La guerre des juges franco-europea (Prologo e Atto I)
PROLOGO: Il 1° marzo 2010 è entrata in vigore in Francia Loi organique n° 2009-1523 di attuazione del nuovo art. 61-1 della Costituzione, introdotto nella Carta della V Repubblica dalla revisione costituzionale del 2008. Per effetto di tale riforma, che rappresenta una rilevante cesura con la tradizione costituzionale di ispirazione giacobina, oggi i giudici ordinari ed amministrativi francesi possono finalmente sollevare dinnanzi al Consiglio Costituzionale questione di legittimità costituzionale di una legge approvata dall’organo che esprime la volontà generale, laddove essi dubitino che un tale atto sia compatibile con i diritti e le libertà garantite dalla Costituzione. Il nuovo modello di giustizia costituzionale francese prevede tuttavia che il potere di adire il Consiglio Costituzionale spetti in via diretta solo alla Cassazione e al Consiglio di Stato; i giudici di I e II grado debbono invece adire la Corte Suprema del rispettivo ordine, la quale valuta i requisiti di ammissibilità per poter trasmettere la questione al Consiglio Costituzionale. In aggiunta, la legge organica ha stabilito che il controllo di costituzionalità deve esercitarsi prioritariamente al controllo di compatibilità tra la legge ed i trattati internazionali (che nell’ordinamento francese hanno rango supra-legislativo). E’ in questo innovativo contesto, che vanno analizzate una serie di ravvicinate pronunce delle supreme giurisdizioni francesi ed europee, che verranno di seguito descritte a mò di atti d’opera (lasciando al lettore decidere se si tratti di tragedia o di commedia…)
ATTO I: Il 29 marzo 2010 la Corte di Cassazione francese è stata investita di una prima questione di costituzionalità da parte del Tribunale di Lille. Invece di rigettare la questione o di rimetterla al Consiglio Costituzionale, tuttavia, essa ha deciso con l’arrêt n° 12003 ND del 16 aprile di adire la CGE, domandando ai giudici di Lussemburgo di pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto dell’UE del nuovo modello di giustizia costituzionale francese. A giudizio della Cassazione, infatti, nello stabilire un obbligo assoluto di esercitare prioritariamente il controllo di costituzionalità delle leggi, la Loi organique si porrebbe in contrasto con le disposizioni imperative derivanti dall’art. 267 TFUE [ex art. 234 TCE]: il quale, per consolidata interpretazione della CGE (cfr. Simmenthal (C-70/77 [1978])) impone ai giudici nazionali di disapplicare da soli e subito la normativa statale in contrasto con il diritto comunitario. La dottrina francese ha subito accusato la Cassazione di avere strumentalizzato il rinvio pregiudiziale per opporsi al nuovo modello di giustizia costituzionale. L’esistenza di una tensione tra controllo accentrato di priorità costituzionale e controllo diffuso di compatibilità comunitaria sembra tuttavia innegabile. Prestando maggiore attenzione alle esperienze comparate degli altri paesi dell’UE (nei quali un controllo di costituzionalità delle leggi esiste ma è il rispetto del diritto comunitario ad essere assicurato prioritariamente) quindi il legislatore francese avrebbe forse potuto anticipare la decisione della Cassazione e la reazione di altri giudici…