Anna Lorenzetti
La Corte costituzionale decide sul cognome comune delle persone unite civilmente: legittima la disciplina transitoria che intende il cognome comune come mero nome d’uso
Recentemente, la Corte costituzionale è intervenuta in materia di cognome comune dell’unione civile, oggetto di un rapido susseguirsi di normative di rango differente che aveva generato una confusione applicativa (sent. 212/2018). In un primo periodo, infatti, la normativa aveva consentito alla coppia unita civilmente di scegliere un cognome comune che un partner poteva sostituire, aggiungere o posporre al proprio (art. 1, co. 10, l. 76/2016). Successivamente, il legislatore aveva invece ristretto questa possibilità, archiviando uno degli aspetti maggiormente innovativi del nuovo istituto, “migliorativo” rispetto al regime matrimoniale, posto che nonostante l’intervento della Corte (da ultimo, v. 286/2016), la moglie ancor oggi aggiunge il cognome del marito al proprio senza alternativa alcuna. Qualche settimana dopo, il Governo – in attuazione della delega contenuta nella legge – aveva approvato un atto che intendeva la scelta del cognome comune come causa di una modifica anagrafica, posto che «i competenti uffici procedono alla annotazione nell’atto di nascita e all’aggiornamento della scheda anagrafica» (art. 4, co. 2, d.P.C.M. 144/2016, cd. decreto-ponte). Nella successiva decretazione delegata, la prescrizione all’ufficiale di stato civile di modificare le schede anagrafiche non era tuttavia più stata riportata, oltretutto precisando che la loro intestazione avrebbe dovuto riferirsi al cognome posseduto prima dell’unione (art. 3, co. 1, lett. c), n. 2, d. lgs. 5/2017). Per fugare qualsiasi dubbio a riguardo, nella relazione illustrativa era stato precisato che la scelta del cognome non cagionava alcuna modifica anagrafica, né di status, riconoscendo la sola possibilità di un suo utilizzo, come nom d’usage. Pertanto, ogni documento identificativo o certificato – carta di identità, passaporto, codice fiscale – avrebbe dovuto riportare la sola indicazione del cognome originario risultante all’anagrafe. Ai fini di un coordinamento, era stata anche introdotta una disposizione espressamente rivolta alle unioni civili già costituite, chiedendo all’ufficiale di stato civile di annullare (entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto) l’annotazione circa la scelta del cognome (art. 8, d.lgs. 5/2017).
La successione di atti normativi intervenuti in un breve lasso di tempo aveva generato una situazione di incertezza per le coppie unitesi civilmente prima del decreto attuativo, con scelta del cognome comune e conseguente modifica anagrafica e che, successivamente al febbraio 2017, hanno ricevuto una comunicazione del proprio Comune di residenza circa la rettifica anagrafica retroattiva, sia dell’atto dell’unione civile, sia dell’atto di nascita. Alcuni giudici investiti della questione avevano ritenuto di disapplicare le disposizioni del decreto attuativo, rilevando una lesione dei diritti alla personalità causati dalla modifica obbligata e retroattiva di un segno distintivo quale il cognome. Il Tribunale di Ravenna ha invece ritenuto rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità delle disposizioni che, ex tunc e d’imperio, oltretutto in assenza di contradditorio, avevano consentito una modifica della variazione anagrafica legittimamente assunta nel rispetto delle leggi del tempo. Era stato rilevato come il decreto attuativo (d. lgs. 5/2017) si fosse tradotto in una interpretazione riduttiva della possibilità, riconosciuta dalla “legge Cirinnà”, di scegliere un cognome comune, negandone l’originario contenuto precettivo e sostanzialmente abrogandola, con effetti ex tunc, in violazione dei diritti fondamentali della persona, tutelati dalla Costituzione (artt. 2, 3, 22 Cost.), dalla Carta di Nizza (artt. 1 e 7), dalla CEDU (art. 8), indicati quali parametri interposti ex art. 117, co. 1 Cost. Era poi stata rilevata una sospetta violazione dell’art. 76 Cost., posto che la delega era stata conferita «fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge» (art. 1, co. 28, l. 76/2016), sembrando non ammettere una modifica riduttiva dell’originario contenuto ed efficace ex tunc.
Con un dispositivo multiplo, la Corte che per la prima volta è stata chiamata a occuparsi della disciplina delle unioni civili, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della disposizione che per le parti dell’unione civile prevede che le schede siano intestate al cognome posseduto prima dell’unione civile (art. 3, lett. c, n. 2, d.lgs. 5/2017) e della disposizione che impone all’ufficiale dello stato civile di annullare l’annotazione relativa alla scelta del cognome comune (art. 8, d.lgs. 5/2017). La Corte ha invece optato per un dispositivo di inammissibilità delle disposizioni impugnate, in riferimento all’art. 22 Cost., per l’assenza di argomentazione a sostegno del denunciato contrasto con il parametro evocato, che esclude la privazione del nome per soli motivi politici, posto che il giudice a quo non ha chiarito in che termini la lamentata privazione avrebbe natura politica.
Rispetto alla sospetta violazione dell’art. 76 Cost. della disposizione che prevede l’intestazione delle schede al cognome posseduto prima dell’unione civile (art. 3, lett. c, n. 2), la Corte ritiene “fisiologica” l’attività normativa di completamento e sviluppo delle scelte del legislatore delegante, generandosi un contrasto con l’art. 76 soltanto qualora l’oggetto della legge di delega sia dilatato fino a ricomprendervi materie che ne erano escluse; richiamando i propri precedenti e in contrasto con quanto sostenuto dal giudice a quo, secondo la Consulta, la scelta del legislatore delegato ha rappresentato il coerente sviluppo dei principi posti dalla legge di delega nell’adeguare l’ordinamento dello stato civile alle previsioni sul cognome delle unioni civili (pt. 4.1.2, CID), dovendosi escludere che la sua funzione sia limitata a una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal legislatore delegante; ricorda infatti come si debba procedere a un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, riguardanti, da un lato, le disposizioni che determinano l’oggetto, i princìpi e i criteri direttivi indicati dalla legge di delegazione e, dall’altro, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretare nel significato compatibile con quanto fissato nella delega (pt. 4.1.1, CID). Poiché non sono precisati gli effetti della facoltà (non del dovere) di adottare un cognome comune scelto sulla base dell’accordo tra le parti e con libera determinazione (art. 1, co. 10), a parere del giudice delle leggi, a guidare la scelta del legislatore delegato è stata la delimitazione temporale del cognome comune «per la durata dell’unione»; infatti, risulterebbe contraddittorio e irragionevole attribuire alla scelta compiuta dalle parti dell’unione civile l’effetto di variare il cognome anagrafico temporaneamente e limitatamente alla durata dell’unione, posto che di norma le modifiche sono definitive e irreversibili. Ciò vale anche considerando che l’aggiornamento della scheda anagrafica individuale con il cognome comune avrebbe comportato che questo risultasse da qualsiasi successiva certificazione, rendendo necessario aggiornare ogni documento da cui risulta l’identità anagrafica.
Nel motivare la non fondatezza della questione rispetto agli artt. 2, 3, 11 e 117, co. 1, Cost. (in relazione all’art. 8 CEDU e artt. 1 e 7 della Carta di Nizza), la Corte richiama il pregiudizio che la ipotizzata valenza anagrafica del cognome comune avrebbe potuto arrecare sulla sfera personale e giuridica dei figli della parte che avesse sostituito tale cognome al proprio e che – in caso di scioglimento – sarebbero rimasti privi di uno degli elementi fino ad allora identificativo del nucleo familiare. Questo riferimento appare piuttosto singolare perché, in un ordinamento che non prevede l’accesso all’adozione e alle tecniche di procreazione medicalmente assistita per le coppie dello stesso sesso, riferirsi alla prole nel contesto di un giudizio sulla disciplina del cognome dell’unione pare quasi trasmettere un portato essenzializzante dell’istituto, non certamente finalizzato alla creazione o alla tutela di legami genitoriali; peraltro, più di un dubbio sorge circa il fatto che la necessaria tutela della dimensione identitaria dei bambini coinvolti sia più solida a seguito della scelta del giudice delle leggi. A fondamento della propria decisione, la Corte richiama altresì il parallelo con il matrimonio in cui il cognome d’uso assunto dalla moglie non comporta alcuna variazione anagrafica del cognome originario, richiedendo, per coerenza, una analoga trattazione del cognome delle parti unite civilmente. Forse nella consapevolezza del vulnus comunque arrecato a un elemento identificativo legittimamente assunto nel rispetto della legge del tempo, la Corte ha però valorizzato il significato del cognome comune, anche se ad esso si riconosca il mero valore d’uso, poiché la «natura paritaria e flessibile della disciplina… e la facoltà di stabilirne la collocazione accanto a quello originario – anche in mancanza di modifiche della scheda anagrafica – costituiscono… garanzia adeguata dell’identità della coppia unita civilmente e della sua visibilità nella sfera delle relazioni sociali in cui essa si trova ad esistere» (pt. 4.2, CID).
Per quanto riguarda invece la disposizione secondo la quale l’ufficiale dello stato civile deve procedere alla correzione delle schede anagrafiche, annullando l’annotazione relativa alla scelta del cognome comune (art. 8, d.lgs. 5/ 2017), la non fondatezza rispetto all’art. 76 è motivata dalla constatazione per cui la delega era stata conferita per adeguare le disposizioni dell’ordinamento dello stato civile, per cui avendo il legislatore delegato esplicitato il significato della legge “Cirinnà” (art. 1, co. 10) nei termini di esclusione della valenza anagrafica del cognome comune, la caducazione delle annotazioni effettuate in applicazione di una fonte normativa, provvisoria e di carattere secondario, non fa che riportare il testo alla coerenza con i principi della delega (pt. 5.1, CID).
Per quanto riguarda la supposta violazione degli artt. 2, 11, 117, co. 1, Cost. (in relazione all’art. 8 CEDU, e artt. 1 e 7 della Carta di Nizza), la Corte non ravvisa alcuna lesione poiché la disposizione relativa alla modalità di correzione delle schede anagrafiche già modificate era destinata ad applicarsi provvisoriamente, in attesa dell’entrata in vigore dei decreti di attuazione. La dichiarata transitorietà del decreto ponte e la relativa brevità della sua vigenza conducono la Corte a escludere possa essersi determinato un ragionevole affidamento in ordine alle nuove generalità anagrafiche, né una lesione della nuova identità personale, ancora non affermata (pt. 5.2, CID). In realtà, questo profilo appare forse troppo rapidamente motivato, indubbio sembrando che la modifica normativa ha certamente impattato sulla sfera individuale delle persone coinvolte obbligandole a modificare la propria identità, legittimamente assunta nel rispetto della legge del tempo e avvenuta ex post e d’imperio. Appare certo tuttavia che lasciare in vita il regime transitorio per le coppie unitesi nel lasso di tempo in cui era possibile la scelta del cognome comune modificativo dell’identità anagrafica, avrebbe forse evidenziato i profili di irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanti si sono uniti successivamente, scelta che la Corte non ha ritenuto di condividere.
Da ultimo, circa la presunta irragionevolezza del procedimento per la correzione delle modifiche anagrafiche effettuate nel periodo di vigenza del decreto ponte, la Corte ha risolto il dubbio di costituzionalità, ritenendo garantito il contraddittorio, sia pure in una fase differita, come confermato dalla possibilità di proporre un ricorso e instaurare un giudizio di fronte a un tribunale (pt. 5.3, CID).
29 Novembre 2018