A Strasburgo c’è un “Judge in the Town”: analisi del caso Costa e Pavan contro Italia in materia di diagnosi genetica preimpianto
Il 20 settembre 2010, Rosetta Costa e Walter Pavan adivano la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo contro l’Italia, invocando la violazione del combinato disposto degli articoli 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14 (Divieto di discriminazione) della Convenzione, lamentando che la legge italiana (in particolare la n. 40 del 19 febbraio 2004 recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita“) non avrebbe consentito loro l’accesso alla diagnosi preimpianto. I due, entrambi portatori sani di fibrosi cistica (o mucoviscidosi), già genitori di una figlia colpita da tale malattia, nel febbraio 2010, a seguito di una seconda gravidanza, abortirono un feto che, dalla diagnosi prenatale, risultava affetto dalla medesima disfunzione. Così, desiderosi di un figlio privo della grave patologia, i ricorrenti reclamano il diritto all’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) e alla diagnosi genetica preimpianto (PGD). Rispetto alle tecniche di diagnosi prenatale, la PGD permette infatti di identificare la presenza di malattie genetiche o di alterazioni cromosomiche in embrioni in fasi molto precoci di sviluppo, per selezionarli (eliminando quelli indesiderati) prima del loro impianto in utero.
Tuttavia, ai sensi della celebre e controversa legge 40 ora richiamata, nell’ordinamento italiano, l’accesso alle PMA è consentito esclusivamente alle coppie che, sulla base di accertamenti medici, risultino sterili o infertili (la legge, fra l’altro, specifica che alle tecniche di procreazione assistita possono accedere esclusivamente coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertili, entrambe viventi e che è vietato il ricorso a tecniche di fecondazione eterologa). Un decreto del Ministero della Salute dell’11 aprile 2011 ha poi esteso la pratica anche a quelle coppie in cui il partner maschile abbia una malattia sessualmente trasmissibile, come l’AIDS e l’epatite B e C.
La Corte esordisce precisando che, a differenza di quanto sostenuto da alcune associazioni intervenute come terze parti in qualità di amici curiae (ci riferiamo in particolar all’European Centre for Law and Justice e al Movimento per la vita, cui si sono affiancati cinquantadue parlamentari italiani), quello invocato dai ricorrenti non fosse il “diritto ad un figlio sano”, quanto piuttosto quello di ricorrere alle summenzionate tecniche di PMA. Per i giudici della seconda sezione, il diritto invocato costituisce una forma di espressione del rispetto alla vita privata e familiare (ex art. 8 della Convenzione). L’ingerenza dello Stato italiano è certamente legale poiché fondata sulla summenzionata legge 40 e può essere anche considerata legittima in quanto fondata sulla necessità di tutelare la morale e le libertà altrui (§ 59).
Seguendo i consolidati passaggi dell’ermeneutica della Corte di Strasburgo, restava da verificare se tale ingerenza potesse essere considerata proporzionale e necessaria in una società democratica. Lasciando la parola alla Corte, viene concluso che: « Force est de constater que le système législatif italien en la matière manque de cohérence. D’une part, il interdit l’implantation limitée aux seuls embryons non affectés par la maladie dont les requérants sont porteurs sains ; d’autre part, il autorise ceux-ci d’avorter un fœtus affecté par cette même pathologie » (§ 64).
Fin qui, la cronaca dei fatti. Per poter commentare la sentenza è bene premettere che la sistemazione giuridica di profili che investono questioni etiche così sensibili è da sempre opera ardua, sia sul piano legislativo che su quello giudiziale. Il dibattito in materia è comprensibilmente acceso e condizionato non solo dalle sensibilità politico-culturali degli addetti ai lavori ma anche di quelle del più ampio contesto sociale delle società storiche.
Pur tuttavia, davanti al guazzabuglio giuridico del caso Costa Pavan contro Italia, mi concedo una certa libertà di tono che spero i lettori sapranno perdonare, appena si abbia la pazienza di considerare i seguenti argomenti.
In primo luogo, i signori Costa e Pavan non solo non si sono rivolti a nessuna Autorità giudiziaria italiana (nel caso, quindi, non potremmo neppure parlare di mancato esaurimento dei ricorsi interni ex articolo 35 della Convenzione europea, quanto piuttosto di mancato ricorso in generale), ma non hanno neppure tentato di richiedere di potersi avvalere di una PMA presso una struttura sanitaria del nostro Paese. Il Governo resistente, contestando opportunamente l’ammissibilità del caso, invocava l’esempio di una coppia non sterile portatrice genetica di atrofia muscolare per cui il Tribunale di Salerno, tramite una decisione divenuta definitiva il 13 gennaio 2010, ritenne legittimo il ricorso alla PGD (Il Governo italiano non ha peraltro citato altri provvedimenti analoghi come quelli dei tribunali di Firenze e Bologna, rispettivamente del 17 dicembre 2007 e del 29 giugno 2009).
Ci sarà pure un Giudice a Strasburgo devono aver pensato i signori ricorrenti, parafrasando la famosa citazione brechtiana. Ma a differenza del mugnaio di Potsdam della storia del drammaturgo tedesco, non c’è stato bisogno di bussare a tutte le porte del regno per ottenere finalmente giustizia. Anzi, nel caso di specie potremmo parlare di una sorta di chiamata diretta da parte della signora Tulkens, Presidente della II Sezione che si è occupata del caso in prima istanza, la quale, seguendo l’articolo 41 del Regolamento interno della Corte e quindi ritenendo particolarmente importante e urgente il caso, ha spalancato le porte ai ricorrenti decidendo di trattare il ricorso prioritariamente.
Siamo innanzi a quella che il Governo resistente ha giustamente definito una vera e propria actio popularis, vale a dire un tentativo di contestare la legislazione democraticamente e sovranamente espressa da un Paese in una determinata materia direttamente e in astratto, scavalcando i circuiti legislativi interni (che peraltro sono sottoposti allo scrutinio delle rispettive Corti costituzionali). Un qualcosa di simile è ad esempio successo nel recente e già famoso A. B. C. contro Irlanda. Sul punto, Grégor Puppinck, direttore dell’European Centre for Law and Justice, commenta «Compared to other cases declared inadmissible, among which the Swiss case regarding the constitutional prohibition of minarets (Ligue des musulmans de Suisse et autres c. Suisse del 28 giugno 2011, ndr), the criteria of the Court are becoming unforeseeable, unless the Court is moving towards a practice of “pick and choose” in the American way, deciding to judge only the cases it is interested in rather than strictly applying the admissibility criteria. In any case, in declaring this application admissible, the Court grants the possibility directly to question a law in Strasbourg, without proving one’s quality of victim nor submitting the case to the domestic courts».
Sul merito della questione, va poi notato che la Corte finge di non conoscere la nota dottrina del margine di apprezzamento (che pure richiama al paragrafo 67), vale a dire l’ampio spazio di manovra normativa di cui gli Stati godono in materie che sollevano importanti questioni di ordine morale o etico e su cui non esiste un consenso nell’ambito dello spazio giuridico europeo (ai paragrafi 29-32 della decisione, è la stessa seconda Sezione che, contraddicendosi, ricorda come, fra i Membri del Consiglio, a fronte di 17 Stati che consentono la PGD al fine di prevenire la trasmissione di malattie genetiche, ve ne siano 3 che la impediscano e 12 privi di una regolamentazione specifica in materia). In un caso recente e molto simile, la Camera Grande aveva ribadito con forza come questo “wide margin of appreciation”, si estende “both to its decision to intervene in the area and, once having intervened, to the detailed rules it lays down in order to achieve a balance between the competing public and private interests” (S.H contro Austria, 28 giugno 2011, § 97).
Sempre in riferimento alla dottrina del margine di apprezzamento degli Stati, prima di stralciare selvaggiamente la legge 40/2004 senza nemmeno passare per un ricorso, la seconda Sezione della Corte di Strasburgo avrebbe dovuto riflettere su come quella fosse stata approvata a seguito di un ampio e approfondito dibattito parlamentare (sviluppatosi lungo il filo di tre legislature) che ospitò fra l’altro il confronto scientifico di numerosi esperti. Non bastasse, nel giugno 2005, un referendum popolare ne ratificò l’impianto normativo, anche se, nella circostanza, non mancarono oppositori dell’esito della votazione a far notare che più che l’avallo della legge fu l’astensione a prevalere. Di certo, l’iter democratico poteva dirsi concluso e rafforzato da un pronunciamento popolare.
In effetti, posto che tutti gli atti giuridici sono perfettibili, la logica della legge 40 è quella di consentire il ricorso alla PMA per la risoluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umane; è innegabile che la sua ispirazione di fondo sia quella del riconoscimento dell’esistenza di un essere umano fin dal concepimento. Questo potrà anche spiacere alle avanguardie illuminate della vecchia Europa, ma la Corte di Strasburgo non dovrebbe essere impiegata come il grimaldello giuridico per combattere a colpi di sentenza battaglie ideologiche contro leggi indesiderate. Del resto, nel panorama del diritto internazionale e costituzionale, non mancano certo riconoscimenti giuridici della soggettività del concepito e del suo diritto ad una piena dignità, mentre non esistono atti che esplicitamente, formalmente e direttamente possano negare che l’inizio della vita umana si determini col concepimento. L’argomento appena evocato è stato opportunamente impugnato dal Movimento per la vita, intervenuto in qualità di amicus curiae innanzi la Corte. Negli appunti per la memoria difensiva si ricorda innanzi tutto la “Convenzione sui diritti dell’uomo e biomedicina”, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997, che nel suo articolo 18 consente agli stati di vietare la sperimentazione embrionale a causa della sua potenzialità distruttive, anche se diretta all’ampliamento della conoscenza. A questo proposito, vengono poi ricordate la Convenzione americana sui diritti umani, firmata a San José di Costarica il 22/11/1969; la Costituzione irlandese all’art. 40, la Costituzione ungherese, la giurisprudenza costituzionale tedesca nelle note sentenze del 1975-1992-1993, quella italiana nella decisione costituzionale n. 35 del 10/2/97, quella polacca con la decisione del 5/5/97, le raccomandazioni dell’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa N. 904 dell’1982 sull’ingegneria genetica, N. 1046 del 1986 sull’utilizzazione degli embrioni e dei feti umani, ai fin diagnostici, terapeutici, scientifici, industriali e commerciali, N. 1100 del 1989, sulla ricerca scientifica relativa agli embrioni e feti umani; le risoluzioni del Parlamento europeo adottate il 16 marzo 1989 sui problemi etici e giuridici della ingegneria genetica e della procreazione artificiale e così via
Come promesso nel titolo del post, completo quest’analisi osservando come quello sviluppatosi nel sistema Strasburgo sia un modello di “judge in the town”, (spesso) complementare (e non necessariamente opposto) al ruolo di “judge in the court”. Gli stessi meccanismi di selezione dei giudici sono condizionati da logiche politiche contingenti, in quanto espressione di volontà governative interne necessariamente mutevoli. Più significativamente, guardando alle prassi, si constata come gli ambienti di provenienza dei membri della Corte siano in massima parte quelli dell’accademia. Normalmente, non si tratta quindi di funzionari dei sistemi di giustizia nazionali, ma di intellettuali che arrivano al prestigioso incarico con un’impronta identitaria forte e con un progetto “dirittoumanistico” da realizzare: quello con la borghesia cittadina è quindi un dialogo fitto e costante. E certo non può considerarsi un mistero il fatto che, nel laico occidente, élites secolarizzate (di cui i giudici rappresentano un importante punto di riferimento) siano ferocemente impegnate ad imporre un’agenda neoliberal e postmoderna all’Europa.
La digressione serve a spiegare come, in Camera bassa, avvenga di frequente che i giudici provenienti dai Paesi occidentali, grazie alla loro esperienza, riescano a prevalere sui colleghi orientali, ancora prigionieri di un certo complesso di inferiorità. In fase di ricorso, la composizione più ampia e articolata della Camera grande, favorisce invece un dialogo meno fazioso, in cui gli Stati riescono ad approntare difese più solide e coerenti delle proprie leggi e dei propri provvedimenti giudiziali e amministrativi. È questo uno dei modi in cui si possono spiegare alcuni spettacolari sovvertimenti fra i due gradi di giudizio: il citato S. H. contro Austria ed il caso Lautsi sulla nota questione del Crocifisso nelle aule scolastiche rappresentano momenti paradigmatici di questo andamento, non fosse altro perché, in fase di attacco, ritroviamo sovente gli stessi accaniti protagonisti.
Costa e Pavan contro Italia, caso da manuale di accogliemento partigiano di un ricorso palesemente inammissibile, rappresenta l’apice dei meccanismi degenerativi che abbiamo descritto. L’impiego della giustizia come prosecuzione della guerra (ideologica) con altri mezzi deriva dalla postura individualistica tipicamente contemporanea per la quale ogni pretesa, richiesta, punto di vista del singolo assume la veste giuridica del diritto umano fondamentale. Il mondo moderno, scriveva Chesterton, ha subito un tracollo mentale, molto più consistente del tracollo morale; per questo mi piacerebbe concludere questo intervento condividendo con i lettori del blog una riflessione suscitatami dalla lettura di un bell’articolo del Foglio di Giuliano Ferrara, intitolato “il paradosso delle paraolimpiadi”.
La commozione di un vastissimo pubblico davanti alle spettacolari prodezze di ciechi, storpi e menomati vari avrà pure sinceramente commosso il pubblico di mezzo mondo, eppure rappresenta una prova del profondo deficit di ragione degli spettatori (o almeno di quelli occidentali) denunciato da Chesterton. Credo infatti che pochi si siano fermati a riflettere sul fatto che la manifestazione è stata ospitata da un Paese “all’avanguardia” in materia di diritti umani in cui, dati alla mano, quelle persone che oggi si confrontano con magnifico ardore sui campi di gioco non sarebbero mai venute al mondo perché considerate condannate ad una “qualità della vita inaccettabile”. Quanti di quegli atleti nascerebbero oggi se fossero degli inglesi, si domanda l’editoriale?
Scriveva Manzoni ne “i Promessi sposi”, il buon senso c’era ma se ne stava nascosto per paura del senso comune. Se sarà presentato un ricorso dinnanzi la Camera grande, potrei concludere con un messaggio ai giudici: coraggio!
In qualità di co-coordinatore di questo blog, sono sempre molto contento di pubblicare i post di Alessio Pecorario: non li condivido mai neanche un pò, anzi mi fanno arrabbiare. Ma nel pubblicarli mi sento un fedele seguace di Voltaire e posso rinfacciare all’amico/studioso Alessio, così accanitamente nemico dell’individualismo liberale, il noto motivo della tolleranza volteriana di cui oggi lui si giova.
Va dato comunque atto ad Alessio che pone questioni tecniche di grande interesse: sul problema di una certa cripticità dei criteri di ammissibilità nella giurisprudenza della Cedu eravamo intervenuti, qualche mese addietro, in questo blog, Antonio Ruggeri, Roberto Conti ed io stesso… E il quadro mi pare oggi si complichi…
Caro Andrea,
quello di Voltaire è stato senza dubbio un grandissimo contributo nella colossale opera di screditamento della Bibbia e di criminalizzazione della Chiesa. Il furore antireligioso di matrice illuminista è nemico della tolleranza, della libertà, dell’uso proprio della ragione e dei diritti umani, e questa è una verità scomoda per la contemporaneità, soprattutto per la Francia di cui saremmo tutti figli. Il dibattito parigino di questi giorni è infuocato proprio intorno al motivo della tolleranza di cui mi gioverai anch’io, ma partiamo dal merito del caso Costa e Pavan.
Ho riletto con passione il bel dialogo intercorso fra te, Ruggeri e Conti, sono inoltre rimasto molto colpito dal commento dell’avvocato Simone Pascale al tuo post. Nei vostri scambi voi definite come grintose, autoritariamente esasperate, addirittura inumane le pronunce CEDU su quelli che sono, ahimè, copiosissimi casi di immotivato rigetto dei ricorsi nonostante il rispetto di tutte le regole formali e procedurali. Credo si possa giudicare altrettanto grave la tecnica del pick and choose degli stessi secondo criteri di arbitrarietà ideologica di cui, ripeto, Costa e Pavan rappresenta un caso emblematico. Da questo punto di vista, anzi, i discorsi sono speculari e, ai fini del dibattito, mi auguro davvero di aver complicato il quadro. Non credo di dire niente di nuovo, tutti i lettori del blog, siano essi studiosi, tecnici o semplici appassionati di diritto, hanno perfettamente chiara la gravità del fenomeno in questione.
Ruggeri dice che il tema del rigetto immotivato dei ricorsi (strumentale alla selezione embrionale di quelli graditi, aggiungo io) è occasione per alcuni di generare attacchi scomposti nei confronti della Corte. Excusatio non petita: sono tra quelli. Ad avercela una spiegazione giuridica per chiarire l’accettazione di un caso come Costa e Pavan. Per usare le parole del Prof., non ci vedo nessun quotidiano e sofferto impegno nei confronti dei diritti e della giustizia nel violare così palesemente la Convenzione e il buon senso, solo uno dei tanti inganni ipocriti dell’ “età della grande falsificazione”, come la chiama Richard Millet, autore dell’Elogio letterario di Anders Breivik e vittima della “fatwa di Saint-Germain-des-Prés” (copyright di Elisabeth Lévy). Nell’inserto n. 1 del Foglio di sabato scorso si trova una straordinaria intervista all’appestato di Parigi, da cui traggo spunto per queste conclusioni. Pansessualismo, ecologismo, salutismo, multiculturalismo etc. sono alcune delle armi rivolte contro la cristianità, la cultura e l’umanesimo, dice Millet: “tutti devono essere socialdemocratici, politicamente corretti, antirazzisti e così via se non sei d’accordo con questa ideologia, che è una falsificazione storica, diventi un traditore”. Per l’Autore questo snaturamento dell’umanesimo cristiano assume “la perfettibilità dell’uomo in un’infinita idealizzazione dell’altro cominciando dal clandestino, il rifugiato, la donna, l’omosessuale, il pazzo, il bambino, l’animale e presto anche l’insetto: la letteratura, soprattutto in Francia è diventata la nuova menzogna della tolleranza” cara al mio amico Andrea. L’eugenismo mascherato da diritto umano è un’altra freccia della faretra postmoderna. Nelle sue forme contemporanee esso nasce dalle teorie di Julian Huxley: basta con la selezione naturale darwiniana, era la sua teoria, la selezione la facciamo noi, perché il progresso scientifico e tecnico ci consente di agire come facitori della vita e programmatori flessibili della vita umana (cito da un altro articolo del giornale di Giuliano Ferrara). Il concetto di base della nuova ideologia è la programmazione, dice l’elefantino e “la pianificazione (Genitorialità pianificata è d’altra parte il nome della più forte associazione abortista e antinatalista del mondo) curva i diritti, li storce e alla fine li elimina”.
Continuo a sforzarmi nel commentare le sentenze CEDU, cerco di attenermi ai profili giuridici che ho studiato, ma in troppe di quelle pagine non vedo nessuna questione di diritto, nessuna libertà, solo la rabbia ideologica e sgangherata propria del nostro tempo e del nostro spazio… Parliamone fuori delle aule di giustizia!
Sempre con affetto…
Alessio
Mi permetto di fare alcune osservazioni su quanto scritto da Alessio Pecorario nel suo post:
a) Sul margine di apprezzamento: la Corte di Strasburgo ai paragrafi 29-32 della sentenza, si limita a rilevare come la diagnosi preimpianto sia consentita, al fine di prevenire la trasmissione delle malattie genetiche, in 17 paesi europei e che sia vietata soltanto in Italia, Austria e Svizzera. La Corte poi ricorda, al paragrafo 30 della sentenza che, con riferimento alla Svizzera, “… le 26 mai 2010, le Conseil fédéral a soumis à consultation un projet visant à remplacer l’interdiction du D.P.I., telle qu’actuellement prévue par la loi sur la P.M.A., par une admission réglementée. Une modification de l’article 119 de la Constitution fédérale sera nécessaire afin de réaliser ce changement”.
La Corte poi ricorda che in 13 paesi la materia non è oggetto di regolamentazione specifica ma in tre di questi paesi (Cipro, Turchia e Slovacchia) si può accedere di fatto alla diagnosi preimpianto.
Faccio presente che se una materia non è regolamentata dalla legge, non significa che essa sia necessariamente vietata.
Ciò detto, a me sembra che in tutti i paesi europei non solo è consentito alle gestanti, ma è addirittura prescritto dai medici, fare l’amniocentesi per verificare se il feto sia portatore di malattie genetiche ereditarie.
Il paradosso italiano del resto era proprio questo: non si può fare la diagnosi preimpianto sull’embrione, ma si può fare l’amniocentesi quando l’embrione è già diventato feto: e se la madre scopre che è malato, la donna ha persino (incredibile !) il diritto di abortire !
b) Sui diritti dell’embrione nella legge 40: i diritti dell’embrione sono adespoti cioè deve sempre essere qualcun altro ad esercitarli per lui, ma quel qualcun altro non può essere il “Movimento per la vita”, né il Prof. Quagliariello o l’On. Cicchitto, bensì i genitori o comunque (come mi sembra da preferire) la gestante.
Faccio poi presente che questa idea che l’embrione sia persona è anche una inesattezza teologica, oltre che una aberrazione giuridica. La Chiesa cattolica, infatti, fonda su Tommaso d’Aquino buona parte della propria teologia ma circa la questione dell’embrione si sbarazza del suo pensiero. Il «dottore angelico» è infatti assolutamente d’accordo con Aristotele che, a suo avviso, pur affermando che l’uomo in potenza è già uomo, afferma che l’uomo in potenza è animale in atto. Si veda ad esempio l’ampia trattazione che Tommaso dedica all’argomento nella «Summa contra Gentiles». Tommaso, che chiama «embrione» (embryo) il feto, scrive che «l’anima vegetale, che per prima inerisce all’embrione quando esso vive la vita della pianta, si corrompe e le succede l’anima nutritiva e sensitiva, più perfetta, e allora l’embrione vive la vita animale; e quando quest’ultima a sua volta si corrompe le succede l’anima razionale che è infusa nel corpo dal di fuori», cioè da Dio, e soltanto per la presenza della quale l’uomo è uomo. Dunque «il corpo dell’uomo si forma prima della creazione dell’anima», e poiché è l’anima creata a render uomo l’uomo, il «corpo umano», che «precede temporalmente l’anima», «quando non ha ancora l’anima […] non è un corpo umano in atto, ma solo in potenza» (Summa contra Gentiles, II, 89).
c) Sull’Irlanda: è la stessa Corte di Strasburgo ha ricordare, al paragrafo 33 della sentenza che: “En outre, la Cour relève que, dans l’affaire Roche c. Roche et autres ([2009] IESC 82 (2009)), la Cour Suprême irlandaise a établi que la notion d’enfant à naître (« unborn child ») ne s’applique pas à des embryons obtenus dans le cadre d’une fécondation in vitro, ces derniers ne bénéficiant donc pas de la protection prévue par l’article 40.3.3. de la Constitution irlandaise qui reconnaît le droit à la vie de l’enfant à naître. Dans cette affaire, la requérante, ayant déjà eu un enfant à la suite d’une fécondation in vitro, avait saisi la Cour Suprême en vue d’obtenir l’implantation de trois autres embryons obtenus dans le cadre de la même fécondation, malgré l’absence de consensus de son ancien compagnon, duquel elle s’était séparée entre-temps”.
d) Sulla Convenzione di Oviedo: mi limito a ricordare che l’Articolo 12, rubricato “Test genetici predittivi”, afferma che: “Non si potrà procedere a dei test predittivi di malattie genetiche o che permettano sia di identificare il soggetto come portatore di un gene responsabile di una malattia sia di rivelare una predisposizione o una suscettibilità genetica a una malattia se non a fini medici o di ricerca medica, e sotto riserva di una consulenza genetica appropriata”.
Al § 83 del “Rapport explicatif” alla Convenzione di Oviedo, inoltre, si può leggere quanto segue:
L’article 12, en lui-même, n’entraîne aucune limitation au droit de procéder à des tests diagnostiques sur un embryon afin de déterminer si celui-ci est porteur de caractères héréditaires qui entraîneront une grave maladie chez l’enfant à naître.
Infine, non ho capito che c’entrano le paraolimpiadi con la diagnosi genetica preimpianto, ma ho ben presente i paradossi giornalistici di Giuliano Ferrara (in effetti dire che Giuliano Ferrara è un giornalista, è in sé e per sé un’affermazione paradossale).
Un merito però devo riconoscerlo al post del collega Pecorario ed è quello di costringermi a dare ragione ad Andrea Buratti: non capita tutti i giorni :)))
Antonello
Devo confessare che sono capitato quasi per caso in questo sito. Desidero quindi complimentarmi con gli amministratori, e con chi interviene a sostegno del confronto, assai aperto, su questioni interessanti, come quelle sottostanti al caso R. Costa e W. Pavan c. Italia, sul quale si è pronunciata di recente la Corte di Strasburgo.
Non intervengo sugli aspetti giuridici, che pure meriterebbero qualche puntualizzazione. Vorrei piuttosto fornire qualche elemento obiettivo di giudizio su un aspetto non secondario della discussione, e cioè la posizione di Tommaso d’Aquino circa l’animazione dell’embrione, che mi pare sia menzionata in maniera poco accurata.
Mi riferisco alla seguente affermazione di Ciervo:
“b) […] Faccio poi presente che questa idea che l’embrione sia persona è anche una inesattezza teologica, oltre che una aberrazione giuridica. La Chiesa cattolica, infatti, fonda su Tommaso d’Aquino buona parte della propria teologia ma circa la questione dell’embrione si sbarazza del suo pensiero. [ecc.]”
Come è noto, l’opera “De veritate fidei catholicae” (La verità della fede cattolica) nota come “Summa contra gentiles”, fu elaborata da Tommaso tra il 1258 e il 1264, su invito dell’allora maestro generale dell’Ordine dei Predicatori. Lo scopo era soprattutto quello di fornire ai frati che predicavano in Africa del nord alcuni argomenti razionali (quindi accessibili alla ragione naturale) con i quali discutere le verità di fede con i non credenti (gentiles appunto). I primi tre libri sono dedicati alle verità di fede accessibili alla sola ragione. Il quarto libro alle verità di fede alle quali si accede solo con la rivelazione. Il brano citato da Ciervo, è tratto da secondo libro. Un elemento da tenere presente, in quanto Tommaso in quel passo ragiona sul piano filosofico e non strettamente teologico.
Questa precisazione ci consente di distinguere: a) l’affermazione di principio (sul piano filosofico), proposta da Tommaso; b) dalle conoscenze scientifiche (o empiriche) utilizzate da Tommaso per sostenere la sua affermazione, approssimative considerato il tempo in cui scriveva.
a) Sul piano del principio, Tommaso aderisce alla dottrina “ilemorfica” – da ile (materia) e morfé (forma) – di Aristotele, che si oppone al “dualismo” di Platone tra materia e forma, ossia tra corpo e anima. Per Aristotele e per Tommaso, l’anima/forma non è distinta dal corpo/materia.
Più precisamente, Aristotele e Tommaso distinguono l’anima vegetativa, l’anima sensitiva e l’anima intellettiva, e quest’ultima distingue gli esseri “umani” dagli esseri “non umani”, l’uomo dall’animale.
In tal senso, per Tommaso, la materia/corpo deve essere una “adeguata” alla forma/anima. Quindi, secondo il ragionamento di Tommaso, la materia, allo stadio prenatale iniziale riceve l’anima vegetativa e sensitiva dai genitori, solo quando propriamente umana (anche sul piano organico), è degna di ricevere l’anima intellettiva da Dio. Questo punto è precisato in varie opere. Si trova ad esempio nella Summa Theologiae: “Il corpo degli uomini viene formato e disposto a ricevere l’anima per gradi: per cui in un primo momento, finché la sua disposizione è imperfetta, riceva un’anima imperfetta; poi, quando ha raggiunto la perfetta disposizione, riceve l’anima perfetta” (III, q. 33, a. 2 ad 3). E ancora, nella Summa contra gentiles: “L’anima infatti, dovendosi unire al corpo come forma, non può unirsi che al corpo di cui è propriamente l’atto. Ora l’anima è l’atto di un corpo organico” (II, cap. 89).
Insomma, secondo Tommaso, l’uomo è tale quando riceve “l’anima perfetta” (o intellettiva), donata da Dio quando la materia è giunta alla “perfetta disposizione”.
b) Ma quando è che la materia giunge alla “perfetta disposizione”, per diventare propriamente “umana”? Siamo al cuore della questione, che Tommaso – considerata la vocazione della Summa contra gentiles – affronta ricorrendo non, alla rivelazione biblica o all’autorità della Chiesa, ma alla ragione naturale e alle conoscenze scientifiche del suo tempo.
Un esempio della concezione della formazione progressiva dell’essere umano di Tommaso si trova nei brani citati da Ciervo. Ma giova articolare il discorso. Ad esempio, nella Summa Theologiae Tommaso afferma: “Negli animali imperfetti, che sono generati dal coito, la virtù attiva, stando a quanto insegna il Filosofo, risiede nel seme del maschio: mentre dalla femmina è somministrata la materia del feto. Ora, in codesta materia vi è subito, fin da principio, l’anima vegetativa […] Quando invece incomincia ad attrarre l’alimento, allora agisce attualmente. Tale materia dunque subisce una trasmutazione dalla virtù racchiusa nel seme del maschio, fino a che non raggiunge l’atto dell’anima sensitiva” (I, q. 118, a. 1 ad 49).
Ma è nel Commento alle Sentenze che Tommaso offre un saggio di quelle che potremmo definire le sue conoscenze in campo biologico circa la formazione dell’essere umano: “[…] il concepimento del maschio non si compie fino al quarantesimo giorno, come dice Aristotele, mentre quello della femmina fino al novantesimo. Ma nel completamento del corpo del maschio, S. Agostino sembra aggiungere sei giorni, che secondo lui si differenziano così: ‘nei primi sei giorni il seme assomiglia quasi al latte; in nove giorni si trasforma in sangue; in seguito, in dodici giorni si solidifica; in diciotto giorni si forma sino alle perfette fisionomie delle membra; da questo momento, nel periodo che resta fino al tempo del parto aumenta ormai di volume” (3, 5, 2).
Appare evidente il grande sforzo di Tommaso nel proporre un’argomentazione interdisciplinare sul piano filosofico e biologico e metafisico. Appare, tuttavia, altrettanto evidente la precarietà delle informazioni e delle concezioni scientifiche, frutto della speculazione e dell’osservazione empirica consentita nel medioevo.
Si comprende quindi come:
a) da un lato, Tommaso propone un’affermazione di principio (sul piano filosofico) coerente, ossia l’unità tra materia/corpo e forma/anima intellettiva, e quindi la proporzione tra materia e anima intellettiva, che consente a Tommaso di affermare che “il modo di esistere della persona umana è il più degno di tutti” (De potentia 9,4).
b) dall’altro lato, Tommaso pone a sostegno della sua affermazioni una concezione oggi superata sul piano scientifico. Mi riferisco di nuovo alla citazione di Ciervo: “«il corpo dell’uomo si forma prima della creazione dell’anima», e poiché è l’anima creata a render uomo l’uomo, il «corpo umano», che «precede temporalmente l’anima», «quando non ha ancora l’anima […] non è un corpo umano in atto, ma solo in potenza» (Summa contra Gentiles, II, 89).” Tommaso, insomma, parla di “corpo” in quanto la vita prenatale non era scientificamente conosciuta al suo tempo, e il corpo, per coerenza all’affermazione di principio, doveva raggiungere la sua “perfetta disposizione” per essere degno della sua “anima perfetta”, doveva essere quindi “antropomorfo”.
Ma Tommaso ignorava il genoma umano, l’esistenza del DNA, ecc. La scienza ha dimostrato che già lo zigote è un organismo con DNA e “umano”, “unico e irripetibile” poiché distinto sul piano cromosomico sia dal padre sia dalla madre, “autonomo” poiché, sebbene dipendente dalla nutrizione materna, vive di vita propria (anche il neonato dipende dalla nutrizione materna, ma non per questo non è un essere umano), “organico” poiché le parti si coordinano autonomamente fra di loro, “in atto” poiché lo sviluppo procede in maniera continua e costante e senza un salto dalla materia “non umana” alla materia “umana”.
Quindi, chiediamoci se sia una “inesattezza teologica” affermare la dignità umana dell’embrione. Sembra di no, per due motivi. Uno formale. Il brano citato di Tommaso propone una affermazione di principio, sul piano filosofico, e non teologico. Tommaso parlava ai “non credenti” e utilizzava argomenti puramente razionali, anche se limitati dalle conoscenze scientifiche del tempo.
Sul piano teologico, anche per Tommaso è un punto fermo la dignità trascendente dell’uomo, sin dal suo concepimento. Basta leggere le questioni della Summa Theologiae sull’uomo e sulla sua immagine e somiglianza a Dio. Sono del resto numerosi i brani dell’Antico Testamento che orientano l’impostazione teologica di Tommaso: “Le tue mani mi hanno plasmato e mi hanno fatto / integro in ogni parte; vorresti ora distruggermi? / Ricordati che come argilla mi hai plasmato / e in polvere mi farai tornare. / Non m’hai colato forse come latte / e fatto accagliare come cacio? / Di pelle e di carne mi hai rivestito, / d’ossa e di nervi mi hai intessuto” (Giobbe 10, 8-11); “Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo. / prima che tu uscissi olla luce, ti avevo consacrato; / ti ho stabilito profeta delle nazioni” (Geremia 1, 5); “Non so come siete apparsi nel mio seno; io non vi ho dato lo spirito e la vita, né io ho dato forma alle membra di ciascuno di voi. Senza dubbio il Creatore del mondo, che ha plasmato all’origine l’uomo e ha provveduto alla generazione di tutti, per la sua misericordia, vi restituirà lo spirito e la vita” (2 Maccabei 7, 22-239); ecc. Con il Nuovo Testamento tutta l’antropologia cristiana si fonda sul principio di incarnazione di cui al noto passo giovanneo: “Il Verbo si fece carne” (Giovanni 1, 14). Sul piano teologico affermare la dignità umana, e trascendente, dell’uomo, non è dunque una inesattezza.
Ma Tommaso, vista la vocazione della Summa contra gentiles, non ricorre a questi argomenti. E soprattutto stava parlando della singolarità dell’anima intellettuale (ciascun uomo ha una sua anima intellettiva), tema al quale avrebbe dedicato un’opera per opporsi alla dottrina dell’unità dell’intelletto (De unitate intellectus contra averroistas).
Dunque, nel brano di Tommaso citato da Ciervo si possono trovare delle inesattezze, ma non sono delle “inesattezze teologiche”, quanto piuttosto “inesatte scientifiche”.
E allora, perché non riprendere il metodo di Tommaso, e accettare la sfida di un confronto su basi razionali? Perché ricorrere al principio di autorità (“Tommaso afferma che, quindi”) senza tenere conto della nuova evidenza scientifica?
Con una annotazione di metodo. Come per tutti gli autori, soprattutto i più grandi come Tommaso, estrapolare affermazioni senza tenere conto del loro contesto, e del quadro storico e culturale più generale nel quale si collocano, può condurre a delle inesattezze. Si vuole forse sostenete che Tommaso, sul piano teologico, non riconosce la dignità umana nella fase prenatale? I brani di Tommaso come quello citato, da anni sono utilizzati da chi avversa il diritto alla vita dall’embrione per affermare e il diritto all’aborto. Ma perché farlo con l’argomento di un teologo medievale? Perché non procedere dall’evidenza scientifica della genetica?
Chiediamoci, poi, se affermare la dignità umana dell’embrione sia una “aberrazione giuridica”.
Negare la dignità umana dell’embrione conduce a delle conseguenze illogiche e dei paradossi anche sul piano giuridico. Faccio un esempio: gli animali non sono dotati di anima intellettiva, eppure oggi nessuno mette in discussione la loro protezione anche sul piano penale. Certamente non hanno lo status di persona, ma la loro vita e salute è tutelata, e una persona non può uccidere un cane per indigenza economica o per libero arbitrio. La protezione dell’embrione, che pure è un essere “umano” – rispetto a quella di un essere “non umano – sarebbe invece una “aberrazione giuridica”?
Riconoscere la dignità umana e il diritto alla protezione sul piano giuridico dell’embrione – come al feto – non implica un acritico egualitarismo con lo status o i diritti dell’individuo (nato). La questione è complessa, sul piano morale e giuridico.
Ma considerata l’evidenza scientifica, il problema non è affermare o negare la natura umana dell’embrione, quanto piuttosto come proteggere la vita e la salute dell’embrione e della madre. Un approccio razionale imporrebbe di trattare l’embrione come un essere umano e non come “cosa”, o come essere “non umano”.
La questione della diagnosi genetica preimpianto è poi veramente delicata. E può implicare anche la sofferenza dei genitori che vi ricorrono. Ma dai fautori di un approccio, direi “materialista” sull’embrione, mi aspetterei una maggiore onestà intellettuale e coerenza sul piano del principio. Un esempio drammatico: se un embrione destinato ad una grave malattia non ha diritto alla vita, ha diritto di esistere un bambino nato che contrare una grave malattia? Si tratta di un esempio estremo, ma sottende la stessa questione di principio: un essere umano (sia esso embrione o feto, o bambino nato) destinato alla malattia, ha diritto di vivere o meno? Ciascuno ha diritto di porsi nel rispetto delle proprie convinzioni, ma la risposta nel primo caso (embrione o feto) non può essere diversa da quella nel secondo caso (bambino nato).
Come insegna Tommaso, proprio nella Summa contra gentiles: “è necessario ricorrere alla ragione naturale, cui tutti sono costretti a piegarsi” (I, 2). Spesso, il dibattito sullo status dell’embrione, e più in generale sulla vita prenatale, scade nella ideologia dei fautori e degli avversari del “pro-life”. Mi pare quindi che Tommaso sia un esempio di come si possa discutere, anche partendo da diverse prospettive, senza pregiudizi, ma nella comune aderenza alla realtà delle cose.
In tal senso, onestamente, attendo lo scienziato che dimostri come l’embrione non sia un essere “umano”. Se i teologi e i filosofi intendono discutere sul “momento” in cui Dio dona l’anima intellettiva all’uomo, bene. Ma per un giurista, in questo caso un giudice, e più in generale per un legislatore, sembrerebbero forti gli argomenti della ragione e della scienza che consigliano un atteggiamento più cauto e rispettoso dell’embrione.
Tenderei quindi a non polarizzare la discussione sui due estremi della fede e della ragione. Sarebbe fuorviante. Poiché la stessa ragione, oggi, grazie alla scienza, può riconoscere che l’embrione è un essere umano, per se. Non si tratta (solo, nella prospettiva cristiana) di una verità rivelata, ma di una evidenza scientifica. Se di fede si tratta, si tratta di “fede […] nella dignità e nel valore della persona umana”, come recita il Preambolo della Carta delle Nazioni Unite, nel quale i popoli, dopo le sciagure della Seconda Guerra Mondiale – inclusa l’eugenetica nazista, e non solo – prendeva sul serio la vita umana, come bene-valore universale che ogni società civile dovrebbe proteggere, e per coerenza, dal suo concepimento alla fine naturale.
Sarebbe sciocco sminuire la sofferenza dei coniugi R. Costa e W. Pavan o scadere nella disputa ideologica. Le questioni giuridiche sono poi immense e non troveranno una soluzione rigida essendo sempre in evoluzione la scienza e la tecnica. La malattia e la sofferenza sono purtroppo dimensioni della condizione umana, e il fatto che si manifestino anche in un embrione o in un feto, non consente di negare la dignità umana dei concepiti non nati, con le logiche conseguenze sul piano giuridico, o qualificare come semplicemente preminenti i diritti dei nati rispetto a quelli dei non nati. La scienza e la tecnica, in questo senso, dovrebbero essere strumenti a favore della vita, e non della morte o della selezione della specie. Quanti grandi ingegni, nel mondo della scienza, della cultura e dell’arte, non sarebbero mai nati se fossero stati oggetto di diagnosi genetica preimpianto? E la vita di esseri umani comuni, non per questo, vale meno.
Mi auguro che queste semplici considerazioni siano utili a chiarire un aspetto, a mio avviso importante, del pensiero di Tommaso, e a favorire il confronto, che mi pare sia una gradita presenza in questo sito.
L’articolato commento di Tommaso Di Ruzza, presidente del Circolo San Tommaso D’Aquino, è davvero molto gradito. Contestando le ricostruzioni del pensiero di San Tommaso circa le origini dell’anima, testimonia in maniera lampante la complessità e la difficoltà di interpretazione delle fonti della dottrina cattolica. Al di là delle sue conclusioni, che personalmente non ho alcuna intenzione di contestare, non avendone gli strumenti, questa argomentazione testimonia soprattutto che, così come non siamo disposti a riconoscere ai giudici l’ultima parola sull’interpretazione e l’applicazione del dato giuridico, che sempre è aperto alla discussione pubblica finalizzata ad un mutamento di prospettive, allo stesso modo non siamo disposti a lasciare alla gerarchia ecclesiastica l’ultima parola sull’interpretazione delle fonti teologiche della dottrina della Chiesa, che si dimostra, proprio grazie alla dotta e inevitabilmente problematica disquisizone di Di Ruzza, inevitabilmente aperta a letture, interpretazioni e opinioni. E benché la Chiesa tenda a proteggere la propria verità da questa inevitabile relatività delle fonti della sua dottrina, essa pure cambia idea (benché cambi più spesso e più rapidamente le proprie prassi, anche senza mutare teorie). Speriamo che lo faccia più spesso, perché non è facile per persone intrinsecamente liberali e relativiste, disposte a mutare opinioni all’esito di un confronto, confrontarsi con chi, invece, muove dal presupposto che, comunque, non cambierà opinione…
Ringrazio il Dott. Di Ruzza: avevo letto da giurista Tommaso D’Aquino e non avevo potuto cogliere tutta una serie di sottigliezze teologico-filosofiche che sono invece ben chiare a chi – come nel caso del Dott. Di Ruzza – affronta questi temi con la precisione e l’accuratezza dello studioso raffinato.
Il problema però a mio avviso rimane ed è il problema che si pone nelle società democratiche e pluralistiche quali sono quelle in cui viviamo: è possibile, in una società pluralista, per il legislatore, accogliere un solo punto di vista, una sola visione del mondo, e porla a fondamento di una legge dello Stato, una legge generale ed astratta, valida per tutti, credenti e non credenti ?
A mio avviso no e di esempi se ne possono ritrovare tanti nella nostra storia costituzionale.
Ad esempio: come cattolico posso essere assolutamente convinto del fatto che divorziare sia peccato, ma se mia moglie scappa con il panettiere sotto casa, devo essere costretto da una legge statale, che rende valido per tutti/e una certa visione del matrimonio, a restare con una donna che mi ha fatto soffrire ?
No ed infatti molti cattolici, in questo paese, divorziano con dolore e si sentono in colpa per questo motivo (e, tra l’altro, non gli vengono più somministrati i sacramenti) mentre molti atei non divorziano, per motivi evidentemente tutti loro personali.
Il compito del legislatore è però quello di consentire a tutti/e di divorziare, indipendentemente dalle loro credenze religiose: poi chi vorrà, cattolico o meno, potrà farlo oppure no.
Di più: legalizzare una procedura di divorzio non significa obbligare tutti i mariti turlupinati dal panettiere sotto casa a divorziare: consente semplicemente di scegliere secondo coscienza se restare o meno con la propria signora.
Lo stesso vale per l’aborto, lo stesso dovrebbe valere, ad esempio, per il testamento biologico e per tutte le altre questioni bioetiche e biogiuridiche.
Questo è il punto: io posso considerare, in coscienza, giusto fare una diagnosi genetica preimpianto, ma non posso considerare giusto che il legislatore mi costringa sempre a fare o non fare la diagnosi preimpianto, per legge. Io posso ritenere, in coscienza, che abortire significa uccidere una persona, ma non posso considerare giusto che il legislatore obblighi tutte le signore di questo paese ad abortire o a non abortire, per legge.
Viceversa chi si appella alla ragione naturale ritiene che certe affermazioni siano onotologicamente valide, in tutti luoghi, in tutti i tempi e per tutti/e. Ma del resto anche la ragione naturale, come ogni concetto dogmatico teologico e giuridico va storicizzato. La ragione naturale è quel concetto in ragione del quale per secoli si è pensato che la terra fosse al centro dell’universo e il sole le girasse attorno, che gli eretici e gli omosessuali non avessero un’anima, che la schiavitù o la servitù della gleba fossero istituti rientranti nel giusto ordine della comunità politica.
Se una donna decide di voler fare una diagnosi preimpianto, la scelta spetta a lei, non a me, non ad Andrea Buratti, né al Dott. Di Ruzza, né al legislatore che non può accogliere in una legge dello Stato il mio punto di vista o quello di Buratti o quello di Di Ruzza.
In conclusione però, al fondo della nostra discussione, a mio avviso, resta il Sillabo, rispetto al quale giuristi e teologi cattolici, difficilmente ancora oggi prendono posizione. Queste sono solo alcune affermazioni considerate eretiche dalla Chiesa Cattolica ed ancora oggi valide e vincolanti, se non erro, per i credenti:
XLII. Nella collisione delle leggi dell’una e dell’altra potestà, deve prevalere il diritto civile.
Lett. apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.
XLIV. L’autorità civile può mescolarsi nelle cose che riguardano la religione, i costumi ed il governo spirituale. Quindi può giudicare delle istruzioni che i Pastori della Chiesa sogliono dare, per dirigere, conforme al loro ufficio, le coscienze, ed anzi può fare regolamenti intorno all’amministrazione dei sagramenti, ed alle disposizioni necessarie per riceverli.
Alloc. In consistoriali, 1 novembre 1850.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
LIV. I Re ed i Principi non solamente sono esenti dalla giurisdizione della Chiesa, ma eziandio nello sciogliere le questioni di giurisdizione sono superiori alla Chiesa.
Lettere apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.
LV. È da separarsi la Chiesa dallo Stato, e lo Stato dalla Chiesa.
Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.
A me sembra che il costituzionalismo liberale e liberaldemocratico (quello che, per intenderci, nasce dal tanto avversato illuminismo francese), sia riuscito a rendere reali queste proposizioni considerate eretiche dalla Chiesa e su di esse ha costruito le istituzioni politiche della contemporaneità. Il riconoscimento dei diritti civili e politici nasce proprio dalla realizzazione di queste idee eretiche.
Al fondo della nostra discussione, quindi, ritengo che ci sia questa diversa visione del mondo (il divieto o meno della diagnosi genetica preimpianto, se si vuole, è soltanto uno dei tanti “incidenti” di percorso tra queste due diverse visioni della società).
Non credo che questa sia una contrapposizione tra laici e cattolici, tra credenti o non credenti, ma tra due diverse visioni del mondo: c’è chi pensa che gli individui abbiano su questi temi libero arbitrio e libertà di coscienza (come se dio non ci fosse e questo, a me sembra, vale anche per molti credenti); c’è poi chi cita Tommaso d’Aquino e l’infallibilità del Sommo Pontefice per ricordare a fedeli perplessi che la pena per la trasgressione dei dogmi religiosi è l’esclusione dalla comunità dei credenti (ma non dal consesso civile).
Da costituzionalista, io sto con i primi.
Antonello Ciervo
Avete notato, si domandava un perplesso Chesterton, che coloro che ritengono che il cattolicesimo non porti nulla di nuovo, difficilmente dicono qualcosa di nuovo sul cattolicesimo stesso? Questo perché, proseguiva lo scrittore, il 90% di ciò che chiamiamo nuove idee sono semplicemente vecchi errori. Prosegue (e qui si fa davvero profetico se pensiamo che Chesterton, che morì nel giugno del ’36, non poté assistere, per sua fortuna, alle scempiaggini ideologiche che l’umanità, proprio nel cuore occidentale dell’umanesimo e della cultura, avrebbe prodotto nella seconda metà del novecento): “la Chiesa cattolica si oppone a molte mode influenti, la maggior parte delle quali si considerano ancora attuali, anche se incominciano ad essere un po’ stantie. In poche parole, se voleva dire (l’Autore, nella circostanza, controbatteva ad un suo amico scrittore che aveva definito la Chiesa cattolica come nemica delle nuove idee, ndr) che la Chiesa spesso si oppone a ciò che il mondo considera, in quel dato momento importante, ha perfettamente ragione. Spesso la Chiesa combatte le mode di questo mondo transeunte, in quanto sa, per esperienza la rapidità con cui questo mondo cambia […] la Chiesa si prende la responsabilità di mettere in guardia il suo popolo su queste realtà, e sta proprio qui l’importanza del suo ruolo. Dogmaticamente essa difende l’umanità dai suoi nemici, quei mostri antichi, divoratori orribili che sono i vecchi errori.” Nello scritto citato, Chesterton interveniva su una diatriba politica. Avendo io commentato una sentenza che aveva ad oggetto un caso di diagnosi genetica preimpianto, mi sentirei crudele a parlare di mode, poiché considero l’angoscia delle persone che (come i coniugi Costa e Pavan) si trovano innanzi a scelte sofferte che riguardano il bene più prezioso dell’esperienza terrena degli esseri umani, vale a dire la vita stessa. Piuttosto, conoscendo a fondo i corridoi di Strasburgo, mi domando quanto in buona fede siano gli agitatori moralisti e legulei che si accalcano attorno a queste esistenze messe a dura prova e che puntano con ospedali, laboratori e università a sostituire le categorie di «cura», fondate sulla carità e il rispetto assoluto della persona, nata e non nata, con la formula, affascinante ma prodigiosa, magica, della «guarigione», non già dalla malattia ma dalla contingenza della vita. Penso anche a certe derive cattoliche alla Don Verzè, ma soprattutto alla pretesa contemporanea di trasformare questi drammi in pretese giuridiche, ovviamente dietro lo schermo del diritto umano fondamentale, paradigma abusato, incontrollabile e inarrestabile vista la calca di professionisti che ha generato e che perdono il sonno per agitarci sui grandi fatti dell’umanità che, a parer loro, necessitano di una lettura “esperta”, “nuova” e di una sistemazione “civile”.
Pertanto, se penso ad esempio ad un tema come quello dell’aborto, mi sentirei inumano a parlare di moda. Ma poi guardo alla carneficina pianificata delle persone che in Cina hanno la sola colpa di rivelare il loro sesso femminile nel grembo materno; mi interrogo sulla postura cinica e feroce dell’occidente illuminato che tratta l’aborto come un diritto alla privacy; rifletto, laicamente (anche se aborro l’avverbio), sul pensiero del leader radicale Franco Roccella che diceva che l’omicidio non è la cancellazione del passato, ma la negazione di un futuro e mi chiedo, con Giuliano Ferrara così disprezzato da Ciervo (e che personalmente, per quel che vale, considero come il direttore dell’ultimo giornale italiano di livello internazionale), se non esista omicidio più perfetto di quello di un embrione nel grembo di una madre, perché cancella tutto il futuro dell’essere umano. Ma soprattutto verifico i numeri e scopro che negli ultimi tre decenni, nel mondo, all’est come all’ovest, sono stati compiuti un miliardo di aborti. Considero tutto questo e mi domando con lo zio Chesterton: la Chiesa cattolica compie davvero un’oscenità quando, attirandosi i violenti rimproveri del nostro tempo, denuncia l’aborto come il più grande sterminio della storia umana? Siamo sicuri che gli uomini del quarto, del quinto o del ventesimo millennio non rileggeranno questo nostro presente e non lo considereranno, appunto, un errore? Passando a temi affini ma non meno pericolosi, vogliamo porre mente alle legislazioni infami, in cui il Padre e la Madre vengono sostituiti col “progenitore A” e il “progenitore B”? Agli asili neutri in cui si allevano bambini senza sesso? All’ultimo spot dei radicali italiani “malati terminali fatevi vivi”, che guardo questa mattina, e che cerca attori protagonisti fra coloro cui restano pochi attimi di vita per una pubblicità sull’eutanasia? Devo continuare? Ma come fa a non sentirsi una puzza di vecchia imbecillità in tutto questo? Il mio augurio è che la Chiesa cattolica, che pure commette errori, li ammette e li paga mille volte più duramente degli altri (come è giusto che sia per chi si pone l’arduo obiettivo di difendere la fede e la ragione nel mondo), sarà forte e presente fino alla fine dei giorni perché essa, “armata nei confronti delle eresie passate o, persino, presenti, ma anche nei confronti di quelle future, che potranno configurarsi come l’esatto opposto di quelle attuali”, possa continuare ad essere quel luogo in cui tutte le verità si danno appuntamento per chiudere la citazione di Chesterton.
Un caso da manuale del vizio di distorcere a vanvera la cultura profonda che la cattolicità ha donato al mondo ce l’abbiamo con Ciervo, che non solo non dice nulla di nuovo, ma nemmeno nulla di esatto. Per questo, dopo aver letto e apprezzato l’intervento del Presidente del Circolo San Tommaso D’Aquino che rimette a ordine nel guazzabuglio teologico in cui Ciervo si era improvvisato, credo sia meglio non infierire. Mi pare che, con una grazia di cui non sarei mai capace, il messaggio di Di Ruzza, oltre che a ricordarci di rifuggire il vizio metodologico della decontestualizzazione (estrapolare affermazioni senza tenere conto del loro contesto, e del quadro storico e culturale più generale nel quale si collocano), ci invita a non citare a casaccio la dottrina della Chiesa. Non lo farei comunque ma, benché per cammini meno impervi, Dio sa se vorrei ricondurre sulla retta via chi, come Ciervo, oppone gli individui agenti su questi temi con libero arbitrio e libertà di coscienza (che sarebbero i costituzionalisti) a coloro che, citando Tommaso d’Aquino e l’infallibilità del Sommo Pontefice, ricordano a fedeli perplessi che la pena per la trasgressione dei dogmi religiosi è l’esclusione dalla comunità dei credenti. Ciervo, che pure non conosco, nel suo primo commento mi definisce collega, non sapendo che, orgogliosamente, costituzionalista non mi ci considero, invece lui sì (il mio solo merito, se veramente può essere considerato tale, fu quello di conseguire un dottorato alla Sapienza); e però, rispettando una comunità di studiosi che ricordo con affetto, preferirei non trasformare questo blog che con molta imprudenza e troppa cortesia mi ospita di tanto in tanto in una bacheca di commenti alla repubblica.it (con tutto il rispetto, ovviamente). Le critiche che Ciervo muove condurrebbero proprio a questo e mi prendo le mie responsabilità, per averle suscitate.
Faccio solo presente che, quando ho citato dispute ideologiche di più ampio respiro, l’ho fatto per battibeccare tra il serio e il faceto con l’amico Andrea e comunque richiamando un dibattito letterario di grande attualità che esplode proprio nella Parigi patria della tolleranza ma, soprattutto, ho realizzato una cronaca a sentenza avendo argomenti giuridici alle spalle (il dramma di una certa cripticità dei criteri di ammissibilità nella giurisprudenza della Cedu, che giustamente Buratti rileva), ma anche (per carità, sia detto con molta umiltà) svelando dei piccoli retroscena “politici” che solo chi ha maturato un’esperienza sul campo può individuare: la dialettica sezioni – Camera Grande, che svela spesso gli sforzi diplomatici che entrano in gioco poteva ad esempio essere un argomento interessante, ma lascio giudicare il lettore. Insomma, non ho sparato a zero sui giacobini di Strasburgo, ecco perché non mi sento di rispondere a critiche che hanno un sapore molto strumentale.
Ciervo fa anche osservazioni giuridiche, ma non mi pare cambino il quadro. Non capisco ad esempio quale sia il suo contributo quando egli ripete la contabilità che la Corte impiega nel fare il punto sull’accesso legale alla diagnosi genetica preimpianto (DGP) nello spazio europeo. L’avevo già fatto io, anche se avevo omesso di specificare che in tre dei 12 Paesi in cui manca una regolamentazione specifica (Cipro, Turchia e Slovacchia) si registra la possibilità di un accesso di fatto alla DGP e che in uno dei tre Paesi in cui questa è vietata (la Svizzera) esiste un dibattito legislativo in materia. Del resto, chi deve commentare una sentenza non può limitarsi a riportare meccanicamente tutti i paragrafi del testo originale, altrimenti conviene consigliare al lettore di guardare direttamente a quest’ultimo per farsi un’idea. Si voleva dimostrare un principio, ossia la mancanza di un consenso in materia nello spazio europeo, principio che rimane intatto anche dopo questa inutile precisazione. In Europa, ripetiamolo, 17 Paesi ammettono la DGP, 3 no (anche se fra questi ultimi uno ci sta pensando), 9 non hanno una legislazione specifica sul tema e in 3, pur in assenza di regolamentazione, esiste un accesso di fatto. Ciervo fa poi (ancora inutilmente) presente che se una materia non è regolamentata dalla legge, non significa che essa sia necessariamente vietata, appunto, nemmeno che sia necessariamente ammessa, aggiungo io. Il quadro rimane articolato, ma, quel che più importa è che la dottrina del margine di apprezzamento della CEDU è una forbice a due lame: la prima è quella del mancato riscontro di un consenso nello spazio europeo (e abbiamo rifatto i conti, il consenso non c’è), la seconda (che Ciervo non deve aver letto evidentemente letto nel mio articolo, dove pure era chiaramente espressa) è che ad essere oggetto di scrutinio della Corte di Strasburgo siano materie che sollevino importanti questioni di ordine morale o etico. In questi casi, agli Stati è consentito un ampio margine di manovra sul piano normativo, amministrativo e giudiziale.
Rendo merito comunque ai commenti di Ciervo di chiarire quale fosse l’intento principale di questo mio intervento, vale a dire dimostrare che non esiste una spiegazione giuridica per l’accettazione di un ricorso palesemente infondato come quello Costa e Pavan…
Le argomentazioni filosofiche sono certo interessanti, così come quelle politiche.
Ma mi pare che sfuggano i due dati giuridici fondamentali:
A) Il ricorso non pare manifestamente ammissibile, dato che la Legge 40 esclude la diagnosi pre-impianto in maniera assoluta: perché mai pretendere che i ricorrenti esauriscano dei ricorsi che, ai sensi di legge, dovrebbero essere automaticamente fallimentari?
B) Il fine della Legge 40 non può essere “il riconoscimento dell’esistenza di un essere umano fin dal concepimento”, nella misura in cui essa non vieta l’aborto. La misura adottata dalle autorità italiane mi pare innegabilmente sproporzionata, in quanto basata su un’incoerenza di fondo: il divieto di diagnosi pre-impianto coesiste con l’accettazione dell’aborto. In altri termini, si rifiuta il ‘meno’, per accettare il ‘più’. Laddove il legislatore ovviasse a tale contraddizione, sarebbe logico discutere delle implicazioni filosofiche del “riconoscimento dell’esistenza di un essere umano fin dal concepimento”. Fino ad allora, il divieto di diagnosi pre-impianto rimane una misura intrinsecamente contraddittoria e, di conseguenza, automaticamente sproporzionata.
Sul piano etico e morale, la questione può certo venire trattata diversamente. Ma sul piano giuridico non vedo alternative. E mi sembra metodologicamente errato confondere le due linee di indagine.