizione nell’elenco dei soggetti di cui il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite aveva imposto il congelamento dei beni, a causa della loro associazione con il movimento terroristico dei Talebani.
28 Ottobre 2010
All’s well that ends Honeywell
Nella pronuncia pregiudiziale Mangold, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha statuito l’esistenza del principio generale del divieto di discriminazioni basate sull’età, e la sua prevalenza sul diritto nazionale confliggente. Molti osservatori han ritenuto che il metodo seguito dalla CGUE per ricostruire tale principio fosse troppo disinvolto, al punto che il risultato sarebbe stato la vera propria invenzione in sede giudiziaria di un principio nuovo, piuttosto che la sua debita identificazione.
6 Settembre 2010
Quando la direttiva indica la luna
All’indomani della sentenza Kücükdeveci non sono mancate le reazioni di chi la considera una decisione epocale. Certamente, la Corte ha affrontato in maniera concisa una rosa di questioni spinose, e non mancano i passaggi interessanti (un esempio: al punto 22 la Corte ricorda il valore vincolante della Carta dei Diritti Fondamentali, glissando signorilmente sul particolare che all’epoca dei fatti in causa il Trattato di Lisbona non era in vigore).
16 Aprile 2010