The Duty to Integrate? Valori condivisi e Popolo nella riforma dell’Australian Citizenship Act
Sembrano ben lontani i tempi in cui Mr. Loyd Garrison, dalle colonne del suo “The Liberator”, ammoniva la comunità statunitense in chiave riformista con la celeberrima espressione «il nostro Paese è il mondo e la cittadinanza l’umanità intera». Proprio l’essere cittadino, ovvero quell’individuo a cui si riconosce il diritto a diventare membro stabile di un determinato popolo, è sempre più oggetto di revisioni e cambi legislativi, non sempre in chiave evolutiva. Talvolta, infatti, la strenua tutela dell’identità nazionale, ovvero dei valori condivisi da un gruppo sociale organizzato, mette in questione anche l’intero impianto normativo che regola l’accesso allo status civitatis, determinandone la relativa fruizione e la successiva tutela.
È quanto si evince dal comunicato, con intenti non solo dichiarativi, del Primo Ministro australiano Malcom Turnbull con il quale sintetizza, seppur con dovizia di particolari, le prossime misure che il Parlamento si troverà a discutere al fine di rafforzare «l’integrità della cittadinanza australiana». Si tratta di una serie di emendamenti all’Australian Citizenship Act del 2007, già riformato nel 2015. Il nodo cruciale riguarda l’introduzione di un sistema di certificazione e valutazione per gli stranieri che presentano domanda per poter conseguire la cittadinanza e che fa tesoro, a nostro modesto avviso, di altre esperienze straniere, adattandole ad una presunta necessità di ammodernamento legislativo. In primis, si fa riferimento alla previsione di un test di lingua in modalità stand-alone, che mira a determinare le effettive capacità linguistiche del richiedente. Su questo punto, molti sono gli strumenti normativi già in vigore nei Paesi europei, a partire da le Contrat d’Intégration Républicaine francese, di cui all’art. 1 della LOI n° 2016-274 del 7 marzo 2016. Sullo stesso tenore, seppur con un carattere spiccatamente sanzionatorio, anche l’art. 7, comma 1 del Wet Inburgering olandese sull’integrazione degli stranieri, che prevede addirittura differenti livelli di ammenda pecuniaria per coloro che non hanno concluso con profitto l’examination test. Nel caso australiano, la prova sarebbe arricchita da domande più significative atte a valutare la comprensione e l’impegno del candidato nei confronti dei valori nazionali e delle responsabilità condivise. Su quali siano i criteri, il Governo avvierà una consultazione pubblica che si propone di terminare in tempi brevi.
Ulteriore proposta di riforma riguarda il periodo di soggiorno previo nel territorio dello Stato. La legge attualmente in discussione, innalzerebbe da 12 a 48 mesi il tempo di permanenza legale richiesto allo straniero per presentare un’istanza per il conseguimento della cittadinanza. Questa modifica, in realtà, va letta anche alla luce di altri importanti cambiamenti che hanno già riguardato la politica dei visti nel Paese. È ormai in atto, infatti, un processo che porterà alla sostituzione dell’attuale Temporary Work Skilled Visa – subclass 457, ovvero la più comune forma di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, che verrà rimpiazzata da un unico Temporary Skill Shortage (TSS) che restringe, in realtà, gli ambiti di applicazione al fabbisogno delle imprese nazionali, sebbene lasci invariato il termine da 2 a 4 anni di validità. Tale meccanismo, poi, si interseca con una rinnovata lista degli ambiti d’occupazione riservati ai migranti, ritenuta maggiormente attenta alle dinamiche del mercato interno e che supererebbe il trattamento previsto per anni dalla Medium and Long-term Strategic Skills List (MLTSSL). Il nuovo documento allo studio del Governo, in verità, porterebbe ad un decremento di circa 200 posizioni lavorative rispetto a quanto previsto in passato.
La strada scelta dall’esecutivo prosegue con l’inserimento di un ulteriore pre-requisito, che invita lo straniero a dimostrare in forma certa le iniziative intraprese per integrarsi e contribuire alla comunità australiana. Tali prove consistono nell’allegare alla domanda il certificato di occupazione in corso di validità, indicare l’appartenenza a organizzazioni sociali e/o a forme associative riconosciute e, in ultimo, presentare l’avvenuta iscrizione agli istituti di istruzione scolastica per tutti i minori ammissibili, ovvero a carico dell’interessato. Questo punto, non troppo scontato, rimanda alla condizione, in realtà molto critica, in cui versano i centri di detenzione australiani, i quali ospitano al loro interno numerosi minori richiedenti asilo: il governo è stato recentemente costretto a demolire alcune strutture e mettere in atto un’opera di riconversione dei centri in “community detention”, anche al fine di migliorarne le condizioni di vita.
Infine, in virtù di quanto sarebbe emerso dalla National Consultation on Citizenship del 2015 e dal Report Migrant Intake into Australia del 2016, l’esecutivo ha ritenuto di dover limitare a tre il numero di volte in cui un candidato può tentare il test di cittadinanza, considerando che nella legislazione sinora in vigore non esiste alcun divieto di ripresentare l’istanza a seguito di un diniego. A ciò si aggiunga l’intenzione di prevedere l’annullamento automatico della prova, con conseguente decadimento della domanda, per coloro che si ritiene abbiano truccato o alterato gli esiti dell’examination test. In ogni caso, qualsiasi comportamento non conforme ai suddetti valori australiani sarà considerato come prova discriminante per la risoluzione del procedimento.
Come già evidenziato in passato per il caso italiano, il tentativo di “contenere” all’interno di un qualsivoglia documento i caratteri fondanti che possano definire e misurare in maniera univoca il grado di integrazione dello straniero all’interno di un dato territorio, finisce molto spesso per accentuare quell’insano e talvolta inconsapevole processo di “amministrativizzazione” che pervade il già complicato ambito della gestione dei flussi migratori. Sebbene sia ammissibile l’idea per cui l’inserimento debba necessariamente passare per la dimestichezza nell’utilizzo di taluni mezzi comunicativi (es. conoscenza della lingua), si ritiene abbastanza articolato e istintivo l’intento del legislatore, con il conseguente timore che esso dia spazio ad una discrezionalità del potere pubblico sulla sfera personale: a nostro avviso, lo Stato dovrebbe scacciare ogni ragionevole dubbio su probabili comportamenti discriminatori o sul rispetto di principi ben meno scontati in questo procedimento. È sufficientemente chiaro, inoltre, che determinate scelte di policy legislativa determinano ricadute abbastanza rilevanti e che, probabilmente, intaccano la stessa tutela dei diritti di cittadinanza, la quale risulterebbe compressa dall’eccessiva preponderanza di valori e costumi non sempre condivisi dalla totalità del popolo. Nondimeno, la necessità di regolamentare l’accesso al mercato del lavoro e, con esso, l’esigenza di far incontrare la domanda e l’offerta autoctona con il flusso di manodopera straniera, rischierebbe di creare maggiori disparità e situazioni soggettive sfavorevoli, ben distanti dalla sostanza dei diritti di cittadino. Infine, l’estrema somiglianza di queste misure con l’impervio tentativo di legare lo straniero al rispetto tassativo (più tipico della forma contrattualistica) di determinate clausole, rischia di compromettere definitivamente quel concetto inclusivo che la citoyenneté ha sempre rappresentato, fatto salvo sempre il diritto di ogni Stato di prevedere le prerogative per l’accesso nei propri confini. In definitiva, nell’attuale e sovente coniugazione protezionista del paradigma Popolo-Sovranità-Territorio, per ciò che concerne la condizione giuridica dello straniero, è veramente ammissibile un “dovere” ad essere integrati?