Il testo della risoluzione del Parlamento europeo sulla Costituzione ungherese
Il Parlamento europeo,
– visti gli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 del trattato sull’Unione europea (TUE), gli articoli 49, 56, 114, 167 e 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e la Convenzione europea per i diritti dell’uomo (CEDU) che trattano di rispetto nonché promozione e protezione dei diritti fondamentali,
– vista la Legge fondamentale ungherese, adottata il 18 aprile 2011 dall’Assemblea nazionale della Repubblica ungherese, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2012 (di seguito “la nuova Costituzione”),
– visti i pareri nn. CDL(2011)016 e CDL(2011)001 della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) sulla nuova Costituzione ungherese e le tre questioni legali derivanti dal processo di elaborazione della nuova Costituzione ungherese,
– vista la proposta di risoluzione n. 12490 sulle gravi battute d’arresto nel settore dello Stato di diritto e dei diritti dell’uomo in Ungheria, presentata il 25 gennaio 2011 in sede di Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa,
– vista la sentenza n. 30141/04 della Corte europea dei diritti dell’uomo (Schalk e Kopf contro Austria), e in particolare i suoi obiter dicta,
– viste le interrogazioni orali presentate al Parlamento europeo sulla nuova Costituzione ungherese e le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla Costituzione ungherese rivista e il successivo dibattito svoltosi l’8 giugno 2011,
– visti l’articolo 115, paragrafo 5, e l’articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che l’Unione europea si fonda sui valori della democrazia e dello Stato di diritto, come sancito dall’articolo 2 del TUE, sul rispetto inequivocabile dei diritti e delle libertà fondamentali, come sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nella CEDU, e sul riconoscimento del valore giuridico di tali diritti, libertà e principi, il che è ulteriormente dimostrato dalla prossima adesione dell’UE alla CEDU,
B. considerando che l’Ungheria ha sottoscritto la CEDU, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e altri strumenti giuridici internazionali che la obbligano a rispettare ed attuare i principi sulla separazione dei poteri, l’attuazione di controlli ed equilibri istituzionali e la promozione della democrazia e dei diritti umani,
C. considerando che, mentre l’elaborazione e l’adozione di una nuova rientra tra le competenze degli Stati membri, gli Stati membri, attuali e in fase di adesione, e l’UE hanno il dovere di assicurare che i contenuti e le procedure ottemperino ai valori dell’UE, alla Carta dei diritti fondamentali, alla CEDU, e che lo spirito e la lettera delle costituzioni adottate non siano in contrasto con questi valori e strumenti; che questo è chiaramente dimostrato dal fatto che diversi degli attuali Stati membri dell’Unione europea hanno dovuto rivedere e modificare le loro costituzioni per aderire all’UE o adattarle ai successivi requisiti dei trattati UE, in partciolare su richiesta della Commissione,
D. considerando che il processo costituzionale è stato caratterizzato da una mancanza di trasparenza e l’elaborazione e l’adozione della nuova Costituzione sono state completate in tempi eccezionalmente brevi che non hanno lasciato abbastanza tempo per un completo e sostanziale dibattito pubblico sul progetto di testo, e che un processo costituzionale pienamente riuscito e legittimo dovrebbe essere basato su un consenso quanto più ampio possibile,
E. considerando che la Costituzione è stata ampiamente criticata da ONG e organizzazioni nazionali, europee e internazionali, dalla Commissione di Venezia e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, che è stata adottata esclusivamente con i voti dei deputati dei partiti di governo e che è così venuto meno il consenso politico e sociale,
F. considerando che condivide le preoccupazioni espresse dalla Commissione di Venezia soprattutto per quanto riguarda la trasparenza, l’apertura e il carattere inclusivo nonché la tempistica del processo di adozione e per quanto riguarda le modifiche del sistema di controlli ed equilibri, in particolare le disposizioni riguardanti la nuova Corte costituzionale e i nuovi tribunali e giudici, che potrebbero mettere a rischio l’indipendenza della magistratura ungherese,
G. considerando che la nuova Costituzione omette di stabilire esplicitamente una serie di principi che l’Ungheria, in base ai propri obblighi internazionali, è tenuta a rispettare e a promuovere, come il divieto della pena di morte, dell’ergastolo, di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale e la sospensione o la restrizione dei diritti fondamentali attraverso ordinanze speciali,
H. considerando che la nuova Costituzione, per i valori che sancisce e la sua ambigua formulazione di nozioni fondamentali come la “famiglia” e il diritto alla vita dal momento del concepimento, crea il rischio di discriminazione nei confronti di alcune categorie della società, in particolare le minoranze etniche, religiose e sessuali, le famiglie monoparentali, le persone che vivono in unioni di fatto e le donne,
I. considerando che l’ambigua formulazione del preambolo, in particolare le parti relative agli obblighi dello Stato ungherese nei confronti delle persone di etnia ungherese che vivono all’estero, può creare una base giuridica per azioni che i paesi vicini potrebbero considerare come ingerenza nelle loro questioni interne, determinando tensioni nella regione,
J. considerando che la nuova Costituzione sancisce che il proprio preambolo ha forza giuridica, il che potrebbe avere implicazioni legali e politiche e comportare incertezza del diritto,
K. considerando che l’inclusione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nella nuova Costituzione potrebbe dare adito a sovrapposizioni di competenze tra i tribunali ungheresi e internazionali, come evidenziato nel parere espresso dalla Commissione di Venezia,
L. considerando che la nuova Costituzione prevede l’ampio uso di leggi cardinali la cui adozione è altresì soggetta alla maggioranza di due terzi, che contempleranno un’ampia serie di questioni relative al sistema istituzionale ungherese, all’esercizio dei diritti fondamentali e a importanti disposizioni nella società; che in pratica ciò fa rientrare la loro adozione nel nuovo processo costituzionale ungherese,
M. considerando che, in base alla nuova Costituzione, una serie di questioni come aspetti specifici del diritto familiare e i sistemi fiscale e pensionistico, che rientrano normalmente nell’ambito di competenza del governo o sono contemplati da regolari poteri decisionali del Parlamento, dovranno altresì essere disciplinati da leggi cardinali, per cui le future elezioni avranno minore rilevanza creando più margine per un governo con una maggioranza di due terzi al fine di cementarne le preferenze politiche; che il processo per applicare norme specifiche dettagliate attraverso leggi cardinali potrebbe quindi mettere a rischio il principio della democrazia,
N. considerando che, come sottolineato dalla Commissione di Venezia, le politiche culturali, religiose, socioeconomiche e finanziarie non dovrebbero essere fissate definitivamente attraverso leggi cardinali,
O. considerando che un organo non parlamentare, il consiglio del bilancio, con limitata legittimità democratica, avrà il potere di veto sull’adozione del bilancio generale dell’Assemblea Nazionale, nel qual caso il Capo dello Stato potrà scioglierla, limitando fortemente il campo d’azione del legislatore democraticamente eletto;
P. considerando che l’efficace sistema di quattro commissari parlamentari sarà ridimensionato in un sistema formato da un mediatore generale e due vice, che potrebbe non fornire lo stesso livello di tutela dei diritti e che non includerà fra le sue competenze quelle dell’ex Commissario per i dati personali e la libertà d’informazione; che le competenze di quest’ultimo saranno trasferiti ad un’autorità il cui modus operandi non è specificato,
Q. considerando che, parallelamente all’adozione della nuova Costituzione, il governo ungherese e i partiti di governo hanno effettuato varie nuove nomine a posizioni chiave, come il Ministro della giustizia, il Presidente della Corte nazionale dei conti e il Presidente del Consiglio del bilancio, che il parlamento ungherese ha di recente eletto i giudici che siederanno nella nuova Corte costituzionale ungherese, come richiesto dalla nuova Costituzione; che la procedura di nomina e l’elezione non sono state basate sul consenso politico;
R. considerando che la nuova Costituzione stabilisce norme assai generali per quanto riguarda il sistema giudiziario e non chiarisce se la Suprema Corte, sotto il suo nuovo nome, proseguirà col suo attuale presidente,
S. considerando che l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha deciso di preparare una relazione sulla nuova Costituzione ungherese, sulla base del parere della Commissione di Venezia,
T. considerando che l’elaborazione e l’adozione di una nuova Costituzione non figuravano nel programma elettorale dei partiti di governo,
U. considerando che il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ha dichiarato che “apprezzerebbe che il governo ungherese cercasse consigli e raccomandazioni nel proprio paese e presso il Consiglio d’Europa o le Nazioni Unite” e che ritiene che l’Ungheria, in quanto Stato membro dell’UE, dovrebbe invitare le istituzioni europee a fornire consulenza e rivedere la nuova Costituzione,
- invita le autorità ungheresi ad affrontare le questioni e le preoccupazioni sollevate dalla Commissione di Venezia e ad attuarne le raccomandazioni, emendando la nuova Costituzione o attraverso future leggi cardinali e ordinarie, in particolare le invita a:
a – cercare attivamente un consenso, garantire una maggiore trasparenza e promuovere un’autentica inclusione politica e sociale e un ampio dibattito pubblico in relazione alla prossima elaborazione ed adozione di leggi cardinali, previste nella nuova Costituzione;
b – adottare unicamente il campo di applicazione di base, chiaramente definito, delle leggi cardinali sul sistema fiscale e pensionistico, le politiche per la famiglia, culturali, in materia di religione e socioeconomiche, che consenta ai futuri governi e parlamenti democraticamente eletti di adottare decisioni autonome su tali politiche; rivedere l’attuale mandato del consiglio del bilancio;
c – assicurare che ogni cittadino abbia diritto a una pari protezione dei propri diritti, a prescindere dal gruppo religioso, sessuale, etnico o societario a cui appartiene, nel rispetto dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, nella Costituzione e nel suo preambolo;
d – garantire esplicitamente, nella Costituzione, compreso nel preambolo, che l’Ungheria rispetterà l’integrità territoriale degli altri paesi quando chieda il sostegno delle persone di etnia ungherese che vivono all’estero;
e – ribadire l’indipendenza della magistratura ripristinando il diritto della Corte costituzionale a rivedere la normativa in materia di bilancio senza eccezione, come richiesto dal diritto basato sulla CEDU, rivedendo la disposizione sull’abbassamento dell’età pensionabile obbligatoria dei giudici e garantendo esplicitamente la gestione indipendente del sistema giudiziario;
f – tutelare esplicitamente, nella nuova Costituzione, tutti i diritti civili e sociali fondamentali, nel rispetto degli obblighi internazionali dell’Ungheria, vietare la pena di morte, l’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale e la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, fornire sufficienti garanzie per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali e chiarire che i diritti fondamentali sono acquisiti alla nascita e non sono soggetti a condizioni;
g – garantire che la riorganizzazione del sistema dei commissari parlamentari non serva per annacquare le garanzie esistenti per quanto riguarda la protezione e la promozione dei diritti in materia di protezione delle minoranze nazionali, la protezione dei dati personali e la trasparenza dell’informazione pubblica importante, nonché l’indipendenza dei rispettivi organi responsabili al riguardo;
h – garantire che l’inserimento della Carta dei diritti fondamentali nella nuova Costituzione non provochi problemi d’interpretazione e sovrapposizione di competenze tra i tribunali nazionali, la nuova Corte costituzionale ungherese e la Corte di giustizia europea;
2. invita la Commissione ad effettuare una revisione ed analisi complete della nuova Costituzione e delle leggi cardinali da adottare in futuro, in modo da controllare che esse siano coerenti con l’acquis comunitario e in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché con la lettera e lo spirito dei trattati;
3. incarica le sue commissioni competenti a seguire l’evoluzione della questione, in collaborazione con la Commissione di Venezia e il Consiglio d’Europa, e a valutare se e come le raccomandazioni siano state applicate;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Consiglio d’Europa, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all’Agenzia dei diritti fondamentali, all’OSCE e al Segretario Generale delle Nazioni Unite.