Angelo Schillaci
Il diritto costituzionale e l'autodeterminazione delle persone omosessuali: a proposito dell'ultimo libro di Martha Nussbaum
Riflettere sull'ultimo volume di Martha Nussbaum “Disgusto e umanità. L'orientamento sessuale di fronte alla legge” (Ed. Il Saggiatore 2011) assume un'importanza significativa, a pochi giorni dal voto con cui il Senato dello Stato di New York ha aperto la strada all'introduzione del matrimonio tra persone dello stesso sesso. Tra gli scopi del volume, rivolto essenzialmente al pubblico statunitense (e certo non privo di importanza anche per noi), vi è infatti senza dubbio quello di prendere posizione nel dibattito sul same-sex marriage, molto acceso anche oltreoceano, come dimostrano le diverse soluzioni adottate a livello statale, le reazioni dell'opinione pubblica – talvolta sfociate, come in California, in consultazioni referendarie che hanno posto nel nulla le risoluzioni del legislatore statale – e la presa di posizione federale con il Defense of Marriage Act (ancora pienamente in vigore, nonostante la presa di distanza dell'amministrazione Obama, che ha da tempo affermato di non intendere più difendere tale atto dinanzi alle Corti).
Allo stesso tempo, tuttavia, Nussbaum traccia un quadro affascinante delle più profonde ragioni ispiratrici delle contrapposte politiche in materia di orientamento sessuale, chiamando in causa pregiudizi culturali e religiosi, ma anche, in maniera del tutto innovativa, le diverse componenti emotive del disgusto e del senso di umanità.
27 Giugno 2011
L'ultima sentenza Lautsi: margine di apprezzamento, principio maggioritario e libertà di coscienza
Il 18 marzo è stata pubblicata l'attesa sentenza della Grand Chambre della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa alla dibattuta questione della compatibilità tra obbligo di esposizione del Crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche della Repubblica italiana e alcune norme della CEDU, tra cui l'art. 9 della Convenzione – in materia di libertà di coscienza e religione – e l'art. 2 del Protocollo addizionale n. 1, relativo al diritto all'istruzione: quest'ultima disposizione, in particolare, prevede che lo Stato, “nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento”, debba rispettare il diritto dei genitori a provvedere a tali compiti secondo le proprie convinzioni.
La sentenza resa sulla stessa questione dalla seconda Sezione della Corte (3 novembre 2009) aveva ricavato dal combinato operare delle due disposizioni segnalate la conclusione secondo cui l'obbligo di esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche violava, oltre che il diritto dei genitori di cui all'art. 2 del Protocollo citato, anche la libertà religiosa e di coscienza dei giovani allievi dell'istituto scolastico, nella misura in cui l'esposizione (obbligatoria) di un simbolo riconducibile ad una delle confessioni religiose presenti nella comunità politica italiana - sia pure maggioritaria e facente parte della tradizione culturale e spirituale del Paese - si poneva in contrasto con l'obbligo dello Stato di garantire un ambiente scolastico “neutro”, nel senso (non di indifferente alle diverse convinzioni anche religiose ma) di aperto alla molteplicità delle posizioni presenti nel contesto di una moderna democrazia pluralista (parr. 48 ss.).
23 Marzo 2011
Relazioni tra ordinamenti, comparazione e integrazione sovranazionale: a proposito dell'ultimo libro di Oreste Pollicino
Il bel libro di Oreste Pollicino (“Allargamento dell'Europa a Est e rapporto tra Corti costituzionali e Corti europee. Verso una teoria generale dell'impatto interordinamentale del diritto sovranazionale?”, Milano, Giuffré 2010) offre l'occasione per tornare a riflettere e discutere – dopo l'intervento di Giorgio Repetto sul volume di De Vergottini, quello di Francesco Saitto sul volume di V. Jackson e quello della prof. ssa Groppi sull'uso dei precedenti stranieri - sul rapporto tra metodo comparativo e studio dei processi di integrazione sovranazionale. Come emerge sin dalle prime pagine del volume di Pollicino, infatti, l'itinerario di ricerca si snoda lungo le due direttrici del “diritto pubblico comparato” - vale a dire, l'analisi comparata delle tecniche di apertura e, più in generale, dell'incidenza dei processi di integrazione sovranazionale sulle singole esperienze costituzionali – e del “diritto europeo comparato”, vale a dire nell'ottica di una comparazione tra l'esperienza comunitaria europea e quella maturata nell'ambito dell'ordinamento facente capo alla CEDU (cfr. p. 10).
20 Gennaio 2011
Il Consiglio di Stato e la CEDU
Possono bastare poche parole, per di più tra parentesi, a segnare una svolta nel regime di applicazione della CEDU nell’ordinamento interno?
É in quest’ottica che deve essere letta la recente sentenza n. 1220/2010 della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, già commentata, su Guida al Diritto, da Giuseppe Colavitti e Cesare Pagotto (ai quali devo la segnalazione).
La vicenda è di per sé interessante e meriterebbe autonomo approfondimento. In questa sede, basti ricordare che la decisione è stata resa al termine di un giudizio di ottemperanza relativo ad una complessa vicenda di espropriazioni sine titulo e che il Consiglio di Stato fa riferimento alla necessità di applicare dei “principi sulla effettività della tutela giurisdizionale, desumibili dall’articolo 24 della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo” (punto 5). Questi ultimi, in particolare, sarebbero divenuti “direttamente applicabili nel sistema nazionale” a seguito dell’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 6 TUE, come modificato dal Trattato di Lisbona. Poche parole, per di più tra parentesi (quasi a sottolineare l’ovvietà del percorso argomentativo) sollevano questioni provviste di un dirompente rilievo teorico. Sullo sfondo, con ogni probabilità, l’eco dell’insofferenza diffusa tra i giudici comuni nei confronti del modello ricostruttivo tracciato dalla Corte costituzionale con le sentenza 348 e 349 del 2007.
29 Maggio 2010
Costituzionalismo brasiliano (impressioni di viaggio)
Attraverso il viaggio – di lavoro, ricerca, studio o anche, semplicemente, di svago – lo sguardo del comparatista si allarga e il gesto metodologico di apertura all’alterità – che, secondo un orientamento (Legrand), è alla base della comparazione stessa – si arricchisce. Allo stesso tempo, lo sforzo di “intendere” l’altro si articola in una complessa esperienza di ricerca, nella quale si intrecciano sollecitazioni profonde.
7 Maggio 2010