La Corte di Strasburgo ed il diritto all’aborto tra Art. 8 e Art. 3 CEDU
A pochi mesi di distanza dalla decisione della Gran Camera nel caso A. B. & C. v. Ireland (sulla quale vedi il post di Giorgio Repetto su diritticomparati), il 26 maggio 2011 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Quarta Sezione) è ritornata sul tema del diritto all’aborto e della compatibilità con la CEDU di regolamentazioni nazionali che restringono de jure o de facto la libertà della donna di ottenere un’interruzione volontaria di gravidanza.
Il caso, R.R. v. Poland (ricorso no. 27617/04), traeva origine dalle vicende di una donna polacca la quale – seppur informata sin dai primi mesi della sua gravidanza circa la possibilità che il suo feto potesse essere affetto da una grave malformazione genetica – non era riuscita ad accedere ai test medico-sanitari atti a verificare tale ipotesi ed aveva conseguentemente partorito un figlia affetta da una grave sindrome genetica. Nel ricorso alla Corte di Strasburgo, in particolare, la ricorrente si lamentava dalla circostanza che – sebbene la legislazione polacca autorizzi l’aborto, entro la 24° settimana di gravidanza, in caso di malformazioni genetiche del feto – ella non aveva avuto la possibilità di usufruire materialmente di tale possibilità stante la condotta del personale medico che aveva ritardato e reso sostanzialmente impossibili ottenere i test genetici necessari per poter decidere di interrompere la gravidanza entro i termini di legge. Nella propria sentenza, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha riconosciuto una violazione da parte della Polonia sia dell’Art. 8 che dell’Art. 3 CEDU. Da un lato – richiamando la propria consolidata giurisprudenza (si veda il caso Tysiac v. Poland e la stessa A. B. & C. v. Ireland) – la Corte ha ribadito che l’Art. 8 CEDU impone agli stati membri un’obbligazione positiva di rendere sostanzialmente fruibile un diritto all’aborto che sia formalmente riconosciuto nella legislazione (come, nel caso di specie, l’interruzione di gravidanza per malformazioni genetiche del feto), sicché “[w]hile a broad margin of appreciation is accorded to the State as regards the circumstances in which an abortion will be permitted in a State, once that decision is taken the legal framework devised for this purpose should be ‘shaped in a coherent manner which allows the different legitimate interests involved to be taken into account adequately and in accordance with the obligations deriving from the Convention’” (§187). Dall’altro lato – e questa è la vera novità della decisione – la Corte ha stabilito che le umiliazioni e le angherie subite da parte della ricorrente ad opera del personale medico ammontavano ad una violazione dell’Art. 3 CEDU. La Corte ha infatti rilevato come la donna si trovasse in uno stato di grande agitazione per la paura di essere incinta di un feto malformato e avesse tentato in ogni modo di ottenere un test genetico al quale essa aveva diritto: il fatto che ella “was so shabbily treated by the doctors dealing with her case … reached the minimum threshold of severity” (§160-161) proibiti dal divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti di cui all’Art. 3 CEDU. In conclusione, la sentenza R.R. v. Poland rappresenta un’ulteriore importante tassello nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di diritto all’aborto (per una più completa analisi della quale mi sia consentito rinviare a Fabbrini, “The European Court of Human Rights, the EU Charter of Fundamental Rights and the Right to Abortion: Roe v. Wade on the Other Side of the Atlantic?” in corso di pubblicazione su 18.1 Columbia J. of European Law (2011)). D’altra parte, la decisione della Corte conferma come il bilanciamento tra sovranità/discrezionalità dei legislatori e libertà/dignità della donna continui a rimanere una questione cruciale, e di difficile soluzione, nel sistema della CEDU così come in altri ordinamenti costituzionali (si veda al riguardo Judith Resnik, “The Production and Reproduction of Constitutional Norms” in 35 N.Y.U Rev. of Law & Social Change (2011), p. 226