«L’Euro sotto processo», forthcoming: il Bundesverfassungsgericht sulle misure europee di stabilizzazione dei mercati e sugli aiuti alla Grecia
Non è la prima volta che in Germania si prova ad attaccare l’Euro, e le leggi regolanti gli aiuti finalizzati al salvataggio della Grecia e il sistema di stabilizzazione dei mercati in Europa, impugnate con due distinte Verfassungsbeschwerden, sono senz’altro apparse una nuova buona occasione per far crollare, nel suo complesso, il sistema-Europa. Ad oggi, dopo le due pronunce con cui il Tribunale costituzionale tedesco ha rigettato le richieste di provvedimenti cautelari volti a bloccare le leggi approvate dal Bundestag nel maggio e nel giugno 2010 (su cui sia consentito rinviare a F. Saitto, Germania. Il Tribunale costituzionale respinge due richieste di sospensione di altrettante leggi volte a garantire maggiore stabilità economica nell’area euro, in DPCE online), ormai si sta avvicinando il momento in cui verrà decisa la questione con una sentenza che dovrebbe essere emanata dopo l’estate e che è, al momento, oggetto di un accesso dibattito in Germania. Il 5 luglio scorso, infatti, ha avuto luogo un’udienza preliminare e, su tutti i giornali, pagine intere erano dedicate ad un caso che potrebbe essere paragonabile, per le conseguenze che in ogni caso avrà sull’Unione europea, alla sentenza Lissabon.
Il fronte che si oppone alla moneta unica e, con essa, al momento più avanzato dell’integrazione europea, iniziò, tuttavia, sin da subito, all’alba degli anni 2000 ad organizzarsi e mobilitarsi. Non può essere dimenticato, infatti, che attraverso la clausola dell’equilibrio economico generale, introdotto nel Grundgesetz con una riforma costituzionale nel 1967 – oggi specificato da un complesso sistema di “freno all’indebitamento” a seguito della seconda riforma del federalismo (2009) – si promosse un’azione proprio contro l’ingresso nella moneta unica che fu risolta con il noto Euro-Beschluß (BVerfGE 97, 350) con cui il Bundesverfassungsgericht lasciò, di fatto, alla discrezionalità e alla responsabilità politica del Parlamento e del Governo il compito di valutare la scelta di entrare nel sistema della moneta unica e le sue conseguenze, negando, in un’ideale continuità con la propria giurisprudenza in materia di Wirtschaftsverfassung, che si potesse individuare nella Legge fondamentale un diritto fondamentale alla «stabilità economica».
Nello specifico, oggi, il Tribunale è chiamato, su Verfassungsbeschwerde di deputati e di professori, in primo luogo, a giudicare sulla costituzionalità di una legge che autorizza il Ministero delle Finanze, retto attualmente Wolfgang Schäuble, a garantire i debiti della Grecia fino alla somma di ventidue miliardi e quattrocento milioni di Euro. La causa, tuttavia, non si incentra solo sugli aiuti alla Grecia, ma anche sul più generale meccanismo europeo di stabilizzazione (Euro-Rettungsschirm) volto a garantire la stabilità dei mercati che, se sul piano europeo è stato adottato in attuazione dell’art. 122 par. 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sul piano nazionale è stato recepito con legge del Bundestag il 21 maggio 2010. È stato così, a livello europeo, istituito un Fondo di stabilizzazione finanziaria di cui sono azionisti gli Stati e, con legge interna, ancora una volta, si è autorizzato il Ministero delle Finanze a sottoscrivere garanzie fino ad un massimo di centoquarantasette miliardi e seicento milioni di euro nell’ambito di tale fondo.
Gli articoli del GG che i ricorrenti ritengono violati in particolare sono gli artt. 38, sez. 1 e 14, par. 1 e 2. Si lamenta, nello specifico, dunque, la violazione del diritto fondamentale di proprietà (art. 14 GG) e la violazione del diritto di voto, in particolar modo, declinato alla luce dei principi di democrazia e di autonomia di azione (Haushaltsautonomie) del Bundestag tedesco.
Se da un lato, dunque, si contesta la violazione di un diritto fondamentale come la proprietà, che appare però difficilmente sostenibile, dall’altro, nuovamente dopo le sentenze Maastricht e Lissabon (e la più recente Mangold, su cui cfr. F. Fontanelli in questo forum), ad essere chiamati in causa sono il principio democratico e l’autonomia del Bundestag tedesco: ma possono tali principi essere considerati realmente Grundrechte visto che un ricorso attraverso una Verfassungsbeschwerde lo richiede necessariamente? Proprio su questo punto, si sono levate critiche significative avverso la concreta possibilità del Bundesverfassungsgericht di pronunciarsi.
Si vedrà come deciderà il Tribunale, ma in questi giorni i giornali, come per esempio la FAZ del 3 luglio 2011, titolano: «Der Euro vor Gericht» e c’è chi, tra i più fieri oppositori, come il Prof. Karl Albrecht, in un’intervista allo stesso giornale, parla di «dovere civico a contribuire alla chiarificazione del diritto» e si afferma «pienamente e convintamente contro l’Euro» sostenendo che «l’avventura europea dovrebbe essere conclusa già per motivi economici», ma che a sostegno di questa tesi vi sono, naturalmente, anche motivi giuridici. Le norme (im)poste, infatti, violerebbero il divieto di porre un vincolo a garantire economicamente per gli altri Stati posto nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Una tesi sostanzialmente opposta viene sostenuta dal Prof. Christian Callies, che, nell’interpretare in maniera più estensiva gli artt. 122 e 125 del TFUE, valorizza quello «spirito di solidarietà tra Stati membri» volto a garantire una certa flessibilità per predisporre «le misure adeguate alla situazione economica» che sembra dai più, invece piuttosto sottovalutato.
Ad ogni modo, il Tribunale non può essere chiamato a pronunciarsi sulla compatibilità di queste misure con il diritto europeo, né a fare valutazioni di stretta politica economica. Già nelle ordinanze con cui sono state respinte le questioni cautelari, infatti, il BVerfG ha precisato di dover riconoscere una particolare rilevanza ai poteri discrezionali propri del Governo che, di fatto, per il Bundesverfassungsgericht costituiscono un limite al proprio intervento, perché «tra gli organi costituzionali è, in primo luogo, il Governo federale chiamato a fare valutazioni di questo tipo («derartige Einschätzungen vorzunehmen»), su cui la Corte costituzionale può svolgere un sindacato solo limitato («eingeschränkt»)».
In aggiunta a una tale dichiarazione di self-restraint, il Tribunale non dovrà valutare neanche se in generale vi siano violazioni del Grundgesetz, ma, come detto, solo se vi siano violazioni tali da incidere sui diritti fondamentali. Forse può pure essere vero che vi sono molti punti in cui una tale regolazione europea stride con il diritto costituzionale interno tedesco, ma questo potrebbe non bastare per ottenere una pronuncia positiva di accoglimento. Può, infatti, il singolo lamentare una violazione del principio democratico? Alcuni ritengono che in particolare dopo le sentenze Maastricht e Lissabon sia stato posto un vero e proprio diritto fondamentale alla democrazia, come tale azionabile tramite una Verfassungsbeschwerde. Se sarà così, o se come in occasione dell’Euro-Beschluß in cui si brandiva un diritto fondamentale alla stabilità economica, un tale diritto individuale verrà negato, si vedrà. Qualunque cosa succeda, è certo che il Bundesfervassungsgericht non perderà l’occasione per sottolineare nuovamente la centralità del principio democratico e, anche per questo motivo, la sentenza prossima ventura sembra destinata ad occupare un posto centrale nella storia dei rapporti tra Unione europea e Stati membri e a scrivere una nuova dirompente pagina, con il rischio, anche questa volta non tanto concreto, che sia l’ultima.