Stasburgo, scortesie per gli ospiti
Che la Corte europea dei diritti dell’uomo sia vittima del suo stesso successo è cosa nota. Il costante incremento dei ricorsi individuali ha infatti costretto la Corte a dotarsi di un sistema di filtro in grado di consentirle di operare con modalità e tempi ragionevoli.
Così, il Protocollo 14, approvato nel 2004, estendeva l’area dell’irricevibilità e snelliva la fase di verifica sommaria della ricevibilità: sotto il primo profilo, l’art. 12 del Protocollo introduceva tra le cause di irricevibilità la formula del mancato «significativo pregiudizio» (art. 35, co. 3, lett. b) della Cedu); sotto il secondo profilo, l’art. 7 modificava l’art. 27 della Convenzione, affidando il giudizio sommario di ricevibilità ad un giudice unico.
Benché il Protocollo sia entrato in vigore soltanto nel 2010, già dal 2006 il Regolamento di procedura aveva recepito il meccanismo, con una riformulazione degli artt. 49, co. 1 e 52A, co. 1). Peraltro, il Regolamento non offre alcuna ulteriore indicazione tecnica che orienti la valutazione del giudice unico, né prevede forme di ricorso avverso la decisione del giudice unico, che è definitiva.
Queste modalità di verifica preliminare della ricevibilità dei ricorsi individuali hanno suscitato diverse perplessità, tanto in dottrina quanto tra gli avvocati.
Informazioni ulteriori sulle modalità con cui la Corte utilizza questo filtro, sulle forme di comunicazione degli esiti del controllo e sulle conseguenze tecniche della decisione di irricevibilità si ricavano dalla lettura di una «lettera» inviata dalla cancelleria della Corte ad un ricorrente respinto, conformemente al Regolamento di procedura. Si tratta, infatti, di un formato standard di interlocuzione con i ricorrenti in questi casi. Eccone il testo, depurato dai riferimenti al caso specifico.
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
Avv. XXX XXX
Strasburgo, XX/YY/2012
Ricorso n. XYXYXY
Egregio Avvocato,
La informo che in data XX/YY/ZZZZ la Corte europea dei Diritti dell’Uomo, in composizione di giudice unico (XY, assistito da un relatore conformemente all’articolo 24 § 2 della Convenzione) ha dichiarato irricevibile il ricorso in oggetto introdotto il XX/YY/ZZZZ e registrato col Numero di riferimento sopra citato.
Tenuto conto dell’insieme degli elementi di cui dispone, e nell’ambito della sua competenza a conoscere delle circostanze esposte, la Corte ha ritenuto non soddisfatte le condizioni di ricevibilità previste dagli articoli 34 e 35 della Convenzione.
La decisione della Corte è definitiva e non può essere oggetto di ricorsi davanti alla Corte, compresa la Grande Camera o ad altri organi. La Cancelleria della Corte non sarà in grado di fornirle altre precisazioni sulle deliberazioni del giudice unico e nemmeno di rispondere alle eventuali lettere che Lei potrebbe inviare riguardo alla decisione resa nel presente ricorso. Lei non riceverà ulteriori documenti dalla Corte in relazione a tale decisione e, conformemente alle direttive della Corte, il fascicolo in oggetto verrà distrutto entro un anno dalla data della decisione. La presente comunicazione è fatta in applicazione dell’articolo 52 A del regolamento della Corte.
Distinti saluti.
La lettera merita di essere valutata, anzitutto, per il tono sgarbato e lo stile adottato.
Nelle decisioni di questo genere, peraltro, è stato testimoniato che il giudice unico (che non può provenire dal Paese da cui origina il ricorso) tende a rimettersi ai funzionari della Cancelleria provenienti dal Paese di origine del ricorso.
Rileva, poi, la carenza di motivazioni della decisione, l’inappellabilità della decisione, la carenza di trasparenza ed accessibilità agli atti, che culmina nell’assurdo con la prassi di cancellazione del file degli atti di causa. E la carenza di motivazione è ancor più grave in ragione dei parametri che muovono il controllo del giudice unico in questa fase, specie con riferimento a quello, larghissimo ed indefinito, del mancato reale pregiudizio subito.
Come conciliare il rispetto del diritto, sancito dalla CEDU, ad un ricorso effettivo con le esigenze di funzionalità di una Corte che opera con strumenti limitati e su un numero sempre crescente di ricorsi?
ho provato a spiegare al mio assistito – assolto con la formula per non aver commesso il fatto – che l’ingiusta detenzione subita per 6 mesi non costituisce un “significativo pregiudizio”.
ho provato a spiegare al mio assistito che la CEDU ha considerato irricevibile il ricorso, nonostante il rispetto di tutte le regole formali e procedurali.
ho provato a spiegare al mio assistito che la decisione è definitiva e non esiste la possibilità di ricorrervi, né di conoscerne le motivazioni concrete.
Lui non ha capito, e giustamente la colpa è la mia.
Avv. Simone Pascale