Andrea Guazzarotti
Recensione ad Antonio Cantaro, Postpandemia. Pensieri (meta)giuridici, Giappichelli, Torino, 2021
The book Postpandemia. Pensieri (meta)giuridici, by Antonio Cantaro, approaches with an interdisciplinary method the pandemic emergency of Sars Covid-19 in order to investigate its capability to disclose the "normality and normativity" of neoliberalism. According to the Author, it remains deeply questionable that the European and national measures (NGEU and the Italian Recovery and Resilience Plan) adopted to tackle the pandemic emergency are signs of a new paradigm, different from the neoliberal imperative of individual performance and pleasure without limits. The gist of the book is a critical reflexion on the demise by the Western culture of the concept of politics as the art of the rulers to take care of the ruled.
9 Dicembre 2021
La saga Taricco a una svolta: in attesa della decisione della Corte Costituzionale
La sentenza con cui la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha replicato all’ordinanza della Corte costituzionale italiana sul caso Taricco (C-42/17, M.A.S. e M.B.) è destinata ad assumere un rilievo centrale nei prossimi sviluppi dell’integrazione giurisdizionale europea. I contributi pubblicati nel Forum di discussione avviato dalla Rivista di diritti comparati riflettono sui principali nodi problematici di tale sentenza, anche in vista della prossima decisione della Corte costituzionale.
7 Marzo 2018
di Andrea Guazzarotti, Antonio Ruggeri, Giacinto della Cananea, Laura Montanari, Massimo Fichera, Nicola Lupo, Nicola Recchia, Omar Chessa, Pietro Faraguna, Vittorio Manes
Rinazionalizzare i diritti fondamentali? Spunti a partire da Corte di Giustizia UE, A c. B e altri, sent. 11 settembre 2014, C-112/13.
1. Le questioni pregiudiziali sollevate dalla Cassazione austriaca
Nel caso A c. B e altri, C-112/13, la Corte di Giustizia UE si è dovuta pronunciare su una questione sollevata dall’Oberster Gerichtshof austriaco (l’equivalente della Cassazione) vertente sull’interpretazione da dare alla nozione di “comparizione in giudizio del convenuto” ai sensi dell’art. 24 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000. La questione si intrecciava con il significato da attribuire al diritto alla tutela giurisdizionale effettiva ex art. 47 della Carta di Nizza. Le vicende processuali interne di un giudizio civile celebrato in absentia facevano sospettare, infatti, che la normativa processuale austriaca potesse contrastare con il regolamento e, specialmente, con l’art. 47 della Carta. Se questa è la questione di merito, la questione “procedurale” che la precede è però assai più interessante e degna di essere approfondita: la “Cassazione” austriaca, infatti, coglie l’occasione per presentare alla Corte di Giustizia un orientamento recente e innovativo della Corte costituzionale austriaca (Verfassungsgerichtshof)[1] e chiedere a Lussemburgo se esso non sia per caso limitativo del potere/dovere del giudice comune di disapplicare il diritto interno contrastante con la Carta di Nizza. Ciò perché, ad avviso della Cassazione austriaca, quella decisione della Corte costituzionale austriaca avrebbe la pretesa di riaccentrare il giudizio di conformità del diritto nazionale rispetto alla Carta di Nizza tutte le volte in cui il diritto fondamentale della Carta invocato coincidesse con un diritto tutelato a livello costituzionale interno. Posto, infatti, che il giudizio di conformità della legge rispetto a norme costituzionali è attribuito dalla Costituzione austriaca in esclusiva alla Corte costituzionale, ne deriva che ai giudici comuni sarebbe imposto di risolvere il conflitto tra norme legislative interne e diritti fondamentali della Carta di Nizza soltanto attraverso le strettoie del giudizio incidentale di costituzionalità e non più attraverso la disapplicazione. Secondo le parole della Cassazione austriaca (giudice del rinvio), tale meccanismo «prolungherebbe la durata del procedimento e ne aumenterebbe i costi».
2 Ottobre 2014
La Corte EDU come contrappeso: alla ricerca di sinergie tra Convenzione, Carta Sociale e OIL. (1)
La dottrina Viking e Laval della Corte di giustizia ha già causato conseguenze rilevanti tanto nell’ordinamento svedese che in quello del Regno Unito, tutte di segno negativo per i diritti sindacali in quei Paesi; si tratta di conseguenze che non hanno preoccupato solo i sindacati ma anche il Comitato sull’applicazione delle Convenzioni e Raccomandazioni OIL, che si è mostrato contrario alla dottrina della Corte di giustizia. Sebbene il Comitato Europeo sui Diritti Sociali, che vigila sull’applicazione della Carta sociale europea, non sembra essersi ancora pronunciato sul punto, la dottrina Viking e Laval va probabilmente a scontrarsi anche con gli orientamenti pregressi di detto Comitato.
8 Dicembre 2011